Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2022
ECLI:EU:T:2022:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0106_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑106/21) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato]
(v. punti 56-58)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, artt. 7, §§ 2 e 3, e 9, § 2, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, § 3, e 2020/2021, allegato]
(v. punti 59, 60, 64-74, 81)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza
(v. punto 78)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato]
(v. punti 88, 89, 93, 96, 98, 105, 106, 111)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato]
(v. punti 119-122)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato]
(v. punti 123, 124, 126)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato]
(v. punti 128-136)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
(
1
)
GU C 128 del 12.4.2021
.