CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30268/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38559-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via della Consulta, n. 1/B, è elettivamente domiciliata; - con troricorrente — avverso la sentenza n. 4482/12/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, cui replica con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR della Lombardia che, pronunciando nel giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute dalla predetta società a seguito della decadenza della stessa dalle agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge n. 604 del 1954 in favore della piccola proprietà contadina, aveva ritenuto che, a fronte di una duplice notificazione dell'atto impositivo, effettuata dapprima (in data 02/07/2015) a [OSCURATO:PERSONA], uno dei legali rappresentanti della società, e successivamente (in data 06/07/2015) alla società presso la sede legale, fosse tempestivo e, quindi, ammissibile, il ricorso proposto con riferimento a tale ultima notifica, stante peraltro la rinuncia della società al ricorso proposto con riferimento alla prima notifica, che era stato notificato all'amministrazione finanziaria ma non depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecco. Nel merito, poi, riteneva che la società contribuente aveva diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 99 del 2004 in quanto «società agricola che gode della qualifica di IAP». 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene la ricorrente che, in ipotesi di reiterazione della notifica di un atto impositivo, il termine di impugnazione decorre dalla prima regolare notifica dello stesso e che quindi aveva errato la CTR a ritenere tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente con riferimento alla seconda notifica. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Va preliminarmente rilevato, in fatto, che nella specie non è contestato che l'Agenzia delle entrate aveva notificato l'avviso di liquidazione a [OSCURATO:PERSONA], uno dei legali rappresentanti della società contribuente, presso la residenza del medesimo, in data 02/07/2015 e, successivamente, in data 06/07/2015, alla predetta società presso la sede legale della stessa. 3.1. E', altresì, pacifico che la società aveva proposto un primo ricorso, notificato in data 29/09/2015, cui poi aveva «rinunciato» avendo omesso di depositarlo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale e, quindi, proposto un secondo ricorso, quello oggetto del presente giudizio, notificato in data 05/10/2015, ovvero nel termine di sessanta giorni decorrente dalla seconda notifica dell'atto impositivo, però chiaramente tardivo rispetto alla data della prima notifica dell'avviso di liquidazione. 4. Ciò posto, osserva il Collegio che questa Corte, anche a Sezioni unite (Cass., Sez. U., n. 7454 del 2020), ha affermato che il termine di deposito dell'impugnazione decorre, nell'ipotesi di reiterazione della notifica alla stessa parte, dalla prima notificazione validamente eseguita, essendo le altre superflue. Tale principio, ancorché affermato con riferimento al deposito del ricorso per cassazione e del controricorso e ricorso incidentale, è chiaramente applicabile anche all'ipotesi in esame, di ricorso avverso un atto impositivo, sicché ha errato la CTR a ritenere tempestiva la proposizione del ricorso alla CTP proposto dalla società contribuente con riferimento alla seconda notifica dell'avviso di liquidazione, effettuata alla stessa presso la sua sede legale, nonostante la regolarità della prima notifica effettuata ad uno dei legali rappresentanti della predetta società. Modalità di notifica che la stessa CTR riconosce essere «forme equipollenti ed alternative per la notificazione alle persone giuridiche», sicché, anche per questa ragione, una seconda notifica dell'atto, in presenza di altre precedente e regolare, non comporta un prolungamento dei termini di impugnazione dello stesso. 5. Ha quindi errato la CTR a ritenere ammissibile il secondo ricorso nonostante lo stesso, notificato in data 02/10/2015, fosse pacificamente tardivo, ancorché per un solo giorno, rispetto alla prima notifica dell'atto impositivo, effettuata in data 02/07/2015. 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, da cui consegue la cassazione, senza rinvio, della sentenza d'appello, comporta l'assorbimento del secondo motivo con cui è stata censurata la statuizione di merito della sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 99 del 2004, della legge n. 604 del 1954 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, fondato su un unico motivo, con cui viene dedotta la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di emettere l'atto impositivo impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese pre