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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14142/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti e con rinuncia ai residui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa a carico di Della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in anni 5 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa a carico di [OSCURATO:PERSONA]; in anni 3 di reclusione a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cp. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73 cc. 1 D.P.R.. 309/90 nonché del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, dell'art. 81 cpv c.p. nonché dell'art. 61 n. 11 quater e n. 11 quinquies c.p. per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Nella medesima sentenza la Corte territoriale ha disposto altresì la sostituzione della pena detentiva con la misura della detenzione domiciliare a favore del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo vizio di legge in relazione all'art. 599-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale considerato valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore generale in relazione all'accordo sulla pena sostitutiva da concedere all'imputato Della [OSCURATO:PERSONA], atteso che la revoca del consenso sarebbe ammessa solo fino a che la Corte territoriale non abbia riservato la decisione, oltreché per non aver disposto, nonché adeguatamente motivato, la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare a favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo questa stata richiesta.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti ai senti dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.).

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va, pertanto, pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

Giova peraltro ribadire che l'imputato che abbia acceduto ad un concordato, come nel caso di specie, il quale non prevedeva la sostituzione anzidetta, non possa dolersi con il ricorso per cassazione della mancata instaurazione di ufficio, da parte della Corte di appello, del subprocedimento di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.

In questo senso depongono le considerazioni già sviluppate nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto cond.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario, sicché, nel caso di sentenza che segue ad accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 -01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 - 01).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.MIl C ltere estensore [OSCURATO:PERSONA] lerranti DEPosrrATA CAJci 'A 1..7 026 Futvzoi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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