Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 14639/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di venti litri di gasolio, asportandoli da un autocarro parcheggiato, utilizzando un tubo di plastica flessibile.

Formula due motiv, intrinsecamente connessi, con cui si duole della falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna appellata, nonostante la sussistenza del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, come emergente dalle prove raccolte.

Ricorda che in sede di spontanee dichiarazioni, rese in udienza, Mortara avesse spiegato di essersi recato al distributore di carburante di Bardonecchia per riempire una tanica di gasolio, da utilizzare con l'escavatore nei pressi di Oulx e di essersi fermato, per necessità fisiologiche in un piazzale diverso da quello in cui il teste Tournoud aveva notato un individuo asportare carburante dal serbatoio di un camion.

Assume che, in modo del tutto incoerente, la Corte ha ritenuto di attribuire alle dichiarazioni di Mortara valore confessorio, giungendo sinanco a ritenere 'cosa trafugata la tanica di gasolio restituita alla società proprietaria del camion.

Parimenti gratuita è l'affermazione della Corte in ordine alla corrispondenza fra l'imputato e la descrizione della persona osservata da Tournoud, fondata solo sulla circostanza dell'essere quest'ultima 'sulla sessantina e con i capelli bianchi', caratteristiche apprezzate direttamente dalla Corte, ciò implicando che chiunque sia incanutito può essere identificato come autore del reato.

Lamenta l'assenza di indizi gravi precisi e concordanti e l'assoluta carenza della motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità.

Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presi/lente Maura N rdin [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di venti litri di gasolio, asportandoli da un autocarro parcheggiato, utilizzando un tubo di plastica flessibile. Formula due motiv, intrinsecamente connessi, con cui si duole della falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna appellata, nonostante la sussistenza del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, come emergente dalle prove raccolte. Ricorda che in sede di spontanee dichiarazioni, rese in udienza, Mortara avesse spiegato di essersi recato al distributore di carburante di Bardonecchia per riempire una tanica di gasolio, da utilizzare con l'escavatore nei pressi di Oulx e di essersi fermato, per necessità fisiologiche in un piazzale diverso da quello in cui il teste Tournoud aveva notato un individuo asportare carburante dal serbatoio di un camion. Assume che, in modo del tutto incoerente, la Corte ha ritenuto di attribuire alle dichiarazioni di Mortara valore confessorio, giungendo sinanco a ritenere 'cosa trafugata la tanica di gasolio restituita alla società proprietaria del camion. Parimenti gratuita è l'affermazione della Corte in ordine alla corrispondenza fra l'imputato e la descrizione della persona osservata da Tournoud, fondata solo sulla circostanza dell'essere quest'ultima 'sulla sessantina e con i capelli bianchi', caratteristiche apprezzate direttamente dalla Corte, ciò implicando che chiunque sia incanutito può essere identificato come autore del reato. Lamenta l'assenza di indizi gravi precisi e concordanti e l'assoluta carenza della motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presi/lente Maura N rdin [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris