CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 01/03/2022, confermava la sentenza del 17/09/2021 del G.u.p. del Tribunale di Noia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione continuata e di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro aggravata; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello di Napoli ha ampiamente evidenziato come non vi fosse alcun dubbio circa l'identificazione dell'imputato, da parte della persona offesa, quale autore della tentata estorsione); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché la «violazione del combinato disposto di cui agli artt. 133 c.p. e art. 606 lett. c), d) ed e) c.p.p.», risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così