CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 33557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 21185/2019 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof. Marco MARAZZA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] MARZIALE e Patrizia TOTARO; - controrkorrente - nonché contro la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria; -Intimata - e sul ricorso successivo proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA, Prof. Marco MARAZZA e Domenico [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MARZIALE e Patrizia TOTARO, che la rappresentano e difendono; -contro ricorrente- nonché contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof. Marco MARAZZA; -intimata- avverso la sentenza n. 2131/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17.5.2019, R.G. n. 196/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, previa riunione dei relativi procedimenti, rigettava i reclami autonomamente proposti uno da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'altro da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 565/2018, che, sulle opposizioni rispettivamente proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza pronunciata nella fase sommaria dal medesimo Tribunale, così provvedeva: "- Annulla il licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto condanna [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a reintegrarla nel posto di lavoro; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a corrispondere alla ricorrente un indennizzo pari a 1.785 euro mensili dal recesso del 15.12.2014 all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Accerta il medesimo obbligo in capo ad [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in a.s. in via solidale, quale cessionario ex art. 2112 c.c.; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquidava in complessivi euro 8.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA, comprese le spese della prima fase. - Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in a.s.". La stessa Corte condannava le reclamanti al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di lite, come liquidate e in distrazione, dando atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte di ciascuna reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 2. Per quanto qui interessa, dopo ampia ricostruzione dei fatti, relativi al recesso intimato da CAI, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, e dopo puntuale disamina dei motivi di gravame rispettivamente formulati da CAI e SAI, la Corte capitolina riteneva infondati quelli di CAI, a mezzo dei quali essa CAI lamentava l'insussistenza della ritenuta violazione dei criteri di scelta, l'erroneità della disposta tutela reintegratoria e l'ingiusta mancata ammissione delle prove orali; e reputava infondati altresì: il primo motivo di reclamo, con il quale SAI si doleva del fatto che la verifica del trasferimento di azienda non può avvenire con il c.d. rito Fornero, poiché comporta l'esame di fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli occorrenti per accertare la legittimità del licenziamento; il secondo motivo della stessa, per il quale il licenziamento doveva essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla sua emissione anche nei confronti del presunto cessionario, a norma dell'art. 32, quarto comma, lett. d), L. n. 183/2010; il terzo motivo di reclamo sempre di SAI, relativo all'applicazione ed all'interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 in relazione alla fattispecie concreta; il quarto motivo di reclamo, a mezzo del quale la SAI tornava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e infine il quinto motivo della stessa, attraverso il quale sosteneva che era preclusa al giudice del lavoro, in presenza di datrice di lavoro soggetta ad amministrazione straordinaria, la condanna risarcitoria connessa alla dichiarazione d'illegittimità del licenziamento. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] (in sigla CAI) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. Contro la medesima decisione anche [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (in sigla SAI) s.p.a. ha proposto ricorso (successivo, ma rubricato sotto il medesimo numero dell'altro), a mezzo di quattro motivi. 5. Ha resistito l'intimata [OSCURATO:PERSONA] con unico controricorso ad ambedue le impugnazioni avversarie. 6. Tutte le parti hanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo del suo ricorso, CAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 3, legge 223 del 1991 con riferimento all'articolo 18, commi 4 e 7, della legge 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Deduce in sintesi la mancata allegazione da parte della lavoratrice, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (ossia, l'esclusione dal licenziamento) da parte della stessa lavoratrice, non avendo questa precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta. 2. Con il primo motivo del proprio ricorso, SAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, L. 92/2012 (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Deduce che la decisione della Corte d'appello sarebbe "censurabile nella parte in cui, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 1, comma 47 della L. n. 92/12, ha affermato che anche la domanda proposta dal lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] rientrerebbe nel perimetro del rito Fornero trattandosi di una domanda connessa a quella di impugnazione di licenziamento ex art. 18 S.L. per pregiudizialità e per titolo". 