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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19561/2026

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omicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia, pubblicato il 16/09/2025,R.G.N. 4006/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 21427/2025Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 19561/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia, pubblicato il 16/09/2025,R.G.N. 4006/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 21427/2025Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 19561/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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