CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 31802/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 2500/2025 CC - 12/09/2025 R.G.N. 17918/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31802/2025 Roma, lì, 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano contro il provvedimento con il cui il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 03 febbraio 2025, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] un permesso di necessità, ai sensi dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., per partecipare, quale attore e componente di una compagnia teatrale, ad uno spettacolo da organizzare in un teatro di Voghera in data da definirsi. Il Tribunale ha preso atto che il detenuto aveva partecipato a due spettacoli svolti all'interno del carcere di Voghera e che la DDA di Napoli, di cui era stato richiesto il parere perché il soggetto è detenuto per reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen., non aveva inviato alcuna risposta, ma ha ritenuto che non siano state prospettate esigenze di sicurezza, comunque tutelate stante la presenza della scorta assicurata dalla polizia penitenziaria, e che il profilo dell'art. 30 Ord. pen. debba essere esteso oltre le esigenze familiari, fino a comprendere specifiche esigenze trattamentali rispondenti alla finalità di umanizzazione della pena, potendo l'attività prospettata assumere rilievo nell'operazione di rieducazione e risocializzazione del detenuto. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 30 Ord. pen. Il Tribunale ha fornito una motivazione in contrasto con il testo normativo dell'art. 30 Ord. pen. e con la giurisprudenza di legittimità, che collega la concessione di tale permesso a eventi eccezionali e relativi ai propri familiari. Si tratta di una norma che risponde all'esigenza di umanizzazione dell'esecuzione della pena, ma non può essere applicata al di fuori dei casi specificamente descritti dal legislatore. La concessione del permesso, motivata solo affermando che la partecipazione ad uno spettacolo teatrale da svolgersi fuori dal carcere è rilevante per il graduale reinserimento del detenuto nella società, stravolge la funzione del permesso di necessità, che non è finalizzato al recupero sociale e alla rieducazione del detenuto, funzione svolta invece dal permesso-premio di cui all'art. 30-ter Ord. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. In data 06/09/2025 il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con cui sostiene la legittimità dell'interpretazione estensiva data dal Tribunale di sorveglianza all'art. 30, comma 2, Ord. pen., in quanto essa copre un vuoto altrimenti insuperabile, ed è conforme alla evoluzione del concetto di “gravità”, e alla estensione del concetto di “sfera familiare” a quello di prossimità relazionale e trattamentale. Inoltre la richiesta di permesso non è stata sollecitata dal detenuto, bensì dalla stessa casa circondariale di Voghera, dando di fatto una valutazione positiva in ordine all'idoneità del medesimo a partecipare all'iniziativa. In merito alla pericolosità di questi, poi, la DDA di Napoli non ha mai risposto alla richiesta formulata dal Tribunale di sorveglianza, e le esigenze di sicurezza sono in ogni caso rispettate, stante la costante presenza della polizia penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. L'art. 30 Ord. pen. stabilisce la concedibilità di permessi «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare» o, al secondo comma, «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». E' evidente, pertanto, che la norma è finalizzata a permettere al detenuto il mantenimento dei rapporti familiari, in attuazione del precetto dell'art. 28 Ord. pen., secondo cui deve essere dedicata «particolare cura … a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie», anche consentendo loro di prendere parte, con le opportune cautele, ad eventi familiari gravi, o comunque tali da eccedere l'ordinarietà. