Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
9 gennaio 2007
Causa T‑288/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle regioni dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] – Nomina – Inquadramento nel grado e nello scatto – Fogli paga – Reclamo tardivo – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso di annullamento contro la decisione del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni del 26 marzo 2003, n. 87/03, che inquadra definitivamente
il ricorrente nel grado B 5, 4º scatto.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] delle regioni dell’Unione europea sopporterà tutte le spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 90 e 91)
La comunicazione del prospetto mensile di stipendio comporta l’effetto di aprire i termini di ricorso contro una decisione
amministrativa quando tale prospetto evidenzi chiaramente l’esistenza e la portata di detta decisione e quando la decisione
controversa abbia un oggetto puramente pecuniario che può, per sua natura, essere rispecchiato da un prospetto del genere.
Ciò non vale però per una decisione di inquadramento definitivo nel grado e nello scatto di un funzionario, il cui scopo principale
non è, in quanto tale, di ordine puramente pecuniario, ma riguarda un elemento essenziale della posizione professionale del
funzionario. Una decisione di tale importanza non è tale da poter risultare chiaramente alla luce di un semplice foglio paga.
Quest’ultimo costituisce un mezzo improprio per informare l’interessato dell’adozione di una decisione di tale importanza,
e ciò ancora più in particolare qualora esso non faccia alcuna menzione del grado e dello scatto. Infatti, alla luce della
norma sancita all’art. 25, secondo comma, dello Statuto e del principio secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di accertarsi
che i funzionari possano effettivamente e facilmente prendere conoscenza degli atti amministrativi che li riguardano individualmente,
principio che trova in particolare il suo fondamento nel dovere di sollecitudine cui le istituzioni sono tenute nei confronti
dei loro dipendenti, un funzionario di diligenza media e che si presume conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione
può legittimamente dare per scontato che la decisione che fissa il suo inquadramento definitivo nel grado e nello scatto gli
sarà comunicata per iscritto.
Tuttavia, il fatto che l’amministrazione non abbia adempiuto il suo obbligo di comunicare per iscritto al funzionario la decisione
di inquadramento definitivo che lo riguarda non per questo dispensa quest’ultimo dal dar prova di ogni diligenza, in particolare
qualora avvenga che, in realtà, il funzionario non ignorava che una decisione di inquadramento definitivo era intervenuta
nei suoi confronti. D’altro canto, alla luce del contesto di diritto e di fatto esistente al momento della loro comunicazione,
caratterizzato dal fatto che il funzionario in prova sa che una decisione di inquadramento definitivo dev’essere emanata,
i fogli paga possono essere tali da avvertire il funzionario che una modifica della sua situazione individuale è avvenuta,
dato che la modifica sostanziale dello stipendio base e la sua regolarizzazione retroattiva non possono allora ragionevolmente
sfuggire ad una persona che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un funzionario normalmente accorto. In questo caso,
egli è tenuto, quanto meno, ad informarsi presso l’amministrazione della causa di tale modifica del suo stipendio base e,
eventualmente, a chiedere il testo integrale della decisione all’origine della modifica stessa entro un termine ragionevole,
al fine di prendere conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare
il suo diritto di presentare un reclamo. A questo proposito, un termine di oltre cinque mesi dopo la ricezione dei primi fogli
paga da cui risulta una modifica sostanziale dello stipendio base non può in nessun modo essere considerato ragionevole, anche
se il ricorrente pensava, in piena buona fede, che sarebbe stato concluso un accordo con l’amministrazione senza la presentazione
di un reclamo, dato che l’eventuale esistenza di un siffatto accordo non dispensa il funzionario dall’osservanza dei termini
di reclamo, che sono di ordine pubblico.
(v. punti 39-43 e 47-50)
Riferimento: Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen (Racc. pag. I‑403, punto 21); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite
T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II‑249, punto 34); Tribunale 24 aprile 1996, causa T‑6/94, A/Parlamento
(Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑555, punto 52); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑232/97, Becret-Danieau e a./Parlamento (Racc. PI
pagg. I‑A‑157 e II‑495, punti 31 e 32); Tribunale 24 giugno 2004, causa T‑190/02, Österholm/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑197
e II‑877, punto 32); Tribunale 16 febbraio 2005, causa T‑354/03, Reggimenti/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑147, punti
38 e 39); Tribunale 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 146)