CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1985
Cassazione n. 30480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1987 avverso la sentenza del 01/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO---tiaterat, i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa imptrativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) it l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo a mezzo del difensore iscritto all'albo speciale ed inoltre, contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che il Merletti ha presentato personalmente il ricorso, mentre i vizi lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] este