CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 2024
Cassazione n. 35886/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2753/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20625/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35886/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo avverso la decisione della Casa circondariale di Cuneo di limitare la durata dei suoi colloqui con il proprio ministro di culto a mezz'ora ogni quindici giorni, mentre in precedenza essi avevano la durata di un'ora e si svolgevano ogni settimana. Secondo il Tribunale il limite ai colloqui stabilito dalla Casa circondariale, pari ad un'ora al mese, è ragionevole, in quanto equivalente al tempo previsto per i colloqui con i familiari da parte dei detenuti soggetti al regime penitenziario differenziato. Il fatto che i ministri del culto professato dall'istante siano tre, come i detenuti che professano tale credo, sottoposti al regime penitenziario differenziato, non dà luogo ad un'aspettativa maggiore, dovendo il loro tempo di permanenza nell'istituto essere suddiviso tra tutti i detenuti sottoposti a tale regime ed, eventualmente, i detenuti in regime ordinario. Inoltre, poiché i colloqui si svolgono nelle salette usate anche per i colloqui con i familiari, e sono registrati audio e video in diretta, le loro modalità devono essere organizzate in maniera compatibile con le altre esigenze e con il personale operante. Il Tribunale ha concluso, pertanto, che la limitazione lamentata non costituisca una grave lesione al diritto di praticare la propria religione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata giustifica la compressione del diritto del ricorrente ritenendo «ragionevole» la durata e frequenza dei colloqui con il ministro del culto, ma la “ragionevolezza” non è un criterio di giudizio valido, in quanto non risponde a principi di certezza e oggettività, né è logico il paragone con i colloqui con i familiari, che hanno altre finalità. La limitazione discrimina il ricorrente rispetto ai detenuti che praticano la religione cattolica, i quali possono incontrare il ministro di quel culto ogni volta che questi sia presente nella sezione. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, è di fatto assente, in quanto fondata su passaggi logici carenti e non argomentati, rendendo confuse ed oscure le ragioni della decisione, non avendo il Tribunale neppure analizzato gli argomenti dedotti dalla difesa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. 2. La decisione del tribunale di sorveglianza sui reclami proposti avverso i reclami giurisdizionali di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. è consentita solo per violazione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. Il ricorso, invece, è proposto, in parte anche dichiaratamente, lamentando vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza di una «valida motivazione», censurando singoli passaggi del provvedimento impugnato, come l'uso del termine «ragionevolezza» e l'equiparazione del colloquio con il ministro del culto, quanto alla sua durata, con quelli consentiti ai familiari, e rileva un'asserita, ma non dimostrata, portata discriminatoria del trattamento a lui riservato, rispetto ai detenuti professanti una diversa religione. Queste censure dimostrano con evidenza l'esistenza di una motivazione chiara e comprensibile, risultando il ricorrente in grado di valutare e contrastare l'argomentazione del Tribunale di sorveglianza, individuandone, a suo parere, specifici vizi. La censura di una violazione di legge è indicata, peraltro in modo generico, solo per l'asserita assenza o apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Questa Corte, come noto, ritiene sussistente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui la norma violata è quella dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce l'onere di motivazione di tutti i provvedimenti giudiziari aventi la forma della sentenza e dell'ordinanza. Tale norma si ritiene violata non solo nel caso di assenza grafica della motivazione, ma anche quando essa sia «del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente» (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 36388 del 07/07/2016, Rv. 267762). La motivazione può ritenersi apparente, però, «soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100). L'ordinanza impugnata, pertanto, è sicuramente priva del vizio di una motivazione assente, in quanto essa contiene un apparato motivazionale, dal momento che esamina il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza e le doglianze del detenuto, e valuta l'infondatezza di queste ultime, ritenendo ”ragionevole” la limitazione alla durata dei colloqui con il ministro del culto imposta dal carcere, perché pari alla durata dei colloqui con i familiari, ed affermandola giustificata dalle esigenze organizzative dell'istituto penitenziario. Si tratta di una motivazione oggettivamente presente e relativa a tutte le doglianze mosse dal detenuto, che può essere censurata sotto i profili della incompletezza, della coerenza e della illogicità, e quindi per vizi interni della stessa, ma non giustifica l'affermazione, formulata dal ricorrente, di una sua «totale assenza». Detta motivazione, peraltro, non può neppure essere ritenuta meramente apparente, in quanto non è avulsa dalle risultanze processuali, ma si confronta con la situazione personale del detenuto, come da lui esposta, non si avvale di argomentazioni apodittiche bensì di valutazioni concrete, fondate sulle modalità di fruizione dei colloqui con il ministro del culto e sulle necessità organizzative dell'istituto penitenziario, come rappresentate dal suo direttore, e giustifica la decisione di rigetto dell'impugnazione con ragionamenti concreti e pienamente comprensibili, con i quali il ricorrente, infatti, si è confrontato. Anche l'affermazione del ricorrente, che la motivazione sia «sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente», pertanto, è del tutto infondata. 3. Deve ribadirsi, perciò, che il ricorso prospetta genericamente un vizio di violazione di legge dell'ordinanza, per assenza della motivazione, del tutto insussistente, in quanto censura singoli elementi di questa lamentandone, in realtà, la illogicità, contraddittorietà e carenza, e quindi prospettando, in concreto, solo un vizio di motivazione. Esso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]