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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37118/2025

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ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen.

Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché la permanenza della occupazione abusiva di immobile di proprietà del comune di Napoli è cessata in data 5 giugno 2017 allorquando l’imputato era stato tratto in arresto per esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, sicchè- considerata l’esclusione della recidiva- al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione massimo era ormai decorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. Dall’esame dell’atto di appello e dalla sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio celebrato con trattazione scritta emerge che la questione relativa all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione qui dedotta nella forma della violazione di legge non risulta essere stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito, neppure con motivi aggiunti ovvero con conclusioni scritte.

La censura è, tuttavia, scrutinabile atteso che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen (SU. n. 12602 del 17/12/2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

3. Il motivo proposto, seppure astrattamente consentito, è tuttavia manifestamente infondato.

A fronte di una contestazione c.d. aperta che indica una condotta di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Napoli accertata il 16 giugno 2014 e perdurante, nel ricorso si invoca un accertamento in fatto che è precluso in sede di legittimità e la cui verifica non è stata invocata nel giudizio di appello.

Va peraltro osservato come il prospettato stato detentivo dell’imputato, intervenuto in data 5 giugno 2017, abbia determinato semplicemente un temporaneo allontanamento dall’immobile occupato in via arbitraria e non anche il rilascio dello stesso con restituzione all’ente proprietario che costituisce il presupposto richiesto per dichiarare la cessazione della permanenza del reato.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché la permanenza della occupazione abusiva di immobile di proprietà del comune di Napoli è cessata in data 5 giugno 2017 allorquando l’imputato era stato tratto in arresto per esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, sicchè- considerata l’esclusione della recidiva- al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione massimo era ormai decorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Dall’esame dell’atto di appello e dalla sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio celebrato con trattazione scritta emerge che la questione relativa all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione qui dedotta nella forma della violazione di legge non risulta essere stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito, neppure con motivi aggiunti ovvero con conclusioni scritte. La censura è, tuttavia, scrutinabile atteso che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen (SU. n. 12602 del 17/12/2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 3. Il motivo proposto, seppure astrattamente consentito, è tuttavia manifestamente infondato. A fronte di una contestazione c.d. aperta che indica una condotta di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Napoli accertata il 16 giugno 2014 e perdurante, nel ricorso si invoca un accertamento in fatto che è precluso in sede di legittimità e la cui verifica non è stata invocata nel giudizio di appello. Va peraltro osservato come il prospettato stato detentivo dell’imputato, intervenuto in data 5 giugno 2017, abbia determinato semplicemente un temporaneo allontanamento dall’immobile occupato in via arbitraria e non anche il rilascio dello stesso con restituzione all’ente proprietario che costituisce il presupposto richiesto per dichiarare la cessazione della permanenza del reato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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