CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 24413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa il 14 settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Ragusa, con divieto di allontanamento dall'abitazione tra le 21 e le 7, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di due episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, Luminario, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale rispetto alle esigenze cautelari, non potendo l'indagato essere considerato una persona dedita allo spaccio per il solo fatto di avere un precedente di quasi dieci anni fa. Del resto, se vi fosse stato un pericolo di reiterazione del reato, sarebbe stata applicata una misura maggiormente afflittiva; non vi sarebbe inoltre alcun pericolo di inquinamento probatorio, essendo stato il sequestro delle sostanze stupefacenti, né vi sarebbe infine alcun pericolo di fuga, essendo il ricorrente ben radicato nel territorio ragusano, dove vive con la compagna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è in discussione in questa sede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, deve osservarsi che il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, nel condividere i rilievi del G.I.P. circa la configurabilità di un concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, profilo questo ritenuto assorbente rispetto alle altre esigenze cautelari invocabili, il Tribunale del Riesame ha rimarcato, in maniera non illogica, la professionalità dimostrata da Luminario nello spaccio di sostanze stupefacenti organizzato dal domicilio, dove sono stati trovati strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, la quantità di denaro (3.344,00 euro) rinvenuta nel suo portafoglio, rivelatrice di una fruttuosa attività di spaccio, la varietà di droga detenuta (hashish e marijuana), peraltro con elevato principio attivo, nonché il precedente penale specifico a suo carico, elementi questi idonei a giustificare un prognosi negativa circa i futuri comportamenti dell'indagato, destinatario invero da parte del G.I.P. di una misura cautelare mite (obbligo di dimora, avendo il P.M. sollecitato l'applicazione degli arresti domiciliari), a fronte della pericolosità manifestata.2. Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, saldamente ancorate agli elementi investigativi disponibili, il ricorso non si confronta, limitandosi a contrapporre, in maniera generica e meramente assertiva, una differente valutazione circa la configurabilità delle esigenze cautelari. Ne consegue che, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Luminario deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell