CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che, in considerazione del rito, nulla spetta alla parte civile - che ha solo depositato le proprie conclusioni - a titolo di rifusione delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA].de