CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6859/7/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 4 ottobre 2018, rigettava il ricorso dell’Ufficio, ma non provvedeva a statuire sulle spese del grado di giudizio «in mancanza di costituzione dell’intimato». 2.Guido e [OSCURATO:PERSONA], nelle suindicate qualità, hanno proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato tramite posta elettronica in data 18 febbraio 2021. 3. L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 9 marzo 2021 controricorso, riconoscendo che il provvedimento «appare effettivamente viziata da refuso – posto che effettivamente la parte privata aveva resistito con controricorso», chiedendo però che la Corte, nella fase rescissoria, provvedesse a compensare le spese del giudizio, in quanto l’ordinanza aveva deciso la controversia applicando un principio giurisprudenziale elaborato dopo la proposizione del ricorso per cassazione. L E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l’unico motivo di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395, co. 1 n. 4, c.p.c., i ricorrenti hanno posto in rilievo l’errore di fatto in cui è incorsa questa Corte con l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha provveduto a regolare le spese di giudizio, erroneamente ritenendo che gli attuali ricorrenti (e la loro dante causa) non fossero costituiti nel giudizio di legittimità, laddove della loro costituzione si era dato atto nello stesso provvedimento impugnato, sia nell’epigrafe che nell’esposizione preliminare dei fatti processuali, in termini coerenti con l’effettiva costituzione degli stessi. Gli istanti hanno, quindi, chiesto di modificare l’ordinanza impugnata, liquidando la somma di 3.000,00 € per competenze, oltre accessori, a favore di ogni ricorrente. 5. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Effettivamente, come riconosciuto anche dalla difesa erariale, dall’esame del contenuto del provvedimento impugnato emerge che la Corte ha dato atto nella preliminare parte espositiva che «la contribuente, costituita in appello, si è costituita con controricorso nel presente giudizio» (così nell’ordinanza impugnata), omettendo però, poi, di statuire sulle relative spese sulla base del non conseguenziale assunto della mancata costituzione dell’intimato. Trattasi, all’evidenza, di un chiaro errore revocatorio, determinato, nella parte della decisione oggetto di impugnazione, dalla falsa supposizione del fatto processuale, costituito dalla ritenuta mancata costituzione della parte contribuente (unitariamente intesa nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) smentita dalla stessa verifica in precedenza effettuata dalla Corte, con cui si è dato atto della pacifica e non controversa costituzione della stessa. Per tale ragione, il ricorso è fondato nella sua parte rescindente. 6.Provvedendo al giudizio rescissorio, non può non evidenziarsi che la decisione di rigetto del ricorso per cassazione a suo tempo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la predetta n. 6859/7/2018 della Commissione tributaria regionale (che aveva considerato inammissibile l’appello avanzato dall’Ufficio, in quanto notificato tramite servizio di posta privata) è risultata fondata sulla sentenza n. 299/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha ritenuto essere nulla e non anche inesistente la notificazione di atti processuali effettuata da un operatore postale privato non munito di titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124 2017, avvertendo di dover far riferimento, ai fini dello scrutinio circa la tempestività del gravame, alla data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato, stante l'assenza di poteri certificativi in capo all’operatore privato. In tal guisa, con l’ordinanza impugnata, l’appello dell’Ufficio è stato ritenuto tardivo, poiché ricevuto dalla contribuente dopo sei mesi dalla data di deposito della sentenza impugnata. Ebbene, la citata pronuncia è intervenuta in epoca successiva al ricorso per cassazione (depositato nell’anno 2019), il che giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità contrassegnato con il n. 10633/2019 di ruolo generale, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza sul tema sopra illustrato, come riconosciuto dalla medesima pronuncia delle Sezioni Unite delle Corte sopra richiamata. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va parzialmente accolto, revocando l’ordinanza n. 844/2021 di questa Corte nella parte in cui non ha statuito sulle spese di giudizio di legittimità e, provvedendo sulle stesse, dichiara compensate tra le parti le relative spese. 8.Il parziale accoglimento del ricorso giustifica, altresì, anche la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P . Q . M . a.accoglie parzialmente il ricorso, revoca l’ordinanza n. 844/2021 di questa Corte nella parte in cui non ha statuito sulle spese di giudizio di legittimità e, provvedendo sulle stesse, dichiara compensate tra le parti le relative spese del giudizio, contrassegnato con il n. 10633/2019 di ruolo