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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01162/2023

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INANZA sul ricorso iscritto al n. 5221/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla piazza Barberini n. 12; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – ACCERTAMENTO r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1323 / 29 /201 5 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16luglio 2015; udita la relazione della causa , nell ’ adunanza camerale del l’11 novembre 2022,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 197 3 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di PierluigiBiondi e c. s.a.s . , avente ad oggetto la compravendita di beni immobili, recuperando a tassazione a fini imposte dirette e Iva il maggior valore di alcuni immobili alienati , sulla premessa della mancata contabilizzazione degli stessi come rimanenze iniziali e finali e del l’ omessa dichiarazione dei corrispettivi quali ricavi.

L’Agenzia emetteva per trasparenza, oltre all’avviso contro la società,gli avvisi nei confronti dei quattro soci.

2. Riuniti i ricorsi proposti dalla società e dal socio [OSCURATO:PERSONA], davanti alla CTP di Firenze, e delle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti alla CTP di Lucca, previa dichiarazione di litispendenza della prima, nonché il ricorso proposto dall’altro socio [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento conseguente all’avviso, quest’ultima Commissione decideva la causa rigettando i ricorsi.

3. La CTR della Toscana rigettava l’appello principale di società e soci e quello incidentale dell’ufficio.

4. Ricorrono, contro la sentenza della C TR della Toscana , società e soci, con due motivi.

L’Ufficio resiste con controricorso.

In corso di giudizio la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno definito la lite e l’Ufficio ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere parziale, chiedendo di decidere n ei confronti degli altri soci. r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata fissata per la camera di consiglio del l’11 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 16 8, conv. in l . 25 ottobre 2016, n. 197 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono nullit à della sentenza, per omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione (secondo e terzo) della sentenza di primo grado ed inerenti alla correttezza e legittimità dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , essendo la sentenza motivata in modo solo apparente.

Col secondo motivo deducono la violazi one e falsa applicazione degli artt. 39e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.

2. Occorre premettere che in corso di causa la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno definito la lite ai sensi dell’art. 11 d e l d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017 , come confermato anche dall’Agenzia delle entrate che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti e decidersi la causa nei confronti degli altri ricorrenti.

Si deve appena precisare che nonostante il modello unitario di rettifica nei confronti di società di persone , la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Iva, Irap ed Irpef), sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società, riguardo ai quali l'Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento ( C ass. r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15076; Cass. 24/ 02/2022, n. 6089; Cass.05/10 / 2022, n. 28860 ).

Occorre quindi esaminare nel merito il ricors o in relazione alle posizionidegli altri soci.

3. I l primo motivo è in fondato .

Le parti lamentano omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, invero individuati in rubrica come ai nn. 2 e 3 dell’appello, nel corpo del motivo (pagina 9) come motivi da 1 a 4 dell’appello e infine, nell’esposizione del motivo come motivi n. 3 (par. 1.2) e 4 (par. 1.3); a questi ultimi occorre far riferimento in quanto sono gli unici ai quali si riferiscono concretamente i motivi di doglianza.

La lettura di tali motivi di appello, come trascritti dai ricorrenti, consente di agevolmente ritenere che in realtà essi non avevano ad oggetto singole ed autonome eccezioni del contribuente, proposte come motivo di impugnazione dell’avviso, ma argomentazioni difensive volte a contestare nel merito il riferimento alla scarsa redditività della società contestata dall’ufficio e al criterio di calcolo del valore degli immobili, che costituiscono oggetto della decisione della CTR.

Ed invece, il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, non lo integra il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti (Cass.03/03/2020, n. 5730), né rileva il mancato esame di fatti secondari allegati in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore, tutte lacune eventualmente suscettibil i r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di determinare vizio di motivazione ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. ( Cass. 13/01/2021, n. 459 ).

4. Anche il secondo motivo è in parte in fondato ed in parte inammissibile.

I giudici della CTR hanno evidenziato la scarsa economicità della gestione, la circostanza che il prezzo di vendita degli immobili apparisse notevolmente inferiore alle quotazioni di mercato di immobili analoghi, il periodo storico favorevole agli investimenti immobiliari, gli investimenti ingenti effettuati dai soci ma non giustificati,ritenendo che tutti tali elementi fondassero l’accertamento analitico induttivo.

I ricorrenti, in sintesi , contesta n o che gli elementi ritenuti dalla CTR possano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti atte a supportare l’accertamento.

Va premesso, in punto di diritto, che in tema di accertamento analitico induttivo dei redditi d'impresa di cui al d.

P.R. n. 600 del 1973, art. 39, primo comma, le tt. d), qualora l' U fficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'Ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (Cass. 31/10/2018, n. 27804).

Ancora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi deld.P.R. n. 600 del 1973 , art. 39, primo comma, lett. d) (e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, secondo e terzo comma, in tema di IVA), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass.30/10/2018, n. 27552).

Pertanto, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento del contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, circostanza cui nel caso concreto si aggiungevano il prezzo di vendita degli immobili notevolmente inferiore alle quotazioni di mercato di immobili analoghi, il periodo storico favorevole agli investimenti immobiliari, gli investimenti ingenti effettuati dai soci ma non giustificati, incombeva sul medesimo contribuente l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione.

Sotto tale profilo il mezzo è quindi infondato.

Il motivo è altresì inammissibile ove, mediante la riproposizione di singoli elementi fattuali (di alcuni dei quali -il calcolo del valore in base ai vani e non in base ai mq.e il riferimento ad alcune vendite al 50 per cento - , invero , non è neanche dato apprezzare, dalla narrazione dello svolgimento del processo, se e dove siano stati fatti r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valere davanti ai giudici di merito), tende invece ad un inammissibile riesame nel merito della controversia.

