CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( KENIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 14 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta semplice e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi dei due imputati, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in particolare, l'argomento relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art.45 cod. pen. poggia su un presupposto fattuale (l'estromissione degli imputati dalla gestione della società) che la corte d'Appello ha ritenuto, con ragionamento non illogico, indimostrato; - che il secondo e il terzo motivo con i quali si censura il difetto di motivazione con riferimento, da un lato, alla mancata riduzione della pena nel massimo consentito per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e, dall'altro, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati e non consentiti in sede in sede di legittimità, in quanto si limitano a prospettare una rivalutazione dei fatti che la Corte territoriale ha già vagliato supportando la propria decisione con adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec