CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] ) che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con cui, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, primo comma, n.5, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata, in concorso con altre due persone, compiva atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi di vari prodotti alimentari del valore di euro 600 circa, sottraendoli agli scaffali dell'esercizio commerciale Auchan, non riuscendo nell'intento in quanto fermata dall'addetto alla sicurezza che ne aveva seguito i movimenti. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, eccependo, con unico motivo, violazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere i Giudici d'appello ravvisato la continuazione tra i fatti di cui al capo d'imputazione e i fatti del 29 giugno 2016, oggetto di una sentenza precedente e relativi a un altro episodio di furto, commesso undici mesi prima del fatto oggetto della sentenza impugnata in questa sede, e nel medesimo ambito territoriale. La contiguità spazio-temporale tra i due fatti posti a oggetto delle due sentenze avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a riscontrare l'identità del disegno criminoso, posto che, a parere della difesa, detti «fatti hanno la stessa natura, sono stati commessi nello stesso contesto territoriale, cioè a Vimodrone, a distanza di soli 11 mesi». 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo è manifestamente infondato e generico, oltre che reiterativo di quanto già dedotto con atto d'appello. La difesa non ha infatti fornito alcun elemento utile a comprovare l'esistenza di una programmazione del disegno criminoso antecedente ai fatti oggetto della sentenza impugnata in questa sede. Correttamente, la Corte d'appello ha ritenuto, pertanto, di non poter condividere l'eccezione difensiva relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza del 2016 e quelli, successivi di undici mesi, concernenti l'impugnata sentenza. Del tutto generico è, in particolare, l'unico argomento indicato dalla difesa a sostegno della tesi della continuazione, vale a dire l'aver avuto a oggetto, entrambi i furti, generi alimentari. Né può dirsi condivisibile la tesi della continuità basata sulla contiguità spazio-temporale degli eventi delittuosi, posto che i due furti sono avvenuti a distanza di undici mesi l'uno dall'altro e che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la continuazione fra reati dello stesso tipo - furti in abitazione - commessi a una distanza temporale ben più breve (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862 - 01). Del tutto logica, pertanto, è la motivazione resa dai Giudici d'appello nel ritenere che la reiterazione dei comportamenti criminosi, al limite indicativo di "uno stile di vita", non basti anche a configurare il reato continuato, in assenza della prova di un disegno unitario che abbia ispirato le singole condotte delittuose. Per inciso, può notarsi che la critica della difesa al riferimento concernente lo "stile di vita" (su cui, Sez. 1, n. 4601 del 11/07/1996, Cognetti, Rv. 205701 - 01: «l'unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l'attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato»; più di recente, v. RV. 266615) - non è tuttavia conferente, posto che, in concreto, non ha dispiegato alcun decisivo rilievo nella valutazione dei Giudici di merito. Il punto dirimente del giudizio di questi ultimi va infatti individuato nella mancata prospettazione, da parte del ricorrente, di elementi a utili a supportare la tesi secondo cui le due singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, abbiano costituito parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 2013, dep. 2014, già citata). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da considerare inammissibile e l'imputata vada condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa