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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42088/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto.

Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole dell'affermazione di responsabilità degli imputati, deducendo la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. perì. ed evidenziando l'insufficienza del riconoscimento fotoorafico quale unico elemento di prova suscettibile di fondare la colpevolezza degli imputati.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le puntuali argomentazione sviluppate nella motivazione della sentenza; considerato che !a Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione circa la individuazione degli imputati quali autori del fatto, ponendo in rilievo l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, la quale, oltre a rendere una descrizione dettagliata degli imputati riconosciuti in fotografia, fornì anche il numero di targa della vettura sulla quale viaggiavano (risultata intestata a [OSCURATO:PERSONA]).

Considerato che l'efficacia dimostrativa dei riconoscimento fotografico è rimessa al libero apprezzamento del giudice, ii quale nei presente caso ha argomentato in modo logico e puntuale in ordine all'attendibilità dell'individuazione, avvalorata peraltro dai riscontri della proprietà della vettura e della presenza di cicatrici sugli arti inferiori di [OSCURATO:PERSONA], indicate dalla persona offesa nel corso della descrizione degli autori del fatto Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole dell'affermazione di responsabilità degli imputati, deducendo la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. perì. ed evidenziando l'insufficienza del riconoscimento fotoorafico quale unico elemento di prova suscettibile di fondare la colpevolezza degli imputati. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le puntuali argomentazione sviluppate nella motivazione della sentenza; considerato che !a Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione circa la individuazione degli imputati quali autori del fatto, ponendo in rilievo l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, la quale, oltre a rendere una descrizione dettagliata degli imputati riconosciuti in fotografia, fornì anche il numero di targa della vettura sulla quale viaggiavano (risultata intestata a [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che l'efficacia dimostrativa dei riconoscimento fotografico è rimessa al libero apprezzamento del giudice, ii quale nei presente caso ha argomentato in modo logico e puntuale in ordine all'attendibilità dell'individuazione, avvalorata peraltro dai riscontri della proprietà della vettura e della presenza di cicatrici sugli arti inferiori di [OSCURATO:PERSONA], indicate dalla persona offesa nel corso della descrizione degli autori del fatto Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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