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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22825/2023

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onsigliere ORDINANZA sul ricorso 14489/2020proposto da: AVV. [OSCURATO:PERSONA] , rappres entato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma , viale Carso 71, press o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,in persona dei curatori p.t., elett ivamente dom iciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresentato e difeso perprocura speciale in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso il decreto n. 1041/2020 del la Corte d’appello di Milano , pubblicatoil 5.3.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimo studio professionale, socio unico nonché amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] e Servizi-s.r.l., impugnava il decreto del 23.9.19 con il quale il Tribunale di Milano aveva annullato, a norma dell’art. 14 l. n. 3/12, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento da lui stipulato con i creditori, disponendone la conversione in procedura di liquidazione dei beni..

La Corte d’appello di Milano, con decreto del 5.3.2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto provvedimento poiché tardivo.

La corte del merito ha osserva to che: essendo applicabile l’art. 739 c.p.c., tra la notifica del decreto (26 settembre 2019 ) e il deposito de l reclamo (10 ottobre 2019) era decorso un lasso temporale superiore a dieci gg.; non era fondato il rilievo del reclamante, secondo il quale il provvedimento impugnato era da qualificare come sentenza e non decreto in relazione al suo contenuto, alla sua immediata incidenza nella propria sfera giuridica soggettiva e alla sua vesta grafica (riportando il documento la dicitura “sentenza” in ciascuna pagina), con conseguente tempestività dell’impugnazione, a sua volta qualificabile come appello, posto che il contenuto decisorio e l’incidenza sui diritti delle parti sono connotati comuni anche ai provvedimenti emessi nel rito camerale, ex art. 737ss. c.p.c. e che la suddetta dicitura non era decisiva, trattandosi di stampigliatura standardizzata del programm a della consolledel magistrato nel bordo superiore destro di ogni pagina;tale conclusione era avvalorata dalla lettura del provvedimento, per come redatto dal giudice, che nella sua intestazione enunciava testualmente l’emissione di un “decreto e nei punti 5 e 6 del dispositivo ribadiva detta qualifica; lo stesso reclamante, del resto, aveva rilevato che la dicitura “sentenza” era dovuta ad una svista della cancelleria; era inammissibile la richiesta di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., avanzata da Tabellini perché nella specie non era configurabile una causa di inimputabilità del ritardo , venendo invece in rilievo un errore giuridico interpretativo sulla qualifica del provvedimento impugnato che non poteva dirsi superato dal fatto che solo nella memoria dell’11.12.19 il ricorrente avessesostenuto la tesi oggetto di ricorso, ribaltando quanto esposto nel reclamo.

PaoloMaria Tabelini ricorre per la cassazione del decreto con quattro motivi.

Il F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e il liqui datore giudiziale del patrimonio di Tabellini resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denunzia error in procedendo per avere la Corte d’appelloviolato l’art. 153 c.p.c. , respingendo l’istanza di rimessione in termini, giustificata dall’incertezza sulla natura del provvedimento, abnorme perché emesso dal giudice collegiale anziché da quello monocratico, e recante in ogni sua pagina la dicitura “sentenza”; il ricorrente assume che tale abnormità lo aveva indotto a proporre appello.

Il motivo èinfondato.

Il ricorrente, anzitutto, ammette che il provvedimento recava in epigrafe la dicitura “decreto” e che l’aveva impugnato con atto denominato “reclamo”.

Comunque non si vede quali dubbi potessero sussistere sulla natura del provvedimento, che non era stato qualificato dal giudice di primo grado come sentenza (rilevando la sua intestazione e non certo la stampigliatura sui fogli) e che era stato pacificamente emesso ai sensi dell’art. 14 quater della l. 3/2012.

L’eventuale dubbio del ricorrente avrebbe, piuttosto, potuto concernere l’individuazione del giudice del reclamo, perché il decreto era stato pronunciato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (è appena il caso di rilevare che si trattava di un mero vizio di nullità denunciabile in sede di impugnazione, ex art. 51 quater c.p.c., e certamente inidoneo a determinare l’abnormità del provvedimento); ma il dubbio non avrebbe inciso sui termini per proporre il reclamoe dunque non avrebbe potuto costituire causa di inimputabilità del ritardo nella proposizione del mezzo di impugnazione.

2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 153, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto tardivo il reclamo per errore di diritto considerato inescusabile sulla base dell’esame delle informazioni relative all’immeritevolezza del piano.

Il motivo èinammissibile.

