CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 25 gennaio 2021 la Corte di Appello di Ancona ebbe a confermare la sentenza con cui il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 3 ottobre 2017, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (alias Mario), per il re ato di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi associato con la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] (alias Francesco) (per i quali si è proceduto separatamente) al fine di commettere una serie indeterminata di reati fiscali svolgendo all'interno del sodalizio compiti di di- rezione ed organizzazione, nonché di una pluralità di reati fine, commessi in veste di amministratore di fatto, in concorso con rispettivi amministratori di diritto, di ditte individuali, reati consistiti in omesse dichiarazioni relative alle imposte dei redditi. e sul valore aggiunto ex art. 5 d. d.lgs. 74/2000, sottrazione o distruzione di scritture contabili ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo, e sot- trazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 dello stesso decreto, riducendo tuttavia la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio dal Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] a due anni e sei mesi di reclusione. Sul ricorso per Cassazione proposto dall'imputato a mezzo del proprio difen- sore, la Terza Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza 20233 del 17 di- cembre 2021, dep. 2022, dichiarato definitivo l'accertamento per i reati residui, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen.trinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Pronunciando in sede di rinvio la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 13 novembre 2023, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. irideterminal$01 pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen,i la violazione del principio di diritto enucleato dal precedente giudice di legittimità in relazione alla sussi- stenza del pactum sceleris. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di confermare la sussistenza del reato associativo ritenendo lo stesso ascrivibile alle condotte della moglie e del fratello dell'imputato. Si lamenta che siano stati utilizzati dalla Corte perugina i medesimi elementi fattuali e probatori già identificati come insufficienti dalla Corte di cassazione senza che sia intervenuta alcuna ulteriore attività istruttoria neiSsia stato svolto un nuovo esame del materiale probatorio agli atti dal quale possa dirsi emerso un quadro probatorio diverso rispetto a quello già esaminato dal precedente giudice d'ap- pello. Ci si duole, nello specifico, che sia stata posta alla base della ritenuta condotta associativa della moglie dell'imputato la medesima autonomia dimostrata dalla donna nel compiere le operazioni bancarie sui conti correnti delle società di cui possedeva apposita delega <che il giudice di legittimità aveva ritenuto insufficiente. Il ricorrente richiama gli accertamenti della Guardia di Finanza riepilogati nella nota del 2 dicembre 2015, di cui riporta uno stralcio, evidenziando come dagli stessi, cui tanta valenza probatoria è stata attribuita anche dal giudice di primo grado, emerga una gestione unitaria delle società da parte di di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna collaborazione esterna, e come la moglie e il frateflo vengano descritti come meri strumenti di cui disponeva l'imputato. Si lamenta che il giudice del rinvio, anziché ampliare l'attività istruttoria o comunque far emergere dal nuovo esame concreti elementi fattuali ed ulteriori a sostegno dell'asserita colpevolezza dell'imputato, si sia limitato a ribadire i concetti già espressi dal precedente giudice d'appello ampliandone meramente l'esposi- zione. Ci si duole che la sentenza impugnata non delinei in alcun modo in che cosa si sia manifestata la condotta partecipatíva all'ipotetica associazione del fratello dell'imputato, senza tenere peraltro conto che nei confronti del fratello e della moglie dell'imputato il procedimento di primo grado è tuttora pendente. L'esistenza dell'associazione, pertanto, non risulterebbe provata, in quanto non sono stati enucleati elementi per affermare la prova della effettiva operatività di almeno tre soggetti. Si contestano le affermazioni della sentenza impugnata laddove fonderebbe su una buona conoscenza della lingua italiana da parte della moglie dell'imputato l'autonomia gestionale delle finanze da parte della stessa. Al contrario, viene ribadito che la donna aveva una capacità minima di com- prensione della lingua italiana e che le contestate operazioni bancarie interveni- vano sotto stretta direttiva e raccomandazione del marito. Il solo fatto che l'impu- tato non accompagnasse la moglie in banca, diversamente da quanto opina la Corte perugina, per il ricorrente non prova la capacità della donna di agire auto- nomamente nella gestione del danaro. Il quadro sin qui descritto, pertanto, non implicherebbe un'adesione sogget- tiva della donna al progetto associativo, né tantomeno potrebbe dirsi provata l'ef- fettiva partecipazione ai profitti dei reati. Sottolinea il ricorrente che tale tesi risulterebbe avvalorata dalla peculiare struttura familiare cinese che, seppure non impedisce la libera determinazione delle mogli, si basa su una visione "telescopica" della famiglia. Una moglie cinese in territorio straniero, non integrata nel tessuto sociale, incapace di comprendere la realtà delle cose che la circondano, non condividendo la stessa cultura e la stessa lingua, secondo la tesi proposta in ricorso, si trova costretta, limitata ad agire solo se guidata dal marito e da esso istruita in merito. La tesi ribadita è che la donna, così come il fratello dell'imputato, non ha partecipato al profitto dell'asserita associazione per delinquere. Tale elemento si assume non essere stato provato in primo grado né tanto- meno in appello, ma sarebbe stato meramente presunto dal legame familiare in- tercorso tra i soggetti coinvolti. Si ribadisce la tesi che la moglie dell'imputato non lavorava all'interno delle ditte, non era resa partecipe, per stessa ammissione del marito, delle sue scelte aziendali e non poteva di certo comprendere l'impiego del denaro prelevato o le finalità alle quali sarebbe stato destinato. La stessa poneva in essere meccanica- mente le mansioni che le venivano impartie senza poter fare domande. Lo stesso dicasi per il fratello che aveva dismesso un'attività propria per operare alle dipen- denze dell'imputato. I reati in contestazione passati in giudicato sarebbero, al più, posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con un possibile concorso di per- sone nel reato continuato, ma non certamente inquadrabili in ambito associativo. Il ricorrente chiede, pertanto ; l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 9/10/24 è stata presentata memoria difensiva nell'interesse del ricorrente a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito sui motivi del ricorso, ulteriormente illustrandoli. Le parti hanno concluso alla pubblica udienza partecipata così come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come ricorda la sentenza impugnata, l'esame degli atti di indagine, a cui i giudici di merito avevano avuto accesso avendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiesto di essere giudicato a mezzo rito abbreviato (dichiarazioni di soggetti aventi ruoli dif- ferenti nella vicenda, relazioni della Guardia di Finanza e movimentazioni bancarie) permetteva di comprendere come l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], alias "Mario", nell'arco temporale dall'anno 2011 al 2014, avesse amministrato una serie di ditte indivi- duali, tutte operanti nel settore dell'abbigliamento, rispetto alle quali aveva sia il controllo gestionale dell'apparato imprenditoriale che amministrativo, oltre che contabile, realizzate ad hoc al fine di evadere le imposte mediante un sistema di turn over aziendale, di norma biennale. In sostanza l'imputato, circa ogni due anni, costituiva formalmente una nuova ditta individuale che continuava ad operare nel medesimo luogo, con i medesimi macchinari e con il medesimo personale, nominando come formale titolare, di volta in volta, uno dei suoi dipendenti che continuava a svolgere materialmente il lavoro manuale a cui era preposto e che aveva fino a quel momento svolto, tanto che ripetitive risultavano sia le modalità di gestione che le modalità di turnazione, come pacificamente ricostruito sia dalle univoche dichiarazioni dei dipendenti che dei fornitori ed anche dei soggetti incaricatiO'a-elaborazione delle buste paga oltre ) che del responsabile della contabilità. Veniva operato anche il trasferimento alle nuove ditte individuali, di volta in volta costituite, degli obblighi tributatt e previ- denziali, costantemente elusi, e ciò ha portato prima alla contestazione e poi all'ac- certamento di numerosi reati in materia tributari''ai titolari formali e sostanziali delle ditte individuali. La continua creazione delle nuove ditte individuali era finalizzata ad evitare possibili accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempre più probabili con il passare del tempo, con conseguente evasione di imposte e di contributi per centinaia di migliaia di euro. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno sottolineato, inoltre, come la moglie ed il fratello dell'imputato (soggetti separatamente giudicati) avevano la delega ad operare sui conti correnti bancari delle ditte di anno in anno "create". 3. In premessa va rilevato che il ricorso insiste molto sulla mancanza da parte del giudice del rinvio di ulteriori accertamenti istruttori, sul rilievo che alla luce del decisum nel precedente giudice di legittimità non si sarebbe potuto decidere scru- tinando il medesimo materiale probatorio già acquisito agli atti. Si tratta con tutta evidenza di una tesi non fondata in quanto il precedente giudice di legittimità aveva riscontrato nella pronuncia della Corte d'appello di An- cona un deficit motivazionale, ma non un deficit di prova (valutazione che, peral- tro, non competeva al giudice di legittimità) per quel che concerne il ruolo della moglie dell'odierno ricorrente, ritenuto espressivo della sua partecipazione al so- dalizio criminoso contestato al capo a dell'imputazione. La Corte d'Appello di Ancona aveva ritenuto tale ruolo, come si legge a pagina 9 della sentenza della Corte d'appello del 2021i con una motivazione alquanto sbri- gativa, così confutando le argomentazioni difensive, che poi sono le medesime riproposte anche in questa sede: «Questa prospettazione appare chiaramente in- fondata, dal momento che gli elementi valorizzati in sentenza e che si richiamano, et_4,~1LA c, i- Li-1.47/é,„( L ~alle ripetitive modalità di una indeterminata~ di illeciti fiscali del medesimo genere ed aventi ad oggetto la medesima attività imprenditoriale, evi- denziano la indispensabile partecipazione della moglie dell'imputato, : 2A1(,g-ui pre- tesa esclusione deriverebbe l'assunto di insussistenza del rato associativo per di- fetto del numero minimo dei partecipi. Le condotte appaiono poste in essere in piena adesione rispetto al ruolo impartito alla donna, sulla base degli elementi valorizzati in sentenza (il fatto che il marito non la accompagnava in banca, che la stessa svolgeva moltissime operazioni e che si trincerava dietro problemi di lingua quando le veniva chiesto conto dell'effettività e della natura delle operazioni dai bancari, al cospetto dei quali denotava una certa "padronanza" nell'agire), che non possono essere messi in discussione dal preteso riferimento alla "cultura cinese" quale elemento che impedirebbe, pare di capire, la libera determinazione delle donne o delle mogli». A fronte di quella motivazione, il precedente giudice di legittimità aveva rile- vato che: «...non emergono dalla sentenza impugnata gli elementi necessari a configurare la sussistenza della consorteria criminosa in relazione alla presenza al suo interno della moglie dell'imputato. La circostanza che costei fosse delegata ad operare su due dei conti correnti formalmente facenti capo alle ditte apposita- mente costituite dal marito con la funzione di evadere il fisco e di fatto,udallo stesso amministrate, non può ritenersi sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte di costei del disegno complessivo perseguito dall'imputato, né tanto meno di essere parte di un consesso associativo finalizzato anche attraverso il suo stabile contributo all'attuazione del programma delinquenziale, costituito dal sistema di turn over aziendale attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], univocamente riconosciuto come il dominus delle varie ditte che apriva e chiudeva nel giro di qualche mese senza presentare le dichiarazioni relative alle imposte su redditi e sul valore ag- giunto, operava come imprenditore nel settore dell'abbigliamento evadendo siste- maticamente le imposte. Ed invero la funzione di delegata ad operare sui due suddettb-cerrrenti non esclude affatto che la donna fosse una mera esecutrice delle direttive impartitele dal marito, come sostiene la difesa. né in ogni caso tale con- dotta, di per sé non esaustiva di un'autonoma attività di gestione della singola azienda, può ritenersi bastevole a dimostrare né un pactum sceleris sul piano ma- teriale, nè l'affectio societatis che deve necessariamente caratterizzare sul piano soggettivo il vincolo di appartenenza ad un'organizzazione criminale, mancando, del resto, ancora più a monte la dimostrazione della consorteria criminosa, in di- fetto di elementi che consentano di ravvisare, al di là della pianificazione perse- guita dall'imputato attraverso la riproduzione del medesimo schema - ovverosia la costituzione di una ditta formalmente intestata a terzi attraverso la quale operare sul mercato e a distanza di qualche mese la sua chiusura — tanto l'esistenza di una struttura, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione cri- minosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, quanto di un vincolo associativo essenzialmente stabile fra almeno tre persone legate da un comune fine criminoso con la reciproca disponibilità con gli altri partecipanti nello svolgimento dell'attività programmata. In definitiva sono proprio tali fattori, ovverosia l'esistenza di una struttura organizzativa, la predisposizione dei mezzi necessari al raggiungimento dello scopo e la consapevolezza dell'illiceità del programma criminoso da parte dei sin- goli partecipi a costituire, di norma, gli indizi esteriori del vincolo associativo che comunque non risulta integrato, stando a quanto emerge dalla sentenza impu- gnata, da nessun altro elemento, di natura diversa, volto a configurare la fattispe- cie delittuosa. Né la circostanza che si tratti nel caso di specie dei componenti di una stessa famiglia può ritenersi sufficiente alla costituzione del pactum sceleris, essendo necessario un quid pluris rispetto alla vicendevole assistenza che natural- mente connota i rapporti tra i suoi membri, ovverosia uno schema organizzativo di tipo associativo che trascenda la semplice aggregazione familiare. Come, infatti, già affermato da questa Corte, in tal caso in tanto è configurabile la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere in quanto i componenti di una stessa famiglia non si limiténo alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione domestica, ma realizzàno, nell'ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 21606 del 18/02/2009 - dep. 25/05/2009, Radulovic, Rv. 244449). Tale peculiare atteggiarsi del "pactum sceleris" distingue più in generale l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato (anche continuato), ad integrare il quale è invece sufficiente l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale. Distinzione questa che non risulta affatto chiarita dalla sentenza impugnata che, in una quanto mai stringata motivazione, si limita aii sottolineare come la donna si recasse da sola in banca senza essere accompagnata dal marito, che svolgesse molteplici operazioni sui conti correnti per i quali era stata munita di delega e che accampasse problematiche di non padronanza della lingua italiana per sfuggire alle domande postele dai funzionari dell'istituto di credito: atteggiamenti questi che, quand'anche rivelino la sua piena destrezza nell'espletamento della delega impartitale ad operare sui conti, non denotano affatto il perseguimento di una strategia autonoma nella gestione dell'impresa intestataria dei medesimi conti cor- renti, né tantomeno la consapevolezza del più vasto disegno criminoso imbastito dal coniuge, e dunque in ultima analisi del tutto ;nidonei ad evidenziarne il suo ruolo di partecipe al contestato reato associativo, comunque essenziale alla stessa configurabilità del delitto ex art. 416 cod. pen., che richiede quale elemento costi- tutivo la presenza di almeno tre persone». 4. Tenendo conto delle sopra evidenziate coordinate giurisprudenziali offerte dal giudice di legittimità, il giudice del rinvio, così come è avvenuto, ben poteva meglio sviluppare e rimodulare il percorso motivazionale — componendolo in una cornice giurisprudenziale di maggior spessore — e dare conto con esso degli ele- menti che l'hanno indotto a ritenere la donna partecipe del reato associativo senza alcun obbligo di svolgere nuova attività istruttoria. In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito e va qui ribadito — che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ri- corre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'am- bito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valu- tare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibatti- mentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scru- tinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 01). Inoltre, costituisce ius receptum che, nel giudizio di rinvio a seguito di annul- lamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizio- nato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (così Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01 in una fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie). Va sottolineato, peraltro, che siamo di fronte ad un processo celebrato in primo grado con giudizio abbreviato e, pacificamente, nel giudizio abbreviato d'ap- pello le parti sono titolari d: una mera facoltà di sollecitazione del potere di inte- grazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022, Granato, Rv. 282585).E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'i- struttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecita- zione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sinda- cata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni t ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame. 5. Come si anticipava non pare sussistere la lamentata violazione ex articolo 627, comma 3, cod. proc. pen. Quanto alla doglianza secondo cui non sarebbe ben delineata la posizione del fratello dell'imputato, va evidenziato che ciò non era richiesto al giudice del rinvio in quanto, come precisato dal precedente giudice di legittimità nella sentenza 20233/20221 a pag. 3, la posizione del fratello dell'imputato quale partecipe della contestata associazione akdelinquere «non può più cost'tuire oggetto di confuta- zione non risultando che nessuna doglianza al riguardo sia stata mai devoluta dal ricorrente ai giudici del gravame». Il giudizio di rinvio, dunque, per specifica indicazione del giudice di legittimità era focalizzato soltanto sulla moglie dell'imputato e sull'onere motivazionale in relazione alla circostanza che la stessa fosse solo una zoncorrente materiale nei reati posti in essere dal marito ovvero costituisse il terzo e necessario soggetto perché potesse dirsi sussistente il sodalizio criminoso ipotizzato nell'editto accusa- torio. Ebbene, con motivazione logica e congrua corretta in punto di diritto — e che pertanto si sottrae alle censure di legittimità proposte — la Corte perugina dà conto articolatamente di come vi siano plurimi elementi che smentiscono la rico- struzione difensiva secondo cui la moglie dell'imputato fosse molto di più che una mera esecutrice di ordini. La Corte territoriale evidenzia, ad esempio, come il coin- volgimento nelle attività criminosa anche della moglie e del fratello di [OSCURATO:PERSONA] risulti positivamente accertato con riferimento alla ditta individuale di cui era for- male titolare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (capo d della rubrica) alla luce di quanto espo- sto dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA] la quale ha riferito che quando non era presente l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] era il fratello che teneva i rapporti con i clienti perché anche lui parlava italiano e come lo stipendio veniva normalmente consegnato ai dipen- denti dall'imputato, anche se a volte era consegnato anche dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]- hua.Come evidenziato dalla sentenza di primo grado il ruolo principale assunto dal fratello e dalla moglie dell'imputato - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - era in realtà costituito dall'attività da loro svolta presso gli istituti bancari. Per il giudice del rinvio gli accertamenti bancari hanno consentito infatti di delineare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al comune intendimento criminoso; i due, mediante idelega originariamente inserita nei singoli conti cor- i-L. renti che l'imputato aveva — ' presso numerosissimi istituti di credito, erano r, autorizzati ad operare sugli stessi, tanto che ~fici risultano le numerosissime 1,1 operazioni dai due effettuatt' sui rispettivi conti correnti, senza che mai fosse la presenza j.gimputato, come testimoniato dai dipendenti della banca. E nello speci- fico numerosissimi erano stati i prelievi attraverso i quali i due avevano ritirato ingentissime somme di denaro in contanti nel corso degli anni, all'evidente fine di "svuotare" i conti correnti e di far perdere le tracce dei proventi delle attività ri- spetto agli accertamenti del fisco. Gli accertamenti effettuali dalla Guardia di Finanze — prosegue la sentenza