5. Di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 5221/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla piazza Barberini n. 12; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – ACCERTAMENTO r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1323 / 29 /201 5 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16luglio 2015; udita la relazione della causa , nell ’ adunanza camerale del l’11 novembre 2022,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 197 3 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di PierluigiBiondi e c. s.a.s . , avente ad oggetto la compravendita di beni immobili, recuperando a tassazione a fini imposte dirette e Iva il maggior valore di alcuni immobili alienati , sulla premessa della mancata contabilizzazione degli stessi come rimanenze iniziali e finali e del l’ omessa dichiarazione dei corrispettivi quali ricavi. L’Agenzia emetteva per trasparenza, oltre all’avviso contro la società,gli avvisi nei confronti dei quattro soci. 2. Riuniti i ricorsi proposti dalla società e dal socio [OSCURATO:PERSONA], davanti alla CTP di Firenze, e delle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti alla CTP di Lucca, previa dichiarazione di litispendenza della prima, nonché il ricorso proposto dall’altro socio [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento conseguente all’avviso, quest’ultima Commissione decideva la causa rigettando i ricorsi. 3. La CTR della Toscana rigettava l’appello principale di società e soci e quello incidentale dell’ufficio. 4. Ricorrono, contro la sentenza della C TR della Toscana , società e soci, con due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso. In corso di giudizio la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno definito la lite e l’Ufficio ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere parziale, chiedendo di decidere n ei confronti degli altri soci. r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata fissata per la camera di consiglio del l’11 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 16 8, conv. in l . 25 ottobre 2016, n. 197 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono nullit à della sentenza, per omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione (secondo e terzo) della sentenza di primo grado ed inerenti alla correttezza e legittimità dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , essendo la sentenza motivata in modo solo apparente. Col secondo motivo deducono la violazi one e falsa applicazione degli artt. 39e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 2. Occorre premettere che in corso di causa la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno definito la lite ai sensi dell’art. 11 d e l d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017 , come confermato anche dall’Agenzia delle entrate che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti e decidersi la causa nei confronti degli altri ricorrenti. Si deve appena precisare che nonostante il modello unitario di rettifica nei confronti di società di persone , la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Iva, Irap ed Irpef), sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società, riguardo ai quali l'Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento ( C ass. r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15076; Cass. 24/ 02/2022, n. 6089; Cass.05/10 / 2022, n. 28860 ). Occorre quindi esaminare nel merito il ricors o in relazione alle posizionidegli altri soci. 3. I l primo motivo è in fondato . Le parti lamentano omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, invero individuati in rubrica come ai nn. 2 e 3 dell’appello, nel corpo del motivo (pagina 9) come motivi da 1 a 4 dell’appello e infine, nell’esposizione del motivo come motivi n. 3 (par. 1.2) e 4 (par. 1.3); a questi ultimi occorre far riferimento in quanto sono gli unici ai quali si riferiscono concretamente i motivi di doglianza. La lettura di tali motivi di appello, come trascritti dai ricorrenti, consente di agevolmente ritenere che in realtà essi non avevano ad oggetto singole ed autonome eccezioni del contribuente, proposte come motivo di impugnazione dell’avviso, ma argomentazioni difensive volte a contestare nel merito il riferimento alla scarsa redditività della società contestata dall’ufficio e al criterio di calcolo del valore degli immobili, che costituiscono oggetto della decisione della CTR. Ed invece, il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, non lo integra il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti (Cass.03/03/2020, n. 5730), né rileva il mancato esame di fatti secondari allegati in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore, tutte lacune eventualmente suscettibil i r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di determinare vizio di motivazione ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. ( Cass. 13/01/2021, n. 459 ). 4. Anche il secondo motivo è in parte in fondato ed in parte inammissibile. I giudici della CTR hanno evidenziato la scarsa economicità della gestione, la circostanza che il prezzo di vendita degli immobili apparisse notevolmente inferiore alle quotazioni di mercato di immobili analoghi, il periodo storico favorevole agli investimenti immobiliari, gli investimenti ingenti effettuati dai soci ma non giustificati,ritenendo che tutti tali elementi fondassero l’accertamento analitico induttivo. I ricorrenti, in sintesi , contesta n o che gli elementi ritenuti dalla CTR possano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti atte a supportare l’accertamento. Va premesso, in punto di diritto, che in tema di accertamento analitico induttivo dei redditi d'impresa di cui al d. P.R. n. 600 del 1973, art. 39, primo comma, le tt. d), qualora l' U fficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'Ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (Cass. 31/10/2018, n. 27804). Ancora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi deld.P.R. n. 600 del 1973 , art. 39, primo comma, lett. d) (e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, secondo e terzo comma, in tema di IVA), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass.30/10/2018, n. 27552). Pertanto, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento del contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, circostanza cui nel caso concreto si aggiungevano il prezzo di vendita degli immobili notevolmente inferiore alle quotazioni di mercato di immobili analoghi, il periodo storico favorevole agli investimenti immobiliari, gli investimenti ingenti effettuati dai soci ma non giustificati, incombeva sul medesimo contribuente l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione. Sotto tale profilo il mezzo è quindi infondato. Il motivo è altresì inammissibile ove, mediante la riproposizione di singoli elementi fattuali (di alcuni dei quali -il calcolo del valore in base ai vani e non in base ai mq.e il riferimento ad alcune vendite al 50 per cento - , invero , non è neanche dato apprezzare, dalla narrazione dello svolgimento del processo, se e dove siano stati fatti r.g. n.5221/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valere davanti ai giudici di merito), tende invece ad un inammissibile riesame nel merito della controversia. 5. Di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore impo
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