CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato. L'esponente deduce travisamento della prova, contraddittorietà della motivazione rispetto al testo dell'annotazione di polizia datata 2/2/2018 e del verbale di sommarie informazioni rese dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine agli accertati profili di responsabilità dell'imputato con riferimento al reato a lui ascritto. La Corte di merito ha illustrato in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum. Facendo buon governo della disciplina dell'istituto del tentativo e dei principi stabiliti in questa sede in materia, ha rappresentato, all'esito di attenta disamina del fatto, che l'interruzione dell'azione criminosa è dipesa dall'intervento di fattori esterni, indipendenti da un'autonoma determinazione dell'imputato. Ha quindi ritenuto sussistente la fattispecie del tentativo. La risposta è conforme ai principi consolidati espressi da questa Corte (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Rv. 258076 - 01:"È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana"). I rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, rimandano ad un'alternativa ricostruzione del fatto. E' d'uopo rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). Del tutto inconferente è il richiamo al travisamento delle prove: l'asserito vizio si è tradotto, nel ricorso, nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Deve peraltro precisarsi che in caso di c.d."doppia conforme", il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). Ciò in quanto il limite del devolutum non può essere superato prospettando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta dal ricorrente e, comunque, non riscontrabile dalla lettura della sentenza. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]