Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41358/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14311e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]F-1- C'E L udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 5 dicembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. con le aggravanti previste dai commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

Secondo l'accusa, Della Porta da marzo 2018 a febbraio 2020, quale organizzatore, aveva partecipato all'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "clan Mazzarella", radicata e attiva in diversi quartieri della città di Napoli, nonché nei paesi vesuviani e in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e Portici, attraverso numerose articolazioni territoriali, facenti capo al medesimo vertice, nonché attraverso organizzazioni alleate o, comunque, legate da vincoli di cooperazione e di collegamento ai fini criminali, tutte operanti nell'ambito della sfera di influenza e indirizzo propria di un unico cartello criminale contrapposto alla c.d. alleanza di Secondigliano.

In particolare, Della Porta aveva collaborato personalmente direttamente con i capi del sodalizio in tutte le attività relative alla gestione dell'associazione, ai rapporti con gli affiliati, alla suddivisione dei proventi illeciti, alla supervisione delle attività di riscossione delle quote estorsive e allo svolgimento di compiti meramente esecutivi.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192 e 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale in violazione di legge ha respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare, ai sensi degli dell'articolo 297, terzo comma, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., pur riconoscendo la connessione con i fatti estorsivi di cui alla condanna subita e la conoscibilità dei fatti di cui al secondo procedimento anteriore alla ammissione al rito abbreviato nel primo procedimento.

Il Tribunale ha negato che i fatti della seconda ordinanza siano anteriori ai primi, perché si tratta di un reato permanente e la contestazione è formulata fino al febbraio 2020.

Inoltre, per il Tribunale, il sodalizio avrebbe operato almeno fino al primo semestre 2021 e non sarebbe stata superata la presunzione di non interruzione della condotta criminosa.La difesa lamenta che aveva evidenziato con una memoria che, in data successiva all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era emerso alcun elemento dimostrativo della perduranza del vincolo associativo in capo al ricorrente, né in base alle intercettazioni né in base al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sentito successivamente all'arresto di Della Porta.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che il Della Porta aveva riacquistato la libertà dopo circa un anno dall'arresto di Giuliano; il ricorso, invece, ha considerato illogico ritenere che chi era interno al gruppo come Giuliano - anche se in carcere - non sapesse dei soggetti che facevano parte del sodalizio.

Nel caso di specie, pertanto il Tribunale ha applicato una sorta di presunzione di prosecuzione dell'attività delittuosa sulla base del solo editto dell'accusa, che giunge fino a dopo l'epoca delle estorsioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. La consolidata esegesi di legittimità di questa Corte è nel senso che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (Sez.

U, n. 21957 del 22/3/2005, PM in proc.

Rahulia ed altri, Rv. 231057).

Si è specificato, quindi, che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.).

Ciò si verifica anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132).

Nel caso, invece, in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235911).

In senso più specifico sulla tematica della "contestazione a catena" riguardante reati associativi, aventi natura permanente, e prosecuzione della condotta criminosa contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza — rispetto alla cui data di esecuzione si pretenda far decorrere il termine di custodia della ordinanza "concatenata" - le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza"».

Questa interpretazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata.

Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari», ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)».

In definitiva in tema di cc. dd.

"contestazioni a catena", la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza coercitiva successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso, che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione della prima ordinanza coercitiva, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza.

Pertanto, in modo ineccepibile, nel caso in esame il Tribunale (a pag. 9) ha ritenuto che i fatti della seconda ordinanza non potessero dirsi anteriormente commessi rispetto a quelli oggetto della prima contestazione, perché trattasi di reato permanente la cui consumazione non poteva ritenersi cessata nel momento in cui l'indagato era stato privato della libertà personale nel primo procedimento; infatti, la contestazione avanzata con la seconda ordinanza relativa alla attività associativa svolta da Della Porta è formulata in modo preciso dall'inizio del procedimento fino al mese di febbraio 2020, momento posteriore alla commissione delle condotte estorsive, sicché non può essere provata in questa sede la cessazione della permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso in una data anteriore, non potendo essere presa in considerazione una data di consumazione del reato diversa da quella contestata dal pubblico ministero nel capo di imputazione.

2. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14311e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]F-1- C'E L udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 5 dicembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. con le aggravanti previste dai commi quarto, quinto e sesto di detto articolo. Secondo l'accusa, Della Porta da marzo 2018 a febbraio 2020, quale organizzatore, aveva partecipato all'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "clan Mazzarella", radicata e attiva in diversi quartieri della città di Napoli, nonché nei paesi vesuviani e in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e Portici, attraverso numerose articolazioni territoriali, facenti capo al medesimo vertice, nonché attraverso organizzazioni alleate o, comunque, legate da vincoli di cooperazione e di collegamento ai fini criminali, tutte operanti nell'ambito della sfera di influenza e indirizzo propria di un unico cartello criminale contrapposto alla c.d. alleanza di Secondigliano. In particolare, Della Porta aveva collaborato personalmente direttamente con i capi del sodalizio in tutte le attività relative alla gestione dell'associazione, ai rapporti con gli affiliati, alla suddivisione dei proventi illeciti, alla supervisione delle attività di riscossione delle quote estorsive e allo svolgimento di compiti meramente esecutivi. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192 e 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale in violazione di legge ha respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare, ai sensi degli dell'articolo 297, terzo comma, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., pur riconoscendo la connessione con i fatti estorsivi di cui alla condanna subita e la conoscibilità dei fatti di cui al secondo procedimento anteriore alla ammissione al rito abbreviato nel primo procedimento. Il Tribunale ha negato che i fatti della seconda ordinanza siano anteriori ai primi, perché si tratta di un reato permanente e la contestazione è formulata fino al febbraio 2020. Inoltre, per il Tribunale, il sodalizio avrebbe operato almeno fino al primo semestre 2021 e non sarebbe stata superata la presunzione di non interruzione della condotta criminosa.La difesa lamenta che aveva evidenziato con una memoria che, in data successiva all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era emerso alcun elemento dimostrativo della perduranza del vincolo associativo in capo al ricorrente, né in base alle intercettazioni né in base al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sentito successivamente all'arresto di Della Porta. Sul punto, il Tribunale ha osservato che il Della Porta aveva riacquistato la libertà dopo circa un anno dall'arresto di Giuliano; il ricorso, invece, ha considerato illogico ritenere che chi era interno al gruppo come Giuliano - anche se in carcere - non sapesse dei soggetti che facevano parte del sodalizio. Nel caso di specie, pertanto il Tribunale ha applicato una sorta di presunzione di prosecuzione dell'attività delittuosa sulla base del solo editto dell'accusa, che giunge fino a dopo l'epoca delle estorsioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La consolidata esegesi di legittimità di questa Corte è nel senso che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, PM in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057). Si è specificato, quindi, che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.). Ciò si verifica anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132). Nel caso, invece, in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235911). In senso più specifico sulla tematica della "contestazione a catena" riguardante reati associativi, aventi natura permanente, e prosecuzione della condotta criminosa contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza — rispetto alla cui data di esecuzione si pretenda far decorrere il termine di custodia della ordinanza "concatenata" - le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza"». Questa interpretazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari», ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)». In definitiva in tema di cc. dd. "contestazioni a catena", la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza coercitiva successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso, che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione della prima ordinanza coercitiva, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. Pertanto, in modo ineccepibile, nel caso in esame il Tribunale (a pag. 9) ha ritenuto che i fatti della seconda ordinanza non potessero dirsi anteriormente commessi rispetto a quelli oggetto della prima contestazione, perché trattasi di reato permanente la cui consumazione non poteva ritenersi cessata nel momento in cui l'indagato era stato privato della libertà personale nel primo procedimento; infatti, la contestazione avanzata con la seconda ordinanza relativa alla attività associativa svolta da Della Porta è formulata in modo preciso dall'inizio del procedimento fino al mese di febbraio 2020, momento posteriore alla commissione delle condotte estorsive, sicché non può essere provata in questa sede la cessazione della permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso in una data anteriore, non potendo essere presa in considerazione una data di consumazione del reato diversa da quella contestata dal pubblico ministero nel capo di imputazione. 2. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Cassazione n. 41358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris