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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 18366/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7215/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Cervia, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]eINI MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Alfonsine, via Reale n. 76. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1285/2018, depositata in data 20.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.9.2019 da! [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Lugo, avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2017, emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di corrispettivi contrattuali.

Ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, instando, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda monitoria.

Si è costituito l'opposto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione di pagamento.

All'esito, il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha concesso alle parti termine per la riassunzione della causa dinanzi al tribunale di Ravenna, compensando le spese processuali.

La pronuncia è stata appellata dal Tamburrini, dolendosi della mancata revoca del decreto ingiuntivo e della mancata attribuzione delle spese di primo grado.

Con sentenza n. 1285/2018, il Tribunale di Ravenna ha parzialmente riformato la decisione, ritenendo che il giudice di pace, essendosi dichiarato incompetente, dovesse esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente, risultato soccombente, essendo irrilevante la concessione del termine di riassunzione della causa dinanzi al tribunale.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13415/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata la tardività della memoria illustrativa, che il ricorrente ha depositato il 28.1.2022, senza osservare il termine fissato dall'art. 378 c.p.c. rispetto all'udienza pubblica, tenutasi il 31.1.2022.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.34-50 e 125 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale ritenuto priva di significato la fissazione del termine di riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente dalla sentenza di primo grado, pervenendo ad escludere che processo proseguisse dinanzi al tribunale e a pregiudicare gli effetti favorevoli della translatio iudicii.

La declaratoria di incompetenza per valore aveva determinato l'automatica caducazione dell'ingiunzione, pur in assenza di pronuncia espressa, che il giudizio riassunto aveva ad oggetto non il provvedimento monitorio, ma la domanda originariamente proposta dal creditore.

In ogni caso l'errore del giudice, consistente nel non aver espressamente revocato l'ingiunzione, non poteva ricadere sul ricorrente.

Il motivo è infondato.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando l'erroneità della compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore, e la mancata revoca dell'ingiunzione di pagamento.

Il tribunale, accogliendo parzialmente l'appello, ha ritenuto che il giudice di pace dovesse esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.

In effetti, (a richiesta di una pronuncia espressa di revoca dell'ingiunzione era stata occasionata dal fatto che il Carapia aveva portato ad esecuzione il decreto, nonostante l'intervenuta declaratoria di incompetenza del giudice di pace (cfr. controricorso, pag. 7).

Non vi è dubbio che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili sia stata rivolta ad un giudice che non è competente ai sensi dell'art. 637 c.p.c., deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale) contro il debitore opponente (attore in senso formale, ma sostanzialmente convenuto), in modo da consentire la translatio iudicii e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda di pagamento proposta in via monitoria (Cass. 10981/2003; Cass. 1651/2005; Cass.26076/2005; Cass. 15532/2011).

Essendo la pronuncia di invalidità - "rectius" di inefficacia - del decreto, conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia d'incompetenza del giudice che lo ha emesso (Cass. 20935/2016; Cass. 1372/2016; Cass. 22297/2016; Cass. 13426/2020), ne consegue che, nella declaratoria d'incompetenza del giudice dell'opposizione è espressa, sia pure implicitamente, una statuizione di invalidità del decreto.

Pertanto, ciò che trasmigra al giudice dichiarato competente, non è più - propriamente - una causa di opposizione (ad un decreto che più non esiste), ma una causa che dovrà svolgersi "secondo le norme del procedimento ordinario" (art. 645 comma 2 c.p.c.).

Ciò posto, non si ravvisa - tuttavia - nella pronuncia impugnata alcuna statuizione (neppure implicita) volta a negare la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, neppure per aver il tribunale dichiarato priva di significato la concessione del termine di riassunzione (cfr. sentenza, pag. 3), argomentazione che è chiaramente riferita al fatto che tale concessione non poteva far venire meno la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo con provvedimento espresso (cfr. 3).

Non appaiono quindi pregiudicati dalla decisione né la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice ad quem (giudizio che, anzi, il Carapia ha dichiarato di aver tempestivamente riassunto: cfr. ricorso, pag. 2), né i meccanismi attraverso cui si attua la translatio iudicii.

L'impossibilità di imputare al ricorrente l'errore del primo giudice, consistito nel non aver disposto la revoca dell'ingiunzione, è - invece - irrilevante, potendo incidere solo sulla regolazione delle spese del giudizio di secondo grado, all'esito del quale il Carapia è però risultato soccombente (stante l'accoglimento dell'impugnazione sulla compensazione delle spese di primo grado disposta dal giudice di pace), sicché legittimamente il tribunale ha posto a carico del ricorrente gli oneri di entrambi i gradi di causa.

3. Il secondo motivo denuncia - letteralmente - la violazione del diritto di ripartizione della soccombenza e delle spese processuali, asserendo che, essendo la riassunzione null'altro che la prosecuzione del giudizio di opposizione instaurato dinanzi al giudice di pace, le spese processuali dovevano essere regolate dal giudice ad quem, tenuto a considerare solo l'esito finale della causa.

Il motivo è infondato.

L'art. 91 c.p.c. statuisce che la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisca il processo pendente dinanzi a sé.

Tale statuizione prescinde dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda ad un giudice incompetente (Cass. 23727/2015; Cass.11764/2016; Cass. 17187/2019).

Correttamente il tribunale, investito del gravame sulla decisione di primo grado, ha pronunciato sulle spese di primo grado: la sentenza di incompetenza aveva definito la fase processuale introdotta con l'atto di opposizione ed era riconducibile nel novero delle statuizioni che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., legittimano la regolazione delle spese (Cass. 3122/2017; Cass. 7010/2017; Cass. 23727/2015; Cass.1191/2012).

Era irrilevante che l'opposto avesse aderito all'eccezione di incompetenza: l'art. 38, comma 2, c.p.c. può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 11764/2016; Cass. 17187/2019).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per aver la sentenza ritenuto ammissibile l'appello, benché l'impugnazione non avesse una probabilità di accoglimento, tanto più in pendenza del termine di riassunzione della causa, e nonostante che il gravame sollevasse motivi privi dei requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c..

Si assume inoltre che il valore della domanda era inferiore ad € 5000,00, rientrando nella competenza del giudice di pace adito, il quale, incorrendo in un errore materiale, aveva tenuto conto di quanto richiesto a titolo di interessi di mora, che però il ricorrente si era limitato a precettare.

Le conseguenze di tale errore non potevano ricadere sull'opponente, tanto più che l'eventuale superamento della competenza per valore poteva essere rilevata già in fase monitoria e condurre al rigetto del ricorso.

Poiché l'importo eccedente la competenza del giudice adito non era oggetto del provvedimento monitorio, ma solo del successivo precetto, l'ingiunto doveva proporre non l'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma l'opposizione a precetto, in mancanza della quale l'ingiunzione era stata vai/data.

Il motivo è infondato.

Riguardo all'ammissibilità dell'appello - ai sensi degli artt. 342 c.p.c. - la censura, oltre che formulata in termini del tutto apodittici, è confutata dal fatto che - come si evince anche dal contenuto dei motivi di appello riprodotti nella sentenza impugnata - le questioni devolute al tribunale vertevano sull'erroneità della pronuncia di compensazione delle spese, sulla mancata revoca del decreto a seguito della pronuncia di incompetenza e sull'assegnazione del termine di riassunzione, sollevando questioni che - benché dedotte in modo sintetico - individuavano con precisione le ragioni di doglianza, ponendo l'appellato in condizione di puntualmente replicare alle singole contestazioni.

L'accoglimento dell'appello implicava l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. l'art. 348 bis c.p.c., dovendo escludersi che l'appellato potesse dolersi della mancata formulazione del giudizio prognostico di non probabile fondatezza dell'impugnazione, potendo contestare solo le ragioni che avevano condotto all'accoglimento del gravame.

Nessuna contestazione può muoversi alla pronuncia riguardo alla correttezza della dichiarazione di incompetenza, atteso che, come si evince dalla sentenza del tribunale, la relativa statuizione non era stata oggetto di appello incidentale da parte del ricorrente ed era ormai divenuta definitiva ed è - di conseguenza privo di rilievo anche l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel considerare - ai fini della competenza per valore - non l'importo ingiunto, ma l'ammontare delle somme precettate (capitale più interessi di mora).

