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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11068/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3401/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salernon. 649/2022 pubblicata il 23novembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico chirurgo presso l’ASL Caserta, ha svolto, in regime di convenzione, attività di emergenza chirurgica presso la OORR [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] da aprile 2008 a dicembre 2008.

Ha esposto che era stato determinato il pagamento in suo favore di € 19.800,00, per un totale di € 25,00 lordi per ora di lavoro.

Ha adito, quindi, il Tribunale di Salerno, contestando la misura dell’importo corrispostogli, atteso che la somma adeguata avrebbe dovuto essere di € 60,00 lordi l’ora.

Egli ha agito contro l’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Caserta.

Il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6694/2012, ha accolto il ricorso, estromettendo dal giudizio l’ASL Caserta.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 764/2015, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 40896/2021, ha accolto, con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo.

La Corte d’appello di Salerno, in sede di riassunzione, con sentenza n. 649/2022, ha accolto nuovamente l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che erroneamente non era stata dichiarata la legittimazione passiva dell’ASL Caserta e rimettendo, quindi, le parti innanzi al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che la presente controversia impone la soluzione di problematiche processuali la cui definizione potrebbe dipendere dall’esito delle questioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n. 17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della III sezione civile di questa Suprema Corte.

Pertanto, risulta opportunoun rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3401/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salernon. 649/2022 pubblicata il 23novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico chirurgo presso l’ASL Caserta, ha svolto, in regime di convenzione, attività di emergenza chirurgica presso la OORR [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] da aprile 2008 a dicembre 2008. Ha esposto che era stato determinato il pagamento in suo favore di € 19.800,00, per un totale di € 25,00 lordi per ora di lavoro. Ha adito, quindi, il Tribunale di Salerno, contestando la misura dell’importo corrispostogli, atteso che la somma adeguata avrebbe dovuto essere di € 60,00 lordi l’ora. Egli ha agito contro l’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Caserta. Il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6694/2012, ha accolto il ricorso, estromettendo dal giudizio l’ASL Caserta. L’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 764/2015, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 40896/2021, ha accolto, con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo. La Corte d’appello di Salerno, in sede di riassunzione, con sentenza n. 649/2022, ha accolto nuovamente l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che erroneamente non era stata dichiarata la legittimazione passiva dell’ASL Caserta e rimettendo, quindi, le parti innanzi al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che la presente controversia impone la soluzione di problematiche processuali la cui definizione potrebbe dipendere dall’esito delle questioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n. 17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della III sezione civile di questa Suprema Corte. Pertanto, risulta opportunoun rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite. P.Q.M La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, n
Sentenza Cassazione n. 11068/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris