CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 11 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste e ha escluso le aggravanti contestate in relazione al delitto di lesione personale, determinando in euro 600, - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce che il reato di lesione personale si è estinto per remissione della querela, è fondato, atteso che il ricorrente ha allegato al suo atto introduttivo il verbale di remissione della querela con contestuale accettazione della remissione da parte sua e che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato è ormai estinto per remissione di querela intervenuta prima della scadenza del termine per proporre ricorso e prima della maturazione del termine di prescrizione del reato e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così decis