3. Con il secondo motivo, la stessa denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 nonché degli accordi collettivi (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Deduce che la sentenza impugnata erroneamente aveva fondato la propria statuizione con cui ha disposto la reintegra della lavoratrice in SAI in A.S., sull'assunto che gli accordi collettivi - nel caso di specie l'accordo del 16 novembre 2014 - non avrebbero potuto derogare all'art. 2112 c.c. e critica diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione di cui all'art. 47, comma 4 bis., L. 428/1990. 4. Con il terzo motivo, essa denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), I. n. 183/2010 (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.". Lamenta che i giudici della Corte d'appello di Roma avevano ritenuto non conferente alle vicende di causa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ex art. 32, comma 4, lett. d), L n. 183/2010, sollevata dalla SAI in A.S., ma che la conclusione cui erano giunti non poteva essere condivisa, in quanto la domanda della lavoratrice doveva dichiararsi inammissibile poiché la controparte aveva impugnato - nei termini - il licenziamento intimatole dal datore di lavoro (CAI), senza però esplicitare le ragioni sottese alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo ad [OSCURATO:SOCIETA], in amministrazione straordinaria. 5. Con il quarto motivo, detta ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c. ed improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Secondo SAI, "La Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato che la SAI in A.S. non abbia ricevuto alcuna pronuncia di condanna". 6. Ritiene il Collegio che nessuna di tali censure possa trovare accoglimento. Occorre, infatti, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, come si vedrà tra poco, questa Sezione si è già espressa in ormai numerose pronunce, rese nell'arco di tempo di poco più di due anni, e tutte riguardanti la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto dei ricorsi ora in esame. 7. Circa, allora, l'unico motivo del ricorso per cassazione di CAI, occorre ricordare che, in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziato, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870). Tali principi sono stati, di recente, ribaditi da questa Corte in Cass. ord. 9.9.2022, n. 26683, e ritenuti correttamente applicati dalla Corte territoriale nel caso allora in esame, sempre afferente alla stessa procedura di licenziamento collettivo. Ebbene, anche nella fattispecie in esame, la medesima Corte distrettuale, nel disattendere il secondo motivo di reclamo all'epoca formulato sempre da CAI, non solo aveva mostrato di tenere ben presente il principio ora di nuovo invocato dall'attuale ricorrente per cassazione, ma aveva spiegato perché l'assunto di quella, circa l'assenza di deduzioni attoree in punto di comparazione, "non è corretto, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio (vedi) sono contenute le allegazioni ora negate dal reclamante", illustrando poi diffusamente tale profilo della controversia (cfr. in extenso le pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza). Il motivo ora in esame esibisce, allora, profili d'inammissibilità, in punto di specificità richiesta ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., perché, pur trascrivendo proprio la parte di motivazione dedicata dalla Corte d'appello a detto aspetto (cfr. pagg. 25-26 del ricorso di CAI), contrappone alla valutazione ivi compiuta considerazioni meramente apodittiche ed assertive, prive per giunta del benché minimo richiamo a risultanze processuali in ipotesi a riguardo rilevanti (cfr. pagg. 26-27 dello stesso atto). 8. Passando ad esaminare il primo motivo del ricorso della SAI, già con Cass. civ., sez. lav., sent. 1.6.2020, n. 10414 e n. 10415, si era ritenuto che il rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012 si applica anche alla domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, rispetto al quale si chiede di accertare la effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose; pertanto, un volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento con riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza alcun effetto preclusivo in ragione della veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti. Tale sentenza già aveva ritenuto applicabile il suddetto rito speciale alla domanda di reintegrazione proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del compendio aziendale, in quanto strettamente connessa a quella proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendente dall'impugnativa del licenziamento intimato da quest'ultima in qualità di cedente. 