CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse dei ricorrenti non risultano sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, essendo privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; considerato, invero, che il ricorso si estrinseca in una mera elencazione di doglianze, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello, risultando del tutto manchevoli di una effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2