CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Greco, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato exlege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Impinna;- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiuseppe Mazzarella;- controricorrenti -nonchéNumero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Drago. Salvatore, RizzutoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 24 dicembre 2021 n.2068;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, esponendo che:-) nel 1995 il proprio padre [OSCURATO:PERSONA] acquistò dalla societàPoggio [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile sito a Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10,ed esse pervenuto iure successionis;-) l’immobile era stato edificato sulla base di regolare concessionerilasciata dal Comune di Palermo nel 1978; nel 1992 la medesimaamministrazione comunale aveva rilasciato il certificato di abitabilità;-) nel 1996 la locale Procura della Repubblica presso la Pretura ordinòil sequestro dell’immobile e di tutti gli altri realizzati nell’area denominata“[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto edificati su un’area abusivamente lottizzata;-) pervenuto il procedimento penale all’esame delle Sezioni Penali diquesta Corte, con sentenza 19.12.2001 n. 3552/02 fu ordinata la confiscadell’immobile e di tutto il comprensorio di [OSCURATO:PERSONA] e la sua attribuzione alpatrimonio del Comune di Palermo;-) nel 2003 il Comune di Palermo ordinò agli occupanti degli immobiliconfiscati lo sgombero ed il pagamento d’un indennizzo;-) il Comune di Palermo, rilasciando 314 concessioni edilizie nell’areadi [OSCURATO:PERSONA], aveva ingenerato negli incolpevoli acquirenti degli immobili unlegittimo affidamento sulla conformità di questi alle prescrizioni urbanistiche.Conclusero pertanto chiedendo il risarcimento del danno patito inconseguenza della perdita della proprietà, ascritta alla sopra descrittacondotta colposa del Comune.Numero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Il Comune di Palermo si costituì eccependo:-) che al momento della morte di [OSCURATO:PERSONA] l’immobile oggettodel contendere era già stato confiscato dal Pretore di Palermo, con laconseguenza che esso non era caduto in successione e nessun diritto le attricipotevano vantare;-) la prescrizione del credito;-) la nullità dell’atto di compravendita stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA], per illiceità dell’oggetto;-) che il Comune era una delle vittime del delitto di lottizzazioneabusiva; che si era costituito parte civile nel relativo procedimento penale;che risarcire il proprietario d’un immobile abusivamente edificato avrebbesignificato nella sostanza garantire al reo l’elusione delle conseguenze delreato.Il Comune domandò anche in via riconvenzionale la condanna delle attrici alpagamento dell’indennizzo dovuto per l’occupazione dell’immobile confiscato.Inoltre chiamò in causa tre dipendenti dell’Amministrazione comunale([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), assumendo checostoro, per effetto di corruttela, avevano consentito il rilascio dei permessidi costruire nell’area di [OSCURATO:PERSONA], e chiese di essere da essi manlevato nelcaso di accoglimento della domanda attorea.Infine, il Comune chiamò in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senz’altramotivazione che “la comunanza di causa”.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si costituironocontestando la domanda.I primi due eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favoredi quello contabile; la terza rilevò che nessuna domanda era stata formulatanei suoi confronti con l’atto di chiamata in causa.[OSCURATO:PERSONA] restò contumace.Numero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Con sentenza 2.8.2013 n. 2542 il Tribunale accolse la domanda attorea econdannò il Comune al pagamento in favore delle attrici di euro 541.711,96,oltre accessori.Dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva formulatadal Comune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreDrago.La sentenza fu appellata in via principale dal Comune di Palermo ed in viaincidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..5. Il giudizio di appello fu interrotto a causa della morte di [OSCURATO:PERSONA] del difensore del Comune.Riassunto il giudizio, con sentenza 24.12.2021 n. 2068 la Corte d’appello diPalermo riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando però le spese del grado.La Corte d’appello ritenne che:-) la riassunzione del processo dopo l’interruzione era avvenutaritualmente;-) il giudice penale (la sentenza non indica quale) con provvedimentodel 18.9.2015 aveva “revocato la confisca” dell’immobile;-) tale provvedimento aveva fatto venir meno l’esistenza del danno.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da AlessandraPinello e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi.Il Comune di Palermo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](queste ultime eredi di [OSCURATO:PERSONA], con difesa congiunta) hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] non si sono difesi.Le ricorrenti, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Numero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026Col primo motivo è censurato il capo di sentenza col quale è stata rigettatal’eccezione di estinzione del processo.Le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 307 e 308 c.p.c..Deducono che l’atto di riassunzione del processo non fu dal Comune notificatoa [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte d’appello fissò al Comune un termine perrinnovare la notifica; che tale termine non fu rispettato; che esse ricorrenti“avevano un interesse giuridicamente protetto a rilevare la violazione dellenorme processuali da parte del Comune appellante ed a chiedere l'estinzionedel giudizio, anche nei confronti delle altre parti, ai finidella tutela del loro diritto soggettivo”.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato, per molte edindipendenti ragioni.1.1.1. In primo luogo il motivo è inammissibile per violazione dell’onereimposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.. Né nell’illustrazione d’esso, né nel resto delricorso, le ricorrenti indicano in modo chiaro quali furono le deduzioni delleparti nella prima udienza successiva al verificarsi - in tesi - della causaestintiva, ovvero l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1.2. In secondo luogo il motivo è infondato.Al presente giudizio si applica ratione temporis il regime della non rilevabilitàd’ufficio dell’eccezione di estinzione [introdotto dall’art. 46, comma 15, lettera(c), della l. 18.6.2009 n. 69, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo la suaentrata in vigore].Dunque secondo il rito applicabile al presente giudizio, l'eccezione diestinzione del giudizio per mancata notifica del ricorso in riassunzione ad unadelle parti poteva essere sollevata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307c.p.c., soltanto dalla parte interessata.Pertanto nei processi litisconsortili la suddetta eccezione non poteva esserefatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l'ipotesi diestinzione si era verificata (Cass. Sez. 2, 19/03/2007, n. 6361; Cass. Sez. 2,N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero registro generale 10304/2022Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/202604/01/2011, n. 100; Sez. 2, Sentenza n. 21697 del 26/10/2015; Sez. 1,Sentenza n. 17199 del 19/08/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6299 del 5/3/2019)All’unico ed isolato precedente contrario (Cass. Sez. 1, 29/07/2005, n.15948) questa Corte non ha più dato seguito da venti anni in qua.1.1.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c..Infatti qualsiasi ipotetica causa di estinzione avrebbe prodotto i suoi effettisolo rispetto alla domanda proposta dal Comune nei confronti [OSCURATO:PERSONA](ovvero la parte che, secondo le ricorrenti, non fu raggiunta dalla tempestivanotifica dell’atto di riassunzione).Le SS.UU. di questa Corte hanno infatti stabilito che quando il convenuto nelgiudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare incausa un terzo in garanzia, i fatti che provocano l'estinzione della domandadi garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa (Cass.Sez. U., 22/04/2013, n. 9686; nello stesso senso Cass. Sez. 3, 23/04/2020,n. 8123; Cass. Sez. 2, 24/06/2025, n. 16883).Pertanto anche se si ammettesse che le germane Pinello fossero legittimatea sollevare l’eccezione di estinzione, ed anche se si ammettesse chequell’eccezione fosse fondata, la Corte d’appello non avrebbe giammai potutodichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, ma soltanto - previa separazionedalle altre - della domanda proposta dal Comune nei confronti di Francesco2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112, 277 e 345c.p.c..La censura si può riassumere come segue:-) la Corte d’appello ha ritenuto inesistente il danno, per il fatto chel’immobile confiscato era stato restituito, nelle more del giudizio d’appello,alle proprietarie;Numero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) la suddetta circostanza tuttavia fu dedotta dal Comune solo nelgiudizio di appello e quindi tardivamente; né poteva avere rilievo il fatto chela restituzione dell’immobile fu ordinata dal Giudice penale nelle more delprocesso d’appello, poiché anche i fatti sopravvenuti devono pur sempreessere “in correlazione con le domande già formulate dalla parti, non potendo(i fatti sopravvenuti) provocare una mutatio libelli rispetto alla domandesvolte ed alle conclusioni adottate in primo grado ed ai motivi articolati in attodi appello”;-) in ogni caso la