CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 29885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SIRACUSA nei confronti di: TRIBUNALE CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il conflitto venga dichiarato insussistente e che gli atti siano restituiti al Tribunale di Siracusa; il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto conformemente al Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza a decidere in merito al processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 12, comma 3 lett. a), b), d), 3 -bis e 3 -ter lett. b) d.lgs n. 286 del 1998, aggravato anche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 e [OSCURATO:PERSONA],Dini anche del reato di cui all'art. 648 cod. pen., e, per l'effetto, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa. A ragione della decisione, rilevava che: nella contestazione difettava il benché minimo riferimento a un luogo preciso (il reato risultava contestato, e solo nella presente sede, nel modo che segue: "in varie parti del territorio nazionale, nonché in vari paesi del continente africano ed europeo, accertato nel corso del 2009 fino a dicembre dello stesso anno") che fungesse da riferimento territoriale anche perché nella commissione del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in tesi di accusa, convergevano condotte di diversa natura e materialmente differenti, osservate da soggetti diversi in varie parti d'Italia e all'estero, ma tutte finalizzate a organizzare l'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; tuttavia, dall'unico atto esistente nel fascicolo e cioè dal provvedimento del G.I.P. del 7.10.2013 di restituzione al P.M. della richiesta archiviazione in cui erano elencati i capi di imputazione risultava un riferimento certo alla località di Pozzallo, quale luogo dello sbarco degli extracomunitari sul territorio nazionale. Di conseguenza, riteneva che, in mancanza di qualsiasi altro riferimento e di specifiche indicazioni da parte dell'Ufficio di Procura, Pozzallo ancorasse la competenza dinnanzi al Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 8 comma 3, cod. proc. pen., attraendo anche la competenza del reato meno grave, ma certamente connesso al principale. 2. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 18 febbraio 2022, ha sollevato conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso, evidenziando che Pozzallo è ricompreso nel circondario del Tribunale di Ragusa. 3. Si è proceduto alla trattazione di procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarato insussistente il conflitto e che gli atti vengano restituiti al Tribunale di Siracusa,: il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, conformemente al Procuratore generale.4 4. Nel caso di specie non sussiste il denunciato conflitto di competenza. E in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste conflitto di competenza quando più giudizi ordinari o speciali contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: la prima ipotesi configura il c.d. conflitto positivo, nel quale due o più giudici attribuiscono, ognuno a sé stesso, la competenza a giudicare lo stesso fatto, dando luogo a una situazione di "moltiplicazione processuale"; la seconda, descrive, invece, il conflitto negativo nel quale due o più giudici negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, è necessario, per aversi conflitto, che dal contrasto fra giudici, i quali reciprocamente attribuiscono la competenza all'altro, derivi lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice. Qualora, invece, il secondo giudice ravvisi, anche implicitamente, la competenza di un terzo giudice, non vi è bisogno di tale intervento perché non vi è stallo processuale, bastando ad alimentare la prosecuzione la trasmissione degli atti all'ulteriore giudice ritenuto competente (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Rv. 278489 -01; Cass. Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, Rv. 249925 -01; Cass. Sez. 2, n. 19/10/2005, Rv. 232927 -01). 5. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui il Tribunale di Siracusa ha sollevato conflitto negativo, pur avendo affermato che la con-ipetenza dovesse essere attribuita al Tribunale di Ragusa, in quanto il comune di Pozzallo rientra nel circondario di quest'ultimo Tribunale. 6. Ne consegue che il conflitto negativo di competenza deve essere dichiarato insussistente e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Siracusa. Dichiara non sussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa. Così deciso, il 15 giugno 2022