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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07711/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOv r dato avviso alie-Orti1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Lecce, sez.dist. di Taranto in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Taranto in data 14.12.2021 - rideterminava la pena inflitta come concordata.

Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOv r dato avviso alie-Orti1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Lecce, sez.dist. di Taranto in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Taranto in data 14.12.2021 - rideterminava la pena inflitta come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris