CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROi dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente reclamo avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso un provvedimento in tema di liberazione anticipata. Il reclamo è stato trasmesso a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso — tale dovendosi ritenere il reclamo avverso il decreto del Presidente, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione - è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a a ento delle p/ spese processuali e - goiCi della somma di euro 3.000 !la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore I P eside