Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:429
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994C0239
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
C. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 dicembre 1995 (
*1
)
1.
Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione contesta all'Irlanda il fatto di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE nonché dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (
1
) avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva, o avendo omesso di informare la Commissione in merito alle misure adottate a tal fine.
2.
L'art. 17 della direttiva 91/263 impone agli Stati membri di prendere le misure necessarie per conformarsi alla medesima entro il 6 novembre 1992 e di informarne immediatamente la Commissione.
3.
L'Irlanda non contesta l'inadempimento del quale è accusata. Essa rileva soltanto che le misure necessarie all'attuazione della direttiva sarebbero in corso di elaborazione.
4.
Alla luce di quanto sopra posso solo suggerire alla Corte di dichiarare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE nonché dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva. Propongo inoltre di condannare l'Irlanda alle spese.
(
*1
) Lingua originale: il tedesco.
(
1
)
GU L 128, pag. 1
.