CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il 06/05/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza con restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria competente per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ragusa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 - previamente riqualificato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo - la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, sostituita, ex art. 73, comma 5-bis stesso decreto, con il lavoro di pubblica utilità per la stessa durata della pena detentiva. 2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, il quale articola un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Alla stregua dei parametri normativi di cui all'art. 73, comma 5, cit., ricorrono nella specie plurimi elementi che non consentono la operata riqualificazione nella ipotesi lieve. La diversificazione delle sostanze, la disponibilità di strumentazione e materiali per il taglio ed il confezionamento, unitamente ai precedenti penali ascritti al soggetto, denotano la spiccata potenzialità offensiva della condotta e la diffusibilità dell'attività di spaccio. 3. Il difensore ha trasmesso una memoria con cui chiede dichiararsi la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. In primis deve osservarsi che, venendo in rilievo una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione soggiace ai limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo con esso deducibili i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Con riguardo al tema di interesse, deve tenersi conto che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (in tal senso, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022). Al proposito, deve puntualizzarsi che il riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. implica sempre un apprezzamento valutativo complesso, posto che la minima offensività penale della condotta è deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (tra le moltissime, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491). L'orientamento è stato ribadito dalle più recenti Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02, le quali hanno stabilito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Dunque, un apprezzamento valutativo, impostato su giudizi di valenza tra le diverse circostanze fattuali, che ha margini - a volte anche sfilacciati. - di opinabilità. E tuttavia, nella vicenda che occupa, a fronte di una contestazione per la quale l'imputato (recidivo reiterato) era nella disponibilità di: - 14 flaconi di metadone - 1 involucro con 6,5 gr. di cocaina - 1 involucro con gr. 3,2 di eroina - 10 dosi di cocaina 1 dose di cocaina 1 bilancino digitale - 1 taglierino intriso di sostanza stupefacente - buste per il confezionamento elementi, questi, che all'evidenza risultano sintomatici di professionalità nella attività di spaccio e della sua potenzialità diffusiva, manca ogni motivazione sulla riqualificazione nella ipotesi lieve, limitandosi la sentenza ad affermare in termini ellittici che alla riqualificazione deve procedersi "in considerazione della quantità e qualità della sostanze stupefacente, nonché delle concrete modalità della condotta". 2. Si impone, per conseguenza l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Ragusa - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nu