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive» (Sez. 1, n. 33400 del 29/04/2024, Rv. 286695). L'istituto previsto dalla norma, pertanto, deve necessariamente avere correlazione con la vita familiare del detenuto, altri essendo gli istituti o le procedure stabiliti dal legislatore per consentire al medesimo di partecipare attivamente a specifici percorsi trattamentali, o di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro: l'art. 27 Ord. pen. favorisce l'organizzazione di attività culturali, sportive o ricreative, anche nel quadro del trattamento rieducativo dei detenuti, l'art. 17 Ord. pen. prevede la possibilità di aprire a soggetti privati e associazioni pubbliche la partecipazione all'azione rieducativa, anche consentendo loro l'accesso all'istituto penitenziario, e infine l'art. 30-ter Ord. pen. consente la concessione di permessi-premio, finalizzati a permettere ai detenuti di curare i predetti interessi, diversi dal rapporto familiare. La previsione, nell'ordinamento penitenziario, di istituti e procedure che consentono di attuare specifici percorsi trattamentali e di rispondere alle esigenze di rieducazione e risocializzazione del detenuto rende erronea l'interpretazione estensiva dell'istituto di cui all'art. 30, comma 2, Ord. pen. suggerita dal Tribunale di sorveglianza e, ancor prima, dal magistrato di sorveglianza, in quanto non vi è, da parte del legislatore, una totale chiusura alle predette esigenze, che potrebbe rendere giustificata un'interpretazione costituzionalmente orientata delle diverse norme vigenti. E' del tutto infondata, pertanto, l'affermazione del ricorrente, contenuta nella sua memoria di replica, secondo cui l'interpretazione della norma seguita dal Tribunale di sorveglianza coprirebbe un vuoto normativo insuperabile, essendo tale vuoto insussistente, e non è condivisibile la valutazione secondo cui essa si adeguerebbe alla estensione del concetto di “sfera familiare” a quello di prossimità relazionale e trattamentale, ormai raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto, conformandosi all'evoluzione sociale, che il concetto di sfera familiare può applicarsi anche nel caso della famiglia di fatto e dei rapporti affettivi consolidati, anche se non giuridicamente riconosciuti, ma non vi è dubbio che l'art. 30, comma 2, Ord. pen. è finalizzato a consentire al detenuto di coltivare tali rapporti, strettamente personali, e non a coltivare relazioni di natura solo culturale o lavorativa, comunque prive di un riferimento di natura familiare. Questa Corte, infatti, ha affermato che «È illegittimo un permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare ad un evento rientrante nel programma trattamentale e tuttavia non riconducibile alla sua sfera familiare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la concessione di un permesso di necessità ad un detenuto affinché potesse presenziare, con scorta, ad una mostra d'arte promossa dall'amministrazione penitenziaria nell'ambito di un progetto di inclusione contemplante attività esterne anche per detenuti non aventi i requisiti per fruire di permessi-premio)» (Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, Rv. 276846). 3. Nell'interpretazione di una norma, il giudice deve sempre rispettare la volontà del legislatore, pur valutando la conformità della stessa alle garanzie costituzionali: la pronuncia Sez. U, n. 1626/2021, Bottari, in riferimento ad una interpretazione estensiva delle regole relative alla presentazione di un ricorso, ha ribadito che essa «non può … tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis», con l’ulteriore precisazione secondo cui «in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione “adeguatrice” e, nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale». Nel presente caso, invece, l'interpretazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen. suggerita dal Tribunale di sorveglianza ha comportato lo stravolgimento di tale norma, stabilendone l'applicabilità a casi del tutto diversi da quelli decisi dal legislatore e attribuendole una finalità che il legislatore ha previsto per altre norme dell'ordinamento penitenziario. Tale interpretazione, inoltre, ha comportato, di fatto, la disapplicazione dell'art. 30-ter Ord. pen., consentendo la concessione di un permesso equivalente ad un permesso-premio a detenuti i quali, come esplicitamente dichiarato nell'ordinanza, non potevano fruirne. La motivazione di tale decisione, di permettere in tal modo la partecipazione del detenuto ad un'iniziativa trattamentale utile per il suo processo di risocializzazione, non può consentire una simile violazione delle norme, potendo e dovendo tale iniziativa essere organizzata con modalità diverse, strutturate sulla base delle esigenze e delle possibilità di partecipazione del singolo detenuto. 4. Per i motivi esposti il ricorso deve pertanto essere accolto, e il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, nonché quello, di analogo contenuto, emesso dal magistrato di sorveglianza di Pavia in data 03 febbraio 2025, devono essere annullati senza rinvio, essendo palese la loro estraneità all'ambito di applicabilità dell'art. 30 Ord. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo. Così deciso il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]