CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppa ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per furto aggravato di energia elettrica, esclusa la contestata recidiva e con le generiche giudicate equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose (in Afragola il 22/2/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] sid nte f abriella [OSCURATO:PERSONA] 9ctkiyec D E POSITAT A [OSCURATO:PERSONA]"I:II.J:R