Quanto all'onere, da parte dell'ingiunto, di proporre opposizione a precetto, legittimamente il Tamburrini, proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c., aveva inteso contestare non la correttezza del precetto e il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, ma la competenza del giudice del monitorio e la validità dell'ingiunzione, in modo da evitare la stessa formazione del titolo esecutivo, potendo invece sollevare, con l'opposizione a precetto, solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo di condanna o vizi propri del precetto stesso (Cass. 3667/2013; Cass. 3277/2015; Cass. 29786/2017; Cass.3716/2020).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7215/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Cervia, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]eINI MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Alfonsine, via Reale n. 76. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1285/2018, depositata in data 20.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.9.2019 da! [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Lugo, avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2017, emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di corrispettivi contrattuali. Ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, instando, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda monitoria. Si è costituito l'opposto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione di pagamento. All'esito, il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha concesso alle parti termine per la riassunzione della causa dinanzi al tribunale di Ravenna, compensando le spese processuali. La pronuncia è stata appellata dal Tamburrini, dolendosi della mancata revoca del decreto ingiuntivo e della mancata attribuzione delle spese di primo grado. Con sentenza n. 1285/2018, il Tribunale di Ravenna ha parzialmente riformato la decisione, ritenendo che il giudice di pace, essendosi dichiarato incompetente, dovesse esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente, risultato soccombente, essendo irrilevante la concessione del termine di riassunzione della causa dinanzi al tribunale. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13415/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata la tardività della memoria illustrativa, che il ricorrente ha depositato il 28.1.2022, senza osservare il termine fissato dall'art. 378 c.p.c. rispetto all'udienza pubblica, tenutasi il 31.1.2022. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.34-50 e 125 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale ritenuto priva di significato la fissazione del termine di riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente dalla sentenza di primo grado, pervenendo ad escludere che processo proseguisse dinanzi al tribunale e a pregiudicare gli effetti favorevoli della translatio iudicii. La declaratoria di incompetenza per valore aveva determinato l'automatica caducazione dell'ingiunzione, pur in assenza di pronuncia espressa, che il giudizio riassunto aveva ad oggetto non il provvedimento monitorio, ma la domanda originariamente proposta dal creditore. In ogni caso l'errore del giudice, consistente nel non aver espressamente revocato l'ingiunzione, non poteva ricadere sul ricorrente. Il motivo è infondato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando l'erroneità della compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore, e la mancata revoca dell'ingiunzione di pagamento. Il tribunale, accogliendo parzialmente l'appello, ha ritenuto che il giudice di pace dovesse esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza. In effetti, (a richiesta di una pronuncia espressa di revoca dell'ingiunzione era stata occasionata dal fatto che il Carapia aveva portato ad esecuzione il decreto, nonostante l'intervenuta declaratoria di incompetenza del giudice di pace (cfr. controricorso, pag. 7). Non vi è dubbio che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili sia stata rivolta ad un giudice che non è competente ai sensi dell'art. 637 c.p.c., deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale) contro il debitore opponente (attore in senso formale, ma sostanzialmente convenuto), in modo da consentire la translatio iudicii e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda di pagamento proposta in via monitoria (Cass. 10981/2003; Cass. 1651/2005; Cass.26076/2005; Cass. 15532/2011). Essendo la pronuncia di invalidità - "rectius" di inefficacia - del decreto, conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia d'incompetenza del giudice che lo ha emesso (Cass. 20935/2016; Cass. 1372/2016; Cass. 22297/2016; Cass. 13426/2020), ne consegue che, nella declaratoria d'incompetenza del giudice dell'opposizione è espressa, sia pure implicitamente, una statuizione di invalidità del decreto. Pertanto, ciò che trasmigra al giudice dichiarato competente, non è più - propriamente - una causa di opposizione (ad un decreto che più non esiste), ma una causa che dovrà svolgersi "secondo le norme del procedimento ordinario" (art. 645 comma 2 c.p.c.). Ciò posto, non si ravvisa - tuttavia - nella pronuncia impugnata alcuna statuizione (neppure implicita) volta a negare la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, neppure per aver il tribunale dichiarato priva di significato la concessione del termine di riassunzione (cfr. sentenza, pag. 3), argomentazione che è chiaramente riferita al fatto che tale concessione non poteva far venire meno la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo con provvedimento espresso (cfr. 3). Non appaiono quindi pregiudicati dalla decisione né la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice ad quem (giudizio che, anzi, il Carapia ha dichiarato di aver tempestivamente riassunto: cfr. ricorso, pag. 2), né i meccanismi attraverso cui si attua la translatio iudicii. L'impossibilità di imputare al ricorrente l'errore del primo giudice, consistito nel non aver disposto la revoca dell'ingiunzione, è - invece - irrilevante, potendo incidere solo sulla regolazione delle spese del giudizio di secondo grado, all'esito del quale il Carapia è però risultato soccombente (stante l'accoglimento dell'impugnazione sulla compensazione delle spese di primo grado disposta dal giudice di pace), sicché legittimamente il tribunale ha posto a carico del ricorrente gli oneri di entrambi i gradi di causa. 