CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 36706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di ente succeduto al Banco di Sicilia, presentava, in data 17 dicembre 2021, istanza di ammissione dei propri crediti, ai sensi degli artt. 52 e 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito del procedimento relativo alla confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] COTTITTO dal Tribunale di Agrigento. Con decreto del 9 marzo 2022, il Giudice delegato del Tribunale di Agrigento rigettava l'istanza, osservando: quanto ai crediti non garantiti (essenzialmente riconducibili a rapporti di conto corrente), che il creditore aveva prodotto solamente gli estratti conto inerenti all'anno 2012, ritenuti insufficienti a sostenere la richiesta; quanto ai crediti assistiti da garanzia, che quest'ultima insisteva su beni non oggetto di confisca. 2. Con decreto emesso in data 28 ottobre 2022, il Tribunale di Agrigento (Prima Sezione Penale - Misure di Prevenzione) rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. In tale giudizio, con riferimento ai crediti non garantiti, venivano prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. tutti gli estratti conto sviluppati dall'inizio del relativo rapporto contrattuale, per il quinquennio 2007-2012; tale produzione, tuttavia, ad avviso del Tribunale, risultava preclusa dal combinato disposto di cui agli artt. 58, comma 2, lett. c), e 59, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, secondo il quale i "documenti giustificativi" avrebbero potuto essere per la prima volta introdotti in sede di opposizione solo se la parte avesse provato "di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile", situazione insussistente nel caso di specie. Quanto ai crediti garantiti, il Tribunale osservava che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva replicato alla principale argomentazione del Giudice delegato, afferente al fatto che i beni coperti da garanzia non erano stati sottoposti a confisca; circostanza, quest'ultima, rilevante in relazione all'art. 52, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, che àncora la tutela del terzo creditore al fatto che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo, appunto, che "per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione", situazione non ravvisabile nel caso in esame. Rilevava, inoltre, il Tribunale che il creditore aveva affrontato il tema della buona fede non posto a fondamento del provvedimento oggetto di opposizione. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti motivi, preceduti da una premessa in fatto riepilogativa della vicenda. 3.1. "Violazione e/o falsa interpretazione del dettato dell'art. 52 D.Lvo. 159/2011". In sintesi, si contesta ai giudici di merito di non aver valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma: buona fede, estraneità dell'Istituto all'attività delittuosa del proposto, non strumentalità del credito all'attività illecita. 3.2. "Violazione e/o falsa interpretazione del dettato degli artt. 58 e 59 D.Lvo. 9/2011".Il Tribunale sarebbe incorso in errore, sul piano generale dell'onere probatorio, per aver attribuito esclusiva rilevanza, ai fini della prova dei crediti chirografari (derivanti da conto anticipi e conto corrente ordinario), agli estratti conto, quando, a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto copia dei contratti di "conto anticipo su documenti" e "conto corrente ordinario", e dichiarazioni in calce agli estratti conto, con relative certificazioni e attestazioni dei crediti, precisando, inoltre, di aver comunicato al proposto, con lettere del 3.4.2012, antecedenti al sequestro di prevenzione, il recesso dai contratti in questione e la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai finanziamenti, intimando il pagamento di euro 635.915,23. I giudici di merito avrebbero, inoltre, nello specifico, violato gli artt. 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011: l'art. 58, perché, avendo l'Istituto creditore, all'udienza di verifica dei crediti del 23 febbraio 2022, offerto in produzione, alla luce dei rilievi svolti dall'Amministratore giudiziario sul progetto di stato passivo, gli estratti conto completi (2007-2012), avevano respinto la sua istanza per l'inefficacia probatoria degli stessi; l'art. 59, perché la riproposizione nel giudizio di opposizione dei medesimi estratti sarebbe stata consentita proprio perché, a causa del rigetto opposto dal Giudice delegato, la parte era stata impossibilitata a produrli prima incolpevolmente. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106). 3. Va, poi, rilevato che, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'esperibilità di ulteriore attività istruttoria è limitata, ex art. 59, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come novellato dall'art. 21 legge 17 ottobre 2017, n. 161, alla sola produzione di documenti "nuovi", anche se preesistenti alla verifica dei crediti, purché la parte dimostri di esserne venuta in possesso, in maniera incolpevole, successivamente alla verifica dello stato passivo e di non aver potuto allegarli, usando l'ordinaria diligenza, alla domanda di cui all'art. 58, comma 1, lett. c), d.lgs n. 159 del 2011, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile (Sez. 5, n. 22618 del 7/3/2022, GRUPPO E CERAMICHE s.r.I., Rv. 283137). Nella decisione da ultimo richiamata si è affermato, sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, ex art. 59, comma 6 e ss., d.lgs. n. 159/2011, che esso, conformemente al giudizio di cui all'art. 99 L. Fall., va configurato come un giudizio avente natura impugnatoria, con delimitazione del thema decidendum ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l'imp nazione, con esclusione - in linea generale - dell'ammissibilità di domande nuove e di nuovi accertamenti di fatto (Cass. civ. 22006/2017, Cass. 9341/2012), fatti salvi quelli connessi alle testuali eccezioni previste dal comma 8 dell'art. 59. Si è detto, in particolare, che il regime probatorio oggi previsto - a fronte di quello previgente - è stato fortemente ridimensionato, in ragione della natura impugnatoria del giudizio, e circoscritto alla possibilità di acquisizione di "documenti nuovi "ed alle verifiche probatorie conseguenti ad essa, sempre che, come già evidenziato, la parte dimostri di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa a lei non "non imputabile". L'eccezione ad una ulteriore attività istruttoria - in linea generale non consentita - in definitiva deve essere intesa nel senso che è possibile l'acquisizione di documenti "nuovi" nel giudizio impugnatorio di opposizione, anche preesistenti alla verifica dei crediti, ma la parte deve dimostrare di esserne venuta in possesso incolpevolmente, successivamente alla verifica dello stato passivo, e che, dunque, utilizzando l'ordinaria diligenza non ha potuto allegarli alla domanda ex art. 58 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile (Sez. 5, n. 22618/2022). Di conseguenza, viene ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ord. n. 22006 del 21/09/2017 E. contro F., Rv. 645749). Per quanto d'interesse, va, inoltre, recepito il condivisibile insegnamento espresso dalla giurisprudenza civile di legittimità in tema di insinuazione al passivo fallimentare, estensibile, per quanto detto, al giudizio di opposizione di cui si discute, secondo il quale il credito della banca deve essere provato con l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, che comporta l'indicazione di tutte le operazioni, a partire dalla prima sino alla chiusura, mentre è insufficiente il riferimento al saldo registrato alla data di chiusura del conto e alla documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dato che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo. Al fine di assolvere a questo onere probatorio la banca, nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha, quindi, l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (Cass. civ., Sez. 1, Ord. n. 27201 del 23/10/2019, B. contro C., Rv. 655340; v. anche Cass. civ., n. 22208/2018, n. 21597/2013, n. 23974/2010 e n. 10692/2007). È stato, fra l'altro, precisato che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 23974 del 25/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 614966). 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i giudici di merito delle due fasi abbiano fatto corretta applicazione dei principi enunciati.[OSCURATO:PERSONA] delegato ha giustamente negato l'efficacia probatoria degli estratti conto prodotti dall'istituto di credito in prima battuta (domanda di ammissione del credito), in quanto relativi soltanto all'anno finale del rapporto (2012). [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione, dal canto suo, ha ineccepibilmente valorizzato la preclusione prevista dal comma 8 dell'art. 59, d.lgs. n. 159/2011, non avendo la parte interessata dimostrato di non aver potuto produrre, per causa ad essa non imputabile, all'atto della presentazione della domanda di ammissione del credito, gli estratti conto integrali, relativi, cioè, a tutta la durata del rapporto di conto corrente. 5. Le deduzioni, sviluppate nel secondo motivo di ricorso, debbono essere, quindi, disattese, poiché contrastanti con le linee-guida ermeneutiche prima ricordate, alle quali i Giudici di merito si sono puntualmente attenuti. Né può rimproverarsi al Giudice dell'opposizione di non essersi pronunciato, come contestato con il primo motivo di ricorso, sulla buona fede del creditore e sulla non strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, trattandosi di accertamento, quello richiesto, eventualmente susseguente al positivo assolvimento dell'onere probatorio relativo ai documenti giustificativi dell'esistenza del credito stesso, che, nella specie, per quanto detto, non è stato riscontrato. 6. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della banca ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente