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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02326/2023

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 31273 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31273del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A31 G843SW) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocatoSimona [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B18 H501G) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8420/2020, pubblicatain data 10 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando un estratto di ruolo avente ad oggetto crediti di [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, unitamente alla relativa precedente cartella di pagamento.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile (in quanto tar- diva) dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado, ma sulla base di diversa motivazione, rilevando cioè il difetto di interesse ad agire dell’opponente.

Ricorre il Marrucci, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 112, 615 c.p.c. , art. 2948 e ss., 2967 c.c. 7 D.Lgs. 15/11in relazione all’art. 360, n. 3».

Il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere escluso il suo interesse ad agire in opposizione all’esecuzione (giudizio di opposizione instaurato nel 2017) deducendo la prescrizione del credito portato da una cartella di pagamento non opposta e, anzi, a dire dello stesso opponente, mai notificata, risalente a diversi anni prima (precisamente al 2009), in mancanza di un procedimento di esecuzione forzata a mezzo ruolo iniziato, in atto o, almeno, minacciato mediante intimazione di pagamento, dall’agente della riscossione. 2.Il ricorso è infondato, sulla base delle precisazioni ed inte- grazioni che seguono, risultando senz’altro conforme a diritto Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 la decisione finale del tribunale, con la quale è stato dichiarato il difetto di interesse del ricorrente ad agire in opposizione all’esecuzione. 3.C on l’art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 20 21 n. 146 , inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis , il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la car- tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». 4.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 –02).

Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante depositodi documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 5.Nella specie, non risulta allegata in modo specifico dal ricor- rente (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella pre- sente fattispecie.

Nella memoria depositata (in modalità telematica) ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., lo stesso ricorrente ha in verità dichia- rato di depositare documentazione fiscale « a comprova della sussistenza, in capo alla medesima (parte), dell’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in linea con l’art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/73, (come innovato dal D.L. 146/21)», ma in realtà la suddetta documentazione non risulta allegata a tale memoria telematica e, tanto meno, risulta prodotta, come sarebbe stato necessario, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 372 c.p.c. 6.Nella medesima memoria depositata in modalità telematica ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il ricorrente sostiene, altresì, che sulla questione dell’interesse ad agire si sarebbe in realtà Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 formato un giudicato implicito, «dal momento che la questione della impugnabilità del ruolo è stata oggetto di discussione tra le parti e risolta definitivamente», ma tale assunto risulta del tutto destituito di fondamento, dal momento che è proprio la decisione impugnata ad avere escluso la sussistenza dell’inte- resse ad agire del ricorrente e, d’altra parte, non solo non ri- sulta avanzato alcun motivo di ricorso per censurare nella pre- sente sede l’eventuale violazione, da parte del giudice di se- condo grado, di un precedente giudicato interno già determina- tosi in proposito, ma neanche è specificamente richiamato il contenuto degli atti processuali dai quali si possa evincere che la questione dell’interesse ad agire era stata controversa tra le parti e già decisa in primo grado in senso favorevole al ricor- rente, senza che in proposito fosse stato proposto appello. 7.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 31273 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31273del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A31 G843SW) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocatoSimona [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B18 H501G) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8420/2020, pubblicatain data 10 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando un estratto di ruolo avente ad oggetto crediti di [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, unitamente alla relativa precedente cartella di pagamento. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile (in quanto tar- diva) dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado, ma sulla base di diversa motivazione, rilevando cioè il difetto di interesse ad agire dell’opponente. Ricorre il Marrucci, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 112, 615 c.p.c. , art. 2948 e ss., 2967 c.c. 7 D.Lgs. 15/11in relazione all’art. 360, n. 3». Il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere escluso il suo interesse ad agire in opposizione all’esecuzione (giudizio di opposizione instaurato nel 2017) deducendo la prescrizione del credito portato da una cartella di pagamento non opposta e, anzi, a dire dello stesso opponente, mai notificata, risalente a diversi anni prima (precisamente al 2009), in mancanza di un procedimento di esecuzione forzata a mezzo ruolo iniziato, in atto o, almeno, minacciato mediante intimazione di pagamento, dall’agente della riscossione. 2.Il ricorso è infondato, sulla base delle precisazioni ed inte- grazioni che seguono, risultando senz’altro conforme a diritto Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 la decisione finale del tribunale, con la quale è stato dichiarato il difetto di interesse del ricorrente ad agire in opposizione all’esecuzione. 3.C on l’art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 20 21 n. 146 , inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis , il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la car- tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». 4.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante depositodi documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 5.Nella specie, non risulta allegata in modo specifico dal ricor- rente (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella pre- sente fattispecie. Nella memoria depositata (in modalità telematica) ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., lo stesso ricorrente ha in verità dichia- rato di depositare documentazione fiscale « a comprova della sussistenza, in capo alla medesima (parte), dell’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in linea con l’art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/73, (come innovato dal D.L. 146/21)», ma in realtà la suddetta documentazione non risulta allegata a tale memoria telematica e, tanto meno, risulta prodotta, come sarebbe stato necessario, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 372 c.p.c. 6.Nella medesima memoria depositata in modalità telematica ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il ricorrente sostiene, altresì, che sulla questione dell’interesse ad agire si sarebbe in realtà Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 formato un giudicato implicito, «dal momento che la questione della impugnabilità del ruolo è stata oggetto di discussione tra le parti e risolta definitivamente», ma tale assunto risulta del tutto destituito di fondamento, dal momento che è proprio la decisione impugnata ad avere escluso la sussistenza dell’inte- resse ad agire del ricorrente e, d’altra parte, non solo non ri- sulta avanzato alcun motivo di ricorso per censurare nella pre- sente sede l’eventuale violazione, da parte del giudice di se- condo grado, di un precedente giudicato interno già determina- tosi in proposito, ma neanche è specificamente richiamato il contenuto degli atti processuali dai quali si possa evincere che la questione dell’interesse ad agire era stata controversa tra le parti e già decisa in primo grado in senso favorevole al ricor- rente, senza che in proposito fosse stato proposto appello. 7.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 31273/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei
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