3. Il secondo motivo denuncia - letteralmente - la violazione del diritto di ripartizione della soccombenza e delle spese processuali, asserendo che, essendo la riassunzione null'altro che la prosecuzione del giudizio di opposizione instaurato dinanzi al giudice di pace, le spese processuali dovevano essere regolate dal giudice ad quem, tenuto a considerare solo l'esito finale della causa. Il motivo è infondato. L'art. 91 c.p.c. statuisce che la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisca il processo pendente dinanzi a sé. Tale statuizione prescinde dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda ad un giudice incompetente (Cass. 23727/2015; Cass.11764/2016; Cass. 17187/2019). Correttamente il tribunale, investito del gravame sulla decisione di primo grado, ha pronunciato sulle spese di primo grado: la sentenza di incompetenza aveva definito la fase processuale introdotta con l'atto di opposizione ed era riconducibile nel novero delle statuizioni che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., legittimano la regolazione delle spese (Cass. 3122/2017; Cass. 7010/2017; Cass. 23727/2015; Cass.1191/2012). Era irrilevante che l'opposto avesse aderito all'eccezione di incompetenza: l'art. 38, comma 2, c.p.c. può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 11764/2016; Cass. 17187/2019). 4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per aver la sentenza ritenuto ammissibile l'appello, benché l'impugnazione non avesse una probabilità di accoglimento, tanto più in pendenza del termine di riassunzione della causa, e nonostante che il gravame sollevasse motivi privi dei requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c.. Si assume inoltre che il valore della domanda era inferiore ad € 5000,00, rientrando nella competenza del giudice di pace adito, il quale, incorrendo in un errore materiale, aveva tenuto conto di quanto richiesto a titolo di interessi di mora, che però il ricorrente si era limitato a precettare. Le conseguenze di tale errore non potevano ricadere sull'opponente, tanto più che l'eventuale superamento della competenza per valore poteva essere rilevata già in fase monitoria e condurre al rigetto del ricorso. Poiché l'importo eccedente la competenza del giudice adito non era oggetto del provvedimento monitorio, ma solo del successivo precetto, l'ingiunto doveva proporre non l'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma l'opposizione a precetto, in mancanza della quale l'ingiunzione era stata vai/data. Il motivo è infondato. Riguardo all'ammissibilità dell'appello - ai sensi degli artt. 342 c.p.c. - la censura, oltre che formulata in termini del tutto apodittici, è confutata dal fatto che - come si evince anche dal contenuto dei motivi di appello riprodotti nella sentenza impugnata - le questioni devolute al tribunale vertevano sull'erroneità della pronuncia di compensazione delle spese, sulla mancata revoca del decreto a seguito della pronuncia di incompetenza e sull'assegnazione del termine di riassunzione, sollevando questioni che - benché dedotte in modo sintetico - individuavano con precisione le ragioni di doglianza, ponendo l'appellato in condizione di puntualmente replicare alle singole contestazioni. L'accoglimento dell'appello implicava l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. l'art. 348 bis c.p.c., dovendo escludersi che l'appellato potesse dolersi della mancata formulazione del giudizio prognostico di non probabile fondatezza dell'impugnazione, potendo contestare solo le ragioni che avevano condotto all'accoglimento del gravame. Nessuna contestazione può muoversi alla pronuncia riguardo alla correttezza della dichiarazione di incompetenza, atteso che, come si evince dalla sentenza del tribunale, la relativa statuizione non era stata oggetto di appello incidentale da parte del ricorrente ed era ormai divenuta definitiva ed è - di conseguenza privo di rilievo anche l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel considerare - ai fini della competenza per valore - non l'importo ingiunto, ma l'ammontare delle somme precettate (capitale più interessi di mora). Quanto all'onere, da parte dell'ingiunto, di proporre opposizione a precetto, legittimamente il Tamburrini, proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c., aveva inteso contestare non la correttezza del precetto e il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, ma la competenza del giudice del monitorio e la validità dell'ingiunzione, in modo da evitare la stessa formazione del titolo esecutivo, potendo invece sollevare, con l'opposizione a precetto, solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo di condanna o vizi propri del precetto stesso (Cass. 3667/2013; Cass. 3277/2015; Cass. 29786/2017; Cass.3716/2020). Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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