CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5762-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1834/25/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso un atto di recupero per IVA per l'anno d'imposta 2011 con il quale l'Ufficio le contestava l'indebito utilizzo di un credito IVA relativo ad opere edilizie finalizzate alla realizzazione cn un agriturismo su terreni di cui era affittuario; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il contribuente aveva diritto alla detrazione dell'IVA per lavori effettuati su terreni di cui godeva in ragione di un contratto di affitto. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria chiedendo che il ricorso fosse accolto o, in alternativa, la causa rimessa alla pubblica udienza oppure alle Sezioni unite; l'intimata si costituisce con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la sentenza impugnata Ric. 2021 n. 05762 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- erroneamente ritenuto che la materia del contendere riguardasse il diritto alla detrazione dell'IVA mentre invece si vedeva in tema di erogazione del rimborso dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di consiglio de