Invero, le informazioni cui il ricorrente fa riferimento sono state riportate in due righe della parte espositiva del decreto della corte d’appello, che però si è limitata a dichiarare il reclamo inammissibile per tardività: resta dunque incomprensibile l’incidenza di dette informazioni, all’evidenza inerenti al merito della controversia, sull’unica questione, pregiudiziale di rito, sulla quale si fonda la decisione impugnata. 3.Il terzo motivo deduce nullità del decreto impugnato per avere la corte d’appelloqualificato reclamo, anziché appello, l’impugnazione del ricorrente,considerandola tardiva, dato che l’art. 14, c.5, l. n. 3 non contiene norme chiare sulla competenza sul reclamo.Il motivo èpalesemente infondato per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo: in disparte il rilievo che Tabellini ha qualificato il proprio atto come reclamo, resta che, come lo stesso ricorrente riconosce, l’art. 14 comma 5 l. 3/2012 assoggetta alle norme sul reclamo ex art. 739 c.p.c. il provvedimento d i annullamento dell’accordo di composizione della crisi e di sua conversione in procedura di liquidazione emesso dal giudice di prima istanza.

Neppure può fondatamente sostenersi che la norma nulla prevede qualora il provvedimento sia emesso dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, posto che, come pure già sopra si è rilevato, l’inosservanza delle disposizioni che attribuiscono la decisione al collegio o al giudice unico dà semplicemente luogo a un vizio di nullità denunciabile ai sensi dell’art. 50 quaterc.p.c.

4. Il quarto motivo, deduce nullità del decreto per violazione dell’art.50 c.p.c., anche in relazione agli artt. 276 c.p.c., 24, 25, 111, Cost., per aver la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello e l’istanza di rimessione in termini, pur avendo rilevato d’ufficio la propria incompetenza funzionale a decidere.

Il motivo è in ammissibile per difetto di interesse del ricorrente all’esame della questione .

Vaanzitutto osservato al riguardo che l 'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii; tant’è che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza (Cass., n. 15463/20; SU, n. 18121/16).Tuttavia, nella specie, l’eventuale translatio del reclamo dinanzi al tribunale, quale giudice funzionalmente competente a deciderlo, non avrebbe potuto giovare al ricorrente, attesa la pacifica tardività dell’impugnazione, che anche il giudice effettivamente competente avrebbe potuto(e dovuto) rilevare , anche d’ufficio .

Va peraltro osservato che, proprio per questa ragione, la corte d’appello non si è dichiarata funzionalmente incompetente a decidere, ma, dopo aver da to atto che tutte le parti concordavano nel ritenere che il reclamo spettasse alla sua competenza, ha ril evato solo incidentalmente di non concordare su tale prospettazione, per poi ritenere la questione di ( in ) competenza assorbita dal rilievo della tardività del reclamo.

