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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12167/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] :— che ha concluso chiedendo eA-- n [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari con la impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 7 dicembre 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti del solo Panebianco, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, confermando nel resto.

Agli imputati era stato contestato il delitto di cui agli artt. 110 c.p e 73 comma 4 DPR n. 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

2. Avverso tale decisione ricorrono con distinti ricorsi, affidati sostanzialmente ai medesimi motivi entrambi gli imputati.

3. Deducono in particolare violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b ed e c.p.p. in relazione alla asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al 5 comma dell'art. 73 DPR n. 309/1990 ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed in generale al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

4. I proposti motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

Quanto al primo motivo concernente la mancata derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/1990, lo stesso è precluso dalla intervenuta rinuncia operata da entrambi gli imputati che hanno insistito unicamente sulla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Quanto a quest'ukItimo, peraltro ridotto nei confronti del Panebianco, la giurisprudenza di legittimità - fin da un non recente orientamento, al quale, è stata data continuità - ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781).

Va peraltro ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931).

Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico giuridici ed idonea a dare conto del decisum.

La pena in concreto irrogata è peraltro contenuta nella media edittale.

5. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] :— che ha concluso chiedendo eA-- n [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari con la impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 7 dicembre 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti del solo Panebianco, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, confermando nel resto. Agli imputati era stato contestato il delitto di cui agli artt. 110 c.p e 73 comma 4 DPR n. 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. 2. Avverso tale decisione ricorrono con distinti ricorsi, affidati sostanzialmente ai medesimi motivi entrambi gli imputati. 3. Deducono in particolare violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b ed e c.p.p. in relazione alla asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al 5 comma dell'art. 73 DPR n. 309/1990 ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed in generale al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 4. I proposti motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto al primo motivo concernente la mancata derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/1990, lo stesso è precluso dalla intervenuta rinuncia operata da entrambi gli imputati che hanno insistito unicamente sulla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Quanto a quest'ukItimo, peraltro ridotto nei confronti del Panebianco, la giurisprudenza di legittimità - fin da un non recente orientamento, al quale, è stata data continuità - ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781). Va peraltro ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico giuridici ed idonea a dare conto del decisum. La pena in concreto irrogata è peraltro contenuta nella media edittale. 5. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12167/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris