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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21018/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13552/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ ABRUZZO n. 238/2022depositata il 06/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Oricola ha impugnato, sulla base di un unico motivo, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 238/2022 depositata in 6 aprile 2022non notificata che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento IMU;

2. la contribuente ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti,il Comune di Oricola ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la contribuente – rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere;

2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti, oggetto di accettazioneda parte della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha anzi a sua volta dedotto la cessata materia del contendere, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 16 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13552/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ ABRUZZO n. 238/2022depositata il 06/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Oricola ha impugnato, sulla base di un unico motivo, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 238/2022 depositata in 6 aprile 2022non notificata che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento IMU; 2. la contribuente ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti,il Comune di Oricola ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la contribuente – rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti, oggetto di accettazioneda parte della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha anzi a sua volta dedotto la cessata materia del contendere, va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 16 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris