CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19908/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso il decreto del Giudie di pace di Venezia depositato il 17 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto emesso dal Giudice di paceF i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19908/2021 Numero sezionale 4615/2022 Numero di raccolta generale 16814/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 di Venezia il 17 ottobre 2019, avente ad oggetto la convalida del provvedi- mento emesso il 14 ottobre 2019, con cui il Questore di Venezia, a seguito dell'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, ha disposto nei suoi con- fronti, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di presentazione presso la Questura nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00; che il Ministero dell'interno e la Prefettura di Venezia non hanno svolto attività difensiva. Considerato che nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione deve ritenersi correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Mi- nistero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legit- timazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. VI, 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. I, 4/06/2021, n. 15647; 30/10/2018, n. 27692); che l'impugnazione è peraltro inammissibile, in quanto tardiva; che nel procedimento di convalida delle misure alternative al tratteni- mento presso il centro di permanenza per i rimpatri, disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'impugnazione del decreto di convalida o di proroga emesso dal giudice di pace ai sensi rispettivamente dei commi quarto e quinto di tale disposizione è qualificata dal comma sesto come ricorso per cassazione, e deve ritenersi pertanto assoggettata alle regole generali dettate dal codice di rito, ivi compreso, in mancanza di un'espressa deroga, l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che il decorso del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato comporta la decadenza dall'impugnazione, che si verifica, ai sensi della me- desima disposizione, indipendentemente dalla notificazione della decisione (cfr. in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, Cass., Sez. I, 2/12/2015, n. 26272; Cass., Sez. VI, 24/ 12/2014, n. 22726); 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19908/2021 Numero sezionale 4615/2022 Numero di raccolta generale 16814/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 che nella specie l'impugnazione è stata proposta con ricorso notificato il 28 giugno 2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del decreto di convalida, effettuato il 17 ottobre 2019, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il ri- spetto del termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che, in quanto effettuata il 29 aprile 2021, la notificazione del provvedimento impugnato ha avuto luogo anch'essa dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 cit. (verificatasi il 22 giugno 2020, avuto riguardo alla sospensione prevista dall'art. 83, comma secondo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e prorogata dall'art. 36, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40), e quindi successivamente al passaggio in giudicato del decreto di convalida; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione degli intimati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .