CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mministrazione pro tempore, nella qualità di incorporante la “SOFIPA – Società di Gestione del Risparmio – S.p.A. ”, rappresentata e difesa dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Milano il 29 settembre2014, n. 5048/46/2014; [OSCURATO:PERSONA] ARBITRALEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “SYNERGO – [OSCURATO:SOCIETA] .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale di Milano il 29 settembre 2014, n. 5048/46/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l’importo di € 472.262,00, in dipendenza diun lodo arbitrale reso il 29 giugno 2009 e munito di esecutività il 14 luglio 2009, disponente,in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita , il trasferimen to coattivo a tale titolo dalla “SOFIPA – Società di Gestione del Risparmio –S.p.A.” a [OSCURATO:PERSONA] di n. 583.400 azioni della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” per il prezzo di € 14.542.750,00 e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della predetta somma in favore della “ SOFIPA – Società di Gestione del Risparmio –S.p.A.”, oltre ad interessi legali con decorrenza dal 25 luglio 2006 fino al soddisfo, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 7 febbraio 2013, n. 57/17/2013, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’autonoma statuizione di condanna al pagamento del prezzo della compravendita di azioni dovesse scontare l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% e non in misura fissa; 3.l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a cinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 e 21-septiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle regole sulla motivazione degli atti amministrativi in materia di imposta di registro, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di liquidazione fosse munito di adeguata motivazione, là dove, invece, esso non conteneva una completa descrizione delle modalità di calcolo dell’imposta di registro, mancando, in particolare, l’indicazione della base imponibile e dell’aliquota; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia, con specifico riguardo all’adeguatezza motivazionale dell’impugnato avviso di liquidazione; 1.3 con il terzo motivo , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8, comma 1, lett. a e lett. b, e 11 della tariffa – parte I annessaal medesimo d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2932 cod. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il lodo arbitrale disponente il trasferimento coattivo di azioni in esecuzione di un contratto preliminare di cessione a titolo oneroso di azioniera soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa;1.4 con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per la controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado: a) che il lodo arbitrale è stato emesso ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; b) che esso produce gli effetti di un contratto di compravendita di partecipazioniazionarie; c) che la compravendita di partecipazioni azionarie è soggetta ad una disciplina speciale per l’imposta di registro; d) che questa disciplina prevede la soggezione ad imposta di registro in misura fissa; e) che l’art. 8, lett. a, della tariffa – parte I annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che le sentenze ed i lodi siano soggetti ad imposta di registro in misura corrispondente ai rispettivi atti di diritto privato; f) che vi è contraddizione tra la tassazione in misura fissa della compravendita di partecipazioni azionarie e la tassazione in misura proporzionale della sentenza o del lodo arbitrale disponente il trasferimento coattivo di partecipazioni azionarie; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia, con specifico riguardo alle argomentazioni ed alle deduzioni della ricorrente sulla natura unitaria della transazione eseguita in adempimento delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale; 2.il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato; 2.1 anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei criteri di calcolo dell’imposta di registro, con particolare riguardo all’indicazione della base imponibile e dell’aliquotaapplicata; 2.2 a tale proposito, questa Corte ha affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. p r oc . c iv ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del giudizio espresso sulla congruità della motivazione di un avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 9344; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2020, n. 29283; Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2021, n. 17414; Cass. Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23403; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2022, n. 2917; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2022, nn. 26564 e 26568; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2023, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4946 e 4952); ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570); 2.3 nella specie, lacontribuente ha dedotto la nullità dell’avviso di liquidazione per presunta carenza di motivazione, senza, però, riportarne il contenuto nel corpo del ricorso, non essendo sufficiente a tal fine la trascrizione della sintetica menzione fattane nella motivazione della sentenza impugnata;2.4 per il resto, comunque, la censura merita di essere disattesa; 2.5 come è noto, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente") dispone, in linea generale, che: «1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama»; 2.6secondo l’art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui l’avviso di liquidazione non contenga una rettifica di valore, ma si limiti alla rideterminazione dell’imposta di registro in misura maggiore rispetto all’autoliquidazione fattane dai soggetti indicati dall’art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: « La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma»; 2.7 va aggiunto che, con particolare riguardo al thema decidendum, questa Corte ha ritenuto che: «In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo » (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11841; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18416); 2.8 ne l perv enire a tale conclusione, la Corte ha rimarcato come, «nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato;della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l'imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc... Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso la formalità della 'allegazione -non allegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza diallegazione dell'atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione -bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamentefattuale) della concreta congruità motivazionale dell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione» (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340); 2.9in linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che «l'avvisodi liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata» (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^- 5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27153); 2.10 nella vicenda in disamina, a ben vedere, la sentenza impugnata si è sostanzialmente uniformata ai principi enunciati, avendo ritenutoche: « Nel caso di specie, il Collegio, esaminando l’avviso di liquidazione, ne rileva la natura di atto della liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni: il numero dell’avviso 2009/001/LO/35/0/002; la [OSCURATO:PERSONA] I di Milano che lo ha emanato; il nominativo e la sottoscrizione nella persona del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; l’atto tassato individuato come Lodo n° 35/2009 del 15.07.09 emesso dal Tribunale e quali motivi la specificazione dell’imposta principale di registro per atti giudiziari con l’indicazione dell’importo da cui, rapportato all’imponibile portato dall’atto stesso, risulta la percentuale del 3%, infine i nominativi delle parti e la data dell’atto. Risulta pertanto certa, attraverso tali riferimenti, la conoscenza e le ragioni della pretesa impositiva per cui la possibilità del contribuente di opporre valide resistenze alle pretese dell’[OSCURATO:PERSONA]»; 3. il secondo motivo è infondato; 3.1 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 3.2 peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 3.3 nella specie, per quanto si è già detto in ordine alla congrua motivazione dell’avviso di liquidazione, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o in coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto d ell’appello, che è stato idoneamente giustificato con riferimento all’idoneità delle argomentazioni illustrate a dare contezza in ordine alla sussistenza ed alla completezza degli elementi essenziali che ne sostanziano il contenuto; 3.4 per cui, si può ritenere che la motivazione del decisum raggiunge a pieno la soglia del minimo costituzionale; 4. il terzo motivo è infondato; 4.1 come è noto, l’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che: «Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'impostaanche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui èparte l'amministrazione dello Stato»; 4.2 ancora, con riguardo alla base imponibile, l’art. 43, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che: «Le disposizioni del comma 1 [che attengono alle varie tipologie di contratto] valgono anche per gli atti dell'autoritàgiudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti»; 4.3 tale disposizion e deve essere coordinata con l’art. 8, comma 1, lett. a e lett. b, della tariffa – parte I annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a tenore del quale: «1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decretiingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti ................ le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti; b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura..... 3%»;4.4aggiungasi che l’art. 11 della tariffa - parte I annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che: «1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella [nella specie, le azioni] o aventi per oggetto gliatti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5,11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa ................................................ euro 168,00»; 4.5ciò posto, questa Corte ha recentemente affermato che : «Il lodo, promosso dal promittente venditore ai sensi dell'art.2932 c.c., per l'inadempimento del promittente acquirente, che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore di quest'ultimo, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è soggetto a imposta in misura fissa, in applicazione dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Non può, infatti, qualificarsi come meramente sospensiva tale condizione potestativa, ove venga accertato che il lodo abbia subordinato l'efficacia del trasferimento alla volontà di una parte che è sempre rimasta inadempiente non avendo mai voluto, né potuto adempiere l'obbligazione assunta con il contratto preliminare» (Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21111); 4.6a ben vedere, tale principio si discosta d a ll’orientamento consolidato in tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, a tenore del quale: « In materia d'impostadi registro , la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta adimposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti acondizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente»(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18006; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2018, n. 14470; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2019, n. 11411; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17035; Cass., Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4737; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30957; Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2022, n. 13705); 4.7 la peculiarità