CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto responsabile del reati previsti dall'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90 - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito con doppia decisione conforme, non scandita da specifica critica delle argomentazioni spese, e sono comunque manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e dalla conforme pronuncia di primo grado, la cui struttura giustificativa si salda con quella della sentenza di appello per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); Ritenuto, difatti, che le doglianze proposte con tali motivi trovano compiuta e non illogica risposta, in particolare, nella sentenza di primo grado (pagg. 4-6), ove - con considerazioni integralmente confermate dai giudici di appello - sono non illogicamente spiegate le ragioni che giustificano la sussistenza di due distinti reati, uno dei quali, per l'elevata quantità di stupefacente, non suscettibile d'essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità, essendo stato invece l'altro ritenuto come tale sul non illogico rilievo che quantomeno una parte di esso fosse destinato allo spaccio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembr