CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 37218/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale cli sorveglianza di Roma ha rigettato, il reclamo proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale, in data 5 settembre 2019, il Ministro della giustizia aveva disposto la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. p€ n. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il D'Alessandro, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo un unico motivo impugnazione, per violazione di legge in relazione all'art. 41 bis bis, Ord. pen. e mancanza della motivazione, di seguito enunciato nei ;imiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pe n. Il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione apparente sui presupposti legittimanti la proroga; non ha operato una valutazione aggiornata sull'attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza e non ha nemmeno indicato, in modo compiuto, gli indici rivelatori della persistente capacità del condannato di mantenere nell'attualità collegamenti con l'associazione. In quest'ottica, ripo -tandosi nella spstanza alle valutazioni contenute nel decreto e nei precedenti provvedimenti di proroga, ha ritenuto sufficienti il profilo criminale del D'Alessandrc, la sua biograf a criminale, la perdurante vitalità del clan di riferimento, ignorando però che tuti gli episodi delittuosi addebitatigli si riferiscono ad epoca assai risalente e comunque precedente alla carcerazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati, 3.1 Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41 bis, comma 2 -bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione cl ,fferenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnate dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratcre generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono properre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione ci legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legit imita è estesc, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere riconcloti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei reouisiti minimi ci coerenza, r9,d n completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito cal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno ciustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 3.2. Per quanto specificamente riguarda la prcroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati ia termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenut (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), qua i: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, o. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziab, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez 1., n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 3.3. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve ossei -varsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato ed in particolare il pericolo che possa svolgere ancora il nolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario, Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzatci: - la biografia criminale del condannato; - il ruolo direttivo svolto dallo stesso all'i iterno del soda izio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili emesse fino al 2009 (pagg. 2, 3 e 7); - la perdurante attività del gruppo criminale testimoniata dalle numerose operazioni che hanno interessato fino ad epoca recente (sintetizate nella nota del Ministero dell'interno del 21 agosto 2019) la cosca che, pur subendo trasformazioni, anche nella compagine sociale, legate al passare del tempo, aveva comunqu3 continuato ad operare conservando il capillare controllo del territorio; - le informazioni della Direzione nazionale Antimafia; - l'assenza di segnali sul suo cambiamento di ruolo o di posizione all'interno del sodalizio. Ha, inf ne, evidenziato come la Ltui( rimodulazione dell'organizzazione criminale nel terroc, causata principalmente dall'arresto e detenzione dei capi, non sia di per sé idonea a ieterminare l'interruzione dei rapporti con gli affiliati detenuti, de, al contrario, ove rimasti fedeli al clan come l'odierno ricorrente, sono considerati punti di ril'erimento in grado di conservare la posizione, specie se di verifica, all'interno del gruppo. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gl elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitcso di provenienza composto anche da affiliati congiunti del detenuto, il ricorso o ;i è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in molo assolutamente generico, senza confrontarsi con il richiamato percorso giust ficativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. 3.4. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza con la quale si assume che non vi sarebbero "fatti nuovi" dimostranti il perico o di collegamerti attuali del ricorrente con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da "prove r uove". Quello cie la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere pararnetrata ella capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regim• . speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; c uello che occor-e è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurarte collegamentc, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associaz oni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non vi siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato ci tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004, citata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo deterrin nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e