della fattispecie sub iudice è ravvisabile nell’adozione, accanto ed in dipendenza della statuizione del trasferimento coattivo dei titoli azionari dalla promittente venditrice al promissario acquirente, che era la parte inadempiente, di un’ulteriore ed autonoma statuizione di condanna al pagamento del prezzo convenuto in sede di contratto preliminare di compravendita, che non è stato assunto dal lodo arbitrale in funzione di condizione sospensiva; 4.8secondo l’art. 21, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: «1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la lorointrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dàluogo alla imposizione più onerosa »;4.9 al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, ciò che occorre, in virtù dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), è che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni; non rileva, invece, l'esistenza dì una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o di natura occasionale rimanendo in tal caso le disposizioni soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal citato art. 21, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131), come se ciascuna fosse un atto distinto (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2004, n. 10789; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21713); 4.10 per cui, sul piano logico - giuridico, è indubbio che la pronunzia di condanna al pagamento del prezzo di cessione delle azioni sia conseguente alla pronunzia di trasferimento coattivo delle azioni medesime, che ne costituisce l’antecedente; 4.11 l’inscindibili tà di tale legame esclude che si possa configurare una duplicazione di tassazione in relazione alle distinte manifestazioni dello stesso presupposto impositivo; 4.12ciò posto, la statuizione di condanna al pagamento del prezzo convenuto viene ad essere fiscalmente prevalente rispetto alla statuizione di trasferimento coattivo, essendo l’una, soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3% ex art. 8, lett. c, della tariffa – parte I annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l’altra, soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex artt. 8, lett. a, e 11 della tariffa –parte I annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;4.13ne discende che la sentenza impugnata si è attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto che: « In particolare in ordine all’eccepita tassazione del trasferimento di quote societarie, che secondo il contribuente sconterebbe l’imposta di registro di € 168,00, il Collegio rileva come le disposizioni dell’art. 21, comma 2, Dpr 131/86 dispongano: “Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”, per cui, rilevando come il trasferimento di quote di società ed il pagamento del relativo corrispettivo siano strettamente collegate, ossia derivanti “necessariamente” l’uno dall’altro, ne consegue che la tassazione del trasferimento delle quote debba soggiacere alla tassazione prevista dall’altra pattuizione, ossia quella del pagamento del corrispettivo assoggettato alla maggiore imposta del 3%. In ordine a quest’ultimo punto, il prezzo o corrispettivo così come prima definito in via generale quale controprestazione del passaggio delle quote societarie, il Collegio ne rileva la natura di condanna così come bene individuata nel [OSCURATO:PERSONA] 35/2009 reso esecutivo con verbale del 14/07/2009 del Tribunale di Milano, in particolare prevedendo la disposizione di cui alla [OSCURATO:PERSONA] art. 8 lettera b) del T.U.: “1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili ... (omissis) ... e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i Lodi arbitrali ... b) recanti condanna al pagamento di somme ... 3%” questo Collegio non può che ritenere legittima l’applicazione dell’imposta di registro all’aliquota del 3% ai fini della tassazione del Lodo, oggetto qui di trattazione»; 5. il quarto motivo è inammissibile;5.1 1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il " dato ", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285); 5.2 n ella specie, i “ fatt i ” decisivi sono stati letteralmente ravvisati dalla ricorrente, come si è detto: a)nell’emanazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; b) nella produzione degli effetti di un contratto di compravendita di partecipazioni azionarie; c) nella soggezione dell a compravendita di partecipazioni azionarie ad imposta di registroin misura fissa; d ) nella sogge zione de lla sentenza o del lodo arbitrale ad imposta di registro in misura corrispondente ai rispettivi atti di diritto privato; e) nella contraddizione tra la tassazione in misura fissa della compravendita di partecipazioni azionarie e la tassazione in misura proporzionale della sentenza o del lodo arbitrale disponente il trasferimento coattivo di partecipazioni azionarie; 5.3 è evidente, quindi, che si tratta di mere doglianze in punto di diritto e non di fatto, cheesulano dal tipico plafond dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 6. il quinto motivo è infondato; 6.1 invero, ad integrare il parametro del minimum costituzionale non occorre che la sentenza impugnata abbia valutato e soppesato tutte le argomentazioni difensive della parte soccombente, essendo sufficiente l’esposizione coerente, lineare e conseguenziale del ragionamento decisorio;6.2 pertanto, l’eventuale trascuratezza del giudice di appello nell’esame degli «argomenti, logici, giuridici e fattuali addotti dalla ricorrente per dimostrare la natura unitaria della transazione eseguita in adempimento delle statuizioni contenute nel lodo, pronunciato tra la Società e il sig. [OSCURATO:PERSONA]» non inficia la motivazione della sentenza impugnata; 7.in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità del primo motivo e del quarto motivo, nonché l’infondatezza del secondo motivo, del terzo motivo e del quinto motivo, il ricorso deve essere rigettato; 8. lespese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 9.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 8.000,00 per