CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17483/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - CONFEDERAZIONE ITALIANA della PICCOLA e [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 37, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che,unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6617/2020 depositata il18/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24889/2015, respingeva la domanda presentata dall’associazione non riconosciuta Confederazione Italiana della Piccola e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, per brevità, Confapi) perché [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto la carica di suo presidente dal 12 dicembre 2006 al 26 luglio 2012, fosse condannato al risarcimento della complessiva somma di € 911.751 - di cui € 379.886 per prelievi di cassa in contanti da un fondo spese denominato “fondo spese presidente”, privi di giustificativi sul loro impiego, e € 531.865 per rimborsi per presunte spese di viaggio, trasferte e rappresentanza dello stesso presidente e della sua assistente, ottenuti pur in mancanza di giustificativi dispesa e della loro inerenza – a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione alle condotte assunte in violazione delle norme statutarie dell’associazione e degliobblighi di legge previsti in materia di mandato, ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. o per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2042 cod. civ.. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione incidentale presentata dal Galassi, reputava– fra l’altro e per quanto qui di interesse -che la reiterata approvazione dei bilanci annuali da parte dell’assemblea dell’associazione avesse una portata concludente in termini di approvazione dell’esecuzione del mandato. Riteneva che una conferma in questo senso venisse dal fatto che nessun rilievo era mai stato sollevato da alcuno degli organi di Confapi e che nessuna richiesta di giustificativi di spesa era mai stata rivolta al Galassi. Osservava che la stessa associazione aveva deliberato il rimborso delle spese sostenute dal suo presidente, facendo così venir meno ogni nesso causale fra un eventuale inadempimento o illecito e il danno lamentato. Sottolineava che il fatto che Confapi avesse chiesto conto alle proprie associazioni territoriali dimostrava che il rimborso deliberato costituiva il frutto di un errore dell’associazionecentrale che aveva determinato un ingiustificato arricchimento delleconsociate. Condivideva, infine, il rilievo del primo giudice secondo cui Confapi non aveva chiaramente dedotto e tanto meno provato che le somme prelevate non erano state destinate a scopi riconducibili al perseguimento di interessi dell’associazione, né aveva indicato le ragioni per le quali le spese sostenute dovessero considerarsi inutili o eccessive e, in quanto tali, sintomatiche di un comportamento dell’amministratore contrario ai propri doveri. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 18 dicembre 2020, ha proposto ricorso Confapi prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 22 cod. civ., 1712, 1713 e 1720 cod. civ., 2389, 2434 e 2477 cod. civ. e 267 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto applicabili norme sul mandato incompatibili con la fattispecie sottoposta al suo esame e, conseguentemente, che l’approvazione dei bilanci precludesse l’accoglimento delle domande di Confapi. 4.2 Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 22, 36, 2393 e 2476 cod. civ., poiché la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l’omesso intervento degli organi di controllo e vigilanza dell’associazione impedisse l’accoglimento della domanda, quando invece un simile contegno inerte poteva, al più , creare una responsabilità concorrente di tali organi. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 1176, 1218, 1710 e 2043 cod. civ., perché la Corte d’appello ha respinto il gravame sul presupposto della necessità dell’esistenza di una violazione di “norme interne” dell’associazione, quando invece la responsabilità del Galassi doveva essere accertata facendo applicazione delle regole stabilite dalle norme di leggedenunciate come violate. 4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 1293, 1294 e 2055 cod. civ., giacché la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità dell’appellato per la violazione di unadisposizione interna che vietava rimborsi spese, ritenendo che la stessa fosse rivolta alle associazioni territoriali, disapplicando i principi in materia di solidarietà e produzione del danno. 4.5 Il quinto motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata per la mancanzaassoluta di una motivazione o comunque per la presenza di una motivazione perplessa ed incomprensibile, in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., dato che la Corte territoriale non ha in alcun modo illustrato le ragioni del rigetto dei motivi di gravame proposti da Confapi con cui erano stati dedotti elementi e prove a sostegno della responsabilità del Galassi. 4.6 Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per aver essa negato l’esistenza di allegazioni a sostegno dei motivi e delle domande in realtà presenti in atti, e nel contempo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., poiché la Corte distrettuale ha ritenuto che l’onere della prova circa la destinazione dei denari prelevati a scopi estranei all’associazione gravasse su Confapi. 5. I motivi presentati, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 La sentenza impugnata ha respinto il gravame presentato da Confapi ritenendo in primo luogo, sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 1712 cod. civ., che vi fosse stata approvazione delle modalità con cui Galassi aveva eseguito il proprio mandato, tenuto conto, da un lato, dell’approvazione dei bilanci, “reiterata per ben sei anni” e “ulteriormente confermata dall’attività degli organi interni di vigilanza”, dall’altro che “nessun rilievo [era] stato sollevato mai da alcuno degli organi della CONFAPI e che nessuna richiesta di giustificativi di spesa [era] mai stata rivolta al Galassi, né prima né dopo l’approvazione dei bilanci annuali” (cfr. pagg. 8 e 9 della decisione impugnata). Il fatto che la stessa associazione avesse deliberato il rimborso conduceva perciò ad escludere l’inadempimento del Galassi. D’altra parte, Confapi “non [aveva] chiaramente dedotto e tanto meno provato che le somme prelevate non [fossero] state destinate a scopi riconducibili al perseguimento di interessi dell’associazione e non [aveva] indicato le ragioni per le quali le spese sostenute [dovessero] considerarsi inutili o eccessive e, in quanto tali, sintomatiche di un comportamento dell’amministratore contrario ai propri doveri” (pag. 11). 