circostanza dell’avvenuta revoca della confisca eraindimostrata.2.1. Nella parte in cui lamenta la violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato il motivo è infondato.Le odierne ricorrenti hanno formulato una domanda di danno.Nel giudizio di danno l’esistenza di quest’ultimo, così come - ad es. - la suaestensione, la sua sopravvenuta elisione, il concorso di colpa della vittima, lacompensatio lucri cum damno, sono altrettante eccezioni rilevabili d’ufficio,così come qualsiasi eccezione non riservata dalla legge all’iniziativa dellaparte (anche questo principio è stato stabilito dalle SS.UU. di questa Corte:dapprima da Cass. Sez. U., 03/02/1998, n. 1099, e poi da Cass. Sez. U.,07/05/2013, n. 10531, in ambedue i casi con ampia motivazione dalla qualele ricorrenti del tutto prescindono).2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione delle regole sull’onere della provail motivo è addirittura temerario.Infatti nella seconda memoria di replica depositata in grado di appello leodierne ricorrenti hanno espressamente ammesso l’avvenuta revoca dellaconfisca e restituzione dell’immobile (p. 6, secondo capoverso). Non si vededunque come possano ora pretendere di sostenere che la revoca dellaconfisca fosse “indimostrata”.3. Il terzo motivo di ricorso.Numero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026Col terzo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 115 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo le ricorrenti esordiscono tornando a contestare lastatuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto provata e comunque“non contestata” l’avvenuta restituzione dell’immobile.non elìse il danno da loro patito. Ciò in quanto l’area ove sorge l’immobile è,in base agli strumenti urbanistici, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta,e ciò ha comportato un deprezzamento del valore dell’immobile.3.1. Per quanto attiene alla allegazione (che non può qualificarsi esattamenteuna “censura”) per cui erroneamente la Corte territoriale ritenne già avvenutala restituzione dell’immobile, premesso che tale censura non ha nulla a chevedere con la violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto alla pretesa erroneità dellanon contestazione, vale quanto già detto al precedente § 2.2.3.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile per estraneità rispetto allaratio decidendi.La Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento affermando che laproprietà dell’immobile era stata ripristinata, e che gli ulteriori profili di dannodedotti dalle attrici in sede di appello “non figurano specificamente indicatinell'originario atto di citazione e, comunque, non sono stati considerati dalprimo giudice con decisione, sul punto, non censurata”.La Corte palermitana ha dunque ritenuto essersi formato il giudicato internosull’inesistenza di ulteriori profili di danno, diversi dalla perdita dellaproprietà.Giusta o sbagliata che fosse, tale statuizione si sarebbe dovuta impugnarecon un motivo ad hoc, che non è stato invece proposto.4. Il quarto motivo di ricorso.Il quarto motivo è rubricato semplicemente “art. 360 n. 5 c.p.c.”.L’illustrazione del motivo è così concepita:N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero registro generale 10304/2022Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) dapprima (p. 35, primo capoverso), vi si afferma che la Corted’appello non ha considerato “la circostanza che l'azione di risarcimento dannitrova il suo fondamento nella perdita di valore del bene e non, comesinteticamente affermato dalla Corte di Appello (in appena 9 righe dimotivazione), nella esistenza del provvedimento di confisca”:-) seguono due pagine (35-37) nelle quali si spiega che l’autorizzazionea costruire un immobile in area inedificabile fu il frutto della corruzione diimpiegati comunali, del cui operato il Comune era tenuto a rispondere.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni giàindicate al precedente § 3.1, ovvero l’estraneità alla ratio decidendi.5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.Non è luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Neiconfronti della suddetta società il ricorso infatti non conteneva domande,sicché da un lato non vi è stata soccombenza in senso tecnico delle ricorrentirispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro lato l’assenza di domande ha resosuperflua la costituzione e la difesa della suddetta società.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favoredel Comune di Palermo delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 6.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 10304/2022N.R.G.: 10304/22Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Numero sezionale 4008/2025Numero di raccolta generale 14362/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 15 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])