8.1. Inoltre, nella più recente Cass. ord. 9.9.2022, n.26683, era stato confermato quanto pure già considerato in Cass. n.10414/2020 e n. 10415/2020 cit. e, cioè, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l' error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., per cui l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza; laddove nel motivo in quei casi formulato, la suddetta ricorrente non aveva specificato adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione di un rito diverso da quello ordinario; ed è così anche nel procedimento che ci occupa. 9. In relazione al secondo motivo del ricorso di SAI, già con le sent. 1.6.2020, n. 10414 e n. 10415, in base ad estesa motivazione, era stato espresso il principio di diritto secondo il quale, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della L. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della L. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta nel predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito delle procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. Tale principio è stato, poi, costantemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021; Cass. n. 10517, n. 10520, n. 10521, n. 10524 e n. 26683 del 2022); ed anche la decisione qui impugnata appare conforme ad esso. 10. Circa il terzo motivo del ricorso di SAI, si deve ribadire che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), il quale postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020). Tale indirizzo era stato già così espresso nelle più volte già cit. Cass. n. 10414 e n. 10415 del 2020, ed è stato ribadito da ultimo nella pure già richiamata Cass. n. 26683/2022, pronunce tutte sempre relative a ricorsi per cassazione inerenti la medesima procedura di licenziamento collettivo che viene qui in considerazione.Per conseguenza, non è fondato il terzo motivo. 11. Infine, è infondato anche il quarto motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto asserito da quest'ultima, infatti, non risponde al vero <che il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza conclusiva della fase di opposizione, ha condannato - in via solidale - la SAI in A.S. al "medesimo obbligo (...) - n.d.r. indennitario e previdenziale - quale cessionario ex art. 2112 c.c.">. La censura in esame, anzitutto, non tiene conto di quanto considerato dalla Corte d'appello, la quale nel respingere l'ultimo motivo di reclamo della SAI (che riguardava la medesima questione ora riproposta con il quarto mezzo in esame), aveva scritto: <Si sostiene che è preclusa al giudice del lavoro, in presenza di datore di lavoro soggetto alla amministrazione straordinaria, la condanna risarcitoria connessa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Sennonché a ben vedere (cfr. il dispositivo), il Tribunale non ha pronunciato a carico di SAI alcuna pronuncia di condanna né per quanto riguarda l'indennità risarcitoria conseguente alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento né per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, ma solo delle statuizioni di accertamento, in coerenza con la premessa secondo cui "... il giudice del lavoro, ricorrendone i presupposti, oltre a disporre la reintegra del lavoratore, deve accertare (sia l'an che nel quantum, secondo la Cassazione), quanto dovuto a titolo di indennità risarcitoria">. Ebbene, in tali piane considerazioni - ignorate da questa ricorrente - il rimando a quanto espresso nel dispositivo della sentenza del Tribunale oggetto all'epoca di reclamo è appunto al dispositivo di quella decisione, riportato a pag. 2 della sentenza della Corte territoriale, e così trascritto anche nella narrativa della presente ordinanza. E in detto dispositivo al capo relativo alla condanna di CAI al pagamento dell'indennità risarcitoria e alla connessa regolarizzazione contributiva segue la distinta statuizione: "Accerta il medesimo obbligo in capo ad [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in a. s. in via solidale, quale cessionario ex art. 2112 c.c.". Pertanto è cristallino il significato di quanto così deciso, e cioè di esprimere una pronuncia di mero accertamento nei confronti di SAI, il cui senso letterale e logico-sintattico è inequivocabile a maggior ragione alla luce del dato che detto accertamento si colloca immediatamente dopo il capo di sentenza contenente, altrettanto chiaramente, la condanna solamente di CAI; e tanto all'indiscutibile scopo di evidenziare la distinta considerazione di SAI appunto perché già in amministrazione straordinaria e, come tale, non in condizione di poter essere attinta da pronunce di condanna, ma rispetto alla quale era possibile solo la pronuncia meramente dichiarativa, effettivamente ed unicamente emessa. Ciò che aveva già considerato la Corte territoriale, dunque, risponde effettivamente a portata e senso della decisione di primo grado in parte qua, che essa Corte condivisibilmente ha confermato anche sul punto. 12. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto di entrambi i ricorsi, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. Rigetta i ricorsi. Condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces