CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25700/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello, che ha evidenziato come la condotta di allontanamento, protrattasi per molte ore (accertatq tra un controllo e l'altro) / dovesse ritenersi grave in ragione del fatto che la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante l'accertata notevole pericolosità della Jovanovic, fosse stata concessa esclusivamente perché madre di figlio di cinque mesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/