5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società (Cass. 1476/2007). Ne discende l’applicabilità alle associazioni non riconosciute dell’art.18 cod. civ., a mente del quale “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”. 5.3 Il tenore della norma, che fa rinvio all’intera disciplina del mandato, deve essere inteso nei limiti della compatibilità fra tale istituto e le caratteristiche propriedell’associazione non riconosciuta. In questa prospettiva di indagine va esclusa la compatibilità con l’associazione non riconosciuta delle regole fissate dagli artt. 1712 e 1713 cod. civ.. L’applicabilità della prima norma, infatti, trova ostacolo nella continuità dell’incarico ricoperto dall’amministratore dell’associazione non riconosciuta e nella conseguente conduzione da parte di quest’ultimo di un flusso ininterrotto d’affari. Il disposto dell’art. 1713 cod. civ. risulta, invece, incompatibile con la specifica disciplina prevista dall’art. 20 cod. civ., a mente della quale l’amministratore deve convocare l’assemblea dell’associazione non riconosciuta “una volta l’anno per l’approvazione del bilancio”, fornendo in quell’occasione agli associati le informazioni all’uopo necessarie e non -salvo diverse previsioni dello statuto o di delibere assembleari in tal senso - un rendiconto particolareggiato delle singole spese sostenute o incontrate nel periodo di riferimento per lo svolgimento del suo incarico, con i relativi giustificativi di spesa. 5.4 Nulla osta, invece, all’applicazione all’amministratore dell’associazione non riconosciuta della disciplina prevista dall’art.1720 cod. civ., a mente del quale il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e risarcire i danni che il medesimo ha subito a causa dell’incarico. L’onere probatorio in merito a queste spese ricade a carico dell’amministratore,tanto nel caso in cui egli domandi il rimborso di una spesa anticipata in proprio, nell’interesse dell’associazione, quanto qualora questi sostenga l’irripetibilità di una spesa che sia stata già coperta con denari dell’associazione: si tratta, infatti, di una regola comune ad entrambe le ipotesi, che trova il suo fondamento nel disposto degli artt. 1720, comma 1, e 2697, comma 1, cod. civ., rimanendo irrilevante a tal fine il fatto che l’amministratore possa o meno accedere subito alla liquidità dell’associazione. In entrambi i casi grava sull’amministratore l’onere di dimostrare non solo l’esistenza della spesa, ma anche che la stessa sia stata sostenuta a causa, e non semplicemente in occasione dello svolgimento del proprio incarico (Cass., Sez. U., 10680/1994). Il che significa che l'amministratore dell’associazione può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 cod. civ. o assumere l’irripetibilità della spesa da lui coperta grazie all’accesso alla liquidità dell’associazione solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la norma, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", si riferisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito (Cass. 3737/2012). 5.5 L’approvazione del bilancio resa dall’assemblea non rileva al fine di escludere la responsabilità degli amministratori delle associazioni non riconosciute. Questa responsabilità, infatti, rimane regolata dall'art 18 cod. civ., il cui tenore contempla anche le ipotesi di esenzione, tra le quali non è contenuta quella relativa all’approvazione del bilancio. Peraltro, alle medesime conclusioni è possibile giungere anche applicando in materia di associazioni -per analogia, stante l'identità della ratio - la regola prevista dall’art. 2434 cod. civ., secondo cui l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori (Cass. 2437/1962). Se non rileva l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, unico organo deputato a deliberare in tema di azioni responsabilità verso gli amministratori ex art. 22 cod. civ., a fortiori no n vale neppure il contegno tenuto da eventuali organi di controllo dell’associazione rispetto alla condotta dell’amministratore al fine di escludere una sua eventuale responsabilità. 5.6 Le superiori argomentazioni consentono l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, poiché la Corte di merito, erroneamente, non solo ha ritenuto applicabile al caso di specie dell’art. 1712 cod. civ., ma ha valorizzato l’approvazione dei bilanci e l’inerzia degli organi di controllo al fine di evincerne un’approvazione delle modalità di esecuzione del mandato da parte del proprio presidente. Risultano altrettanto fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, poiché la Corte distrettuale, limitandosi a riportare testualmente un passaggio della motivazione della sentenza pronunciata dal primo giudice, ha attribuito all’associazione appellante un onere probatorio che, come detto, non le spettava, senza peraltro fornire a suffragio di una simile asserzione alcun argomento obiettivamente inidoneo a far comprendere il ragionamento seguito dal collegio per la formazione del proprio convincimento. 5.7 Anche il quarto motivo di ricorso merita di essere accolto. In vero, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, cod. civ. è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass., Sez. U., 13143/2022). La Corte di merito non poteva, dunque, sostenere che la richiesta di ristoro rivolta da Confapi alle proprie organizzazioni territoriali escludessela responsabilità del Galassi, in quanto un simile effetto si sarebbe potuto verificare soltanto nel caso in cui alla condotta delle associazioni consociate fosse stata riconosciuta un’efficienza determinante e assorbente, tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso ed altri fatti (quali la condotta del presidente), ridotti al semplice rango di occasioni. 6. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata andrà cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di