CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19975/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.73 d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.