Le spese seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida,in favore di ciascuna delle part i controricorrent i, i n euro 7200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 14489/2020proposto da: AVV. [OSCURATO:PERSONA] , rappres entato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma , viale Carso 71, press o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,in persona dei curatori p.t., elett ivamente dom iciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresentato e difeso perprocura speciale in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso il decreto n. 1041/2020 del la Corte d’appello di Milano , pubblicatoil 5.3.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimo studio professionale, socio unico nonché amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] e Servizi-s.r.l., impugnava il decreto del 23.9.19 con il quale il Tribunale di Milano aveva annullato, a norma dell’art. 14 l. n. 3/12, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento da lui stipulato con i creditori, disponendone la conversione in procedura di liquidazione dei beni.. La Corte d’appello di Milano, con decreto del 5.3.2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto provvedimento poiché tardivo. La corte del merito ha osserva to che: essendo applicabile l’art. 739 c.p.c., tra la notifica del decreto (26 settembre 2019 ) e il deposito de l reclamo (10 ottobre 2019) era decorso un lasso temporale superiore a dieci gg.; non era fondato il rilievo del reclamante, secondo il quale il provvedimento impugnato era da qualificare come sentenza e non decreto in relazione al suo contenuto, alla sua immediata incidenza nella propria sfera giuridica soggettiva e alla sua vesta grafica (riportando il documento la dicitura “sentenza” in ciascuna pagina), con conseguente tempestività dell’impugnazione, a sua volta qualificabile come appello, posto che il contenuto decisorio e l’incidenza sui diritti delle parti sono connotati comuni anche ai provvedimenti emessi nel rito camerale, ex art. 737ss. c.p.c. e che la suddetta dicitura non era decisiva, trattandosi di stampigliatura standardizzata del programm a della consolledel magistrato nel bordo superiore destro di ogni pagina;tale conclusione era avvalorata dalla lettura del provvedimento, per come redatto dal giudice, che nella sua intestazione enunciava testualmente l’emissione di un “decreto e nei punti 5 e 6 del dispositivo ribadiva detta qualifica; lo stesso reclamante, del resto, aveva rilevato che la dicitura “sentenza” era dovuta ad una svista della cancelleria; era inammissibile la richiesta di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., avanzata da Tabellini perché nella specie non era configurabile una causa di inimputabilità del ritardo , venendo invece in rilievo un errore giuridico interpretativo sulla qualifica del provvedimento impugnato che non poteva dirsi superato dal fatto che solo nella memoria dell’11.12.19 il ricorrente avessesostenuto la tesi oggetto di ricorso, ribaltando quanto esposto nel reclamo. PaoloMaria Tabelini ricorre per la cassazione del decreto con quattro motivi. Il F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e il liqui datore giudiziale del patrimonio di Tabellini resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunzia error in procedendo per avere la Corte d’appelloviolato l’art. 153 c.p.c. , respingendo l’istanza di rimessione in termini, giustificata dall’incertezza sulla natura del provvedimento, abnorme perché emesso dal giudice collegiale anziché da quello monocratico, e recante in ogni sua pagina la dicitura “sentenza”; il ricorrente assume che tale abnormità lo aveva indotto a proporre appello. Il motivo èinfondato. Il ricorrente, anzitutto, ammette che il provvedimento recava in epigrafe la dicitura “decreto” e che l’aveva impugnato con atto denominato “reclamo”. Comunque non si vede quali dubbi potessero sussistere sulla natura del provvedimento, che non era stato qualificato dal giudice di primo grado come sentenza (rilevando la sua intestazione e non certo la stampigliatura sui fogli) e che era stato pacificamente emesso ai sensi dell’art. 14 quater della l. 3/2012. L’eventuale dubbio del ricorrente avrebbe, piuttosto, potuto concernere l’individuazione del giudice del reclamo, perché il decreto era stato pronunciato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (è appena il caso di rilevare che si trattava di un mero vizio di nullità denunciabile in sede di impugnazione, ex art. 51 quater c.p.c., e certamente inidoneo a determinare l’abnormità del provvedimento); ma il dubbio non avrebbe inciso sui termini per proporre il reclamoe dunque non avrebbe potuto costituire causa di inimputabilità del ritardo nella proposizione del mezzo di impugnazione. 2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 153, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto tardivo il reclamo per errore di diritto considerato inescusabile sulla base dell’esame delle informazioni relative all’immeritevolezza del piano. Il motivo èinammissibile. Invero, le informazioni cui il ricorrente fa riferimento sono state riportate in due righe della parte espositiva del decreto della corte d’appello, che però si è limitata a dichiarare il reclamo inammissibile per tardività: resta dunque incomprensibile l’incidenza di dette informazioni, all’evidenza inerenti al merito della controversia, sull’unica questione, pregiudiziale di rito, sulla quale si fonda la decisione impugnata. 3.Il terzo motivo deduce nullità del decreto impugnato per avere la corte d’appelloqualificato reclamo, anziché appello, l’impugnazione del ricorrente,considerandola tardiva, dato che l’art. 14, c.5, l. n. 3 non contiene norme chiare sulla competenza sul reclamo.Il motivo èpalesemente infondato per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo: in disparte il rilievo che Tabellini ha qualificato il proprio atto come reclamo, resta che, come lo stesso ricorrente riconosce, l’art. 14 comma 5 l. 3/2012 assoggetta alle norme sul reclamo ex art. 739 c.p.c. il provvedimento d i annullamento dell’accordo di composizione della crisi e di sua conversione in procedura di liquidazione emesso dal giudice di prima istanza. Neppure può fondatamente sostenersi che la norma nulla prevede qualora il provvedimento sia emesso dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, posto che, come pure già sopra si è rilevato, l’inosservanza delle disposizioni che attribuiscono la decisione al collegio o al giudice unico dà semplicemente luogo a un vizio di nullità denunciabile ai sensi dell’art. 50 quaterc.p.c. 4. Il quarto motivo, deduce nullità del decreto per violazione dell’art.50 c.p.c., anche in relazione agli artt. 276 c.p.c., 24, 25, 111, Cost., per aver la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello e l’istanza di rimessione in termini, pur avendo rilevato d’ufficio la propria incompetenza funzionale a decidere. Il motivo è in ammissibile per difetto di interesse del ricorrente all’esame della questione . Vaanzitutto osservato al riguardo che l 'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii; tant’è che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza (Cass., n. 15463/20; SU, n. 18121/16).Tuttavia, nella specie, l’eventuale translatio del reclamo dinanzi al tribunale, quale giudice funzionalmente competente a deciderlo, non avrebbe potuto giovare al ricorrente, attesa la pacifica tardività dell’impugnazione, che anche il giudice effettivamente competente avrebbe potuto(e dovuto) rilevare , anche d’ufficio . Va peraltro osservato che, proprio per questa ragione, la corte d’appello non si è dichiarata funzionalmente incompetente a decidere, ma, dopo aver da to atto che tutte le parti concordavano nel ritenere che il reclamo spettasse alla sua competenza, ha ril evato solo incidentalmente di non concordare su tale prospettazione, per poi ritenere la questione di ( in ) competenza assorbita dal rilievo della tardività del reclamo. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida,in favore di ciascuna delle part i controricorrent i, i n euro 7200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a n
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