impugnata — hanno consentito di verificare come [OSCURATO:PERSONA] fosse delegata ad operare sui.c\c n.1582 e n.1716, accesi presso la filiale di Fano della [OSCURATO:PERSONA]- lare di Ancona; sui c\c n.3999 e n.1764, accesi presso te filiali di Fano e di Fos- sombrone del Monte di Paschi di Siena; sul c\c n.13377, acceso presso la filiale di Fossonnbrone della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche; sul c\c n.90716630 acceso presso [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, come risulta dalla infor- mativa n.193110 del 28/10/20161 oggtri era stato delegato ad operare sul c\c n.1038307931 acceso presso la filiale di Fossombrone della [OSCURATO:PERSONA]; sul c/c n.947 acceso presso la filiale di, Fossombrone della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e risulta soggetto la cui posizione non è neppure oggetto della presente pronuncia in quanto la sua partecipazione ai sodalizio criminoso non è più oggetto di confu- tazione, come rilevato dallo stesso giudice di legittimità. Quanto alle specifiche condotte dall'informativa della Guardia di Finanza del 9/5/2016 risulta come sul c/c della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sul quale era delegata ad operare [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23/7/2014 erano stati prelevati in contanti €.184.900,00; sul c\c della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sul quale era delegato ad operare [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23/7/2014 erano stati prelevati in contanti €240.500,00; sul c\c della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sul quale era delegato ad operare [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23/7/2014, erano stati prelevati in contanti €.181,090,00.Allo stesso modo e con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dall'infor- mativa n.193110 risulta che il medesimo, nel corso dei medesimi anni, aveva com- piuto centinaia di operazioni consistite per la gran parte in prelevamenti in contanti ed a mezzo bonifici per importi pari ad €.170.590,00 e €290.106,00, oltre a giro- conti per ulteriori €.30.000,00 Per la Corte territoriale deve essere ancora sottolineato come la moglie dell'imputato (ed il fratello) operassero autonomamente sui conti correnti che erano intestati ai titolari formali delle ditte individuali, i quali mai si erano recati in banca per operare sui medesimi conti correnti, come riferito dai dipendenti degli istituti di credito. Alla luce degli elementi evidenziati, la Corte perugina dà atto motivatamente di condividere le conclusioni cui sono giunti entrambi i giudici del merito; si tratta infatti di elementi che4dimostrandb la piena consapevolezza della moglie (e del fratello) dell'imputato di operare in un contesto criminoso unitario, ponendo in essere condotte specifiche finalizzate a portare a compmento il comune intendi- mento di evasione fiscale. Viene sottolineata, a tale proposito) la circostanza che, a fronte di svariati e diversi soggetti i quali, di volta in volta, erano formali titolari delle ditte cambiate, il fratello e la moglie dell'imputato operavano su svariati conti correnti sui quali, fin dalla loro apertura, avevano avuto specifica delega ad operare, prelevando ingenti somme del denaro in contanti alfine di farle "sparire" e di evitare la riferi- bilità delle stesse alle singole ditte. Operazioni svo!te solo da tali due soggetti .3é nel corso di anni, senza che mai il "dominus" della vicenda fosse presente così come i titolari delle ditte individuali lche erano i formali intestatari dei conti correnti. Modalità che avevano fatto sorgere sospetti negli stessi impiegati delle banche alla luce delle complessive somme prelevate in contanti. I verbali allegati alla informativa 193110/2016 riporta g) le affermazioni rese da numerosi dipendenti di istituti di credito che hanno dato conto come ci si tro- vasse di fronte a centinaia di operazioni aventi ad oggetto non solo prelevamenti in contanti, di cui sopra si è detto, ma anche accrediti di bonifici e disposizioni di bonifici con causali "stipendio" a favore di diversi connazionali. Con specifico riferimento a Shi 0Juhua i dipendenti delle diverse banche hanno riferito come la donna si muovesse in totale autonomia di iniziativa, come agisse sempre da sola e come comprendeva e parlava la lingua italiana, sottoli- neando la circostanza che la donna fingesse di non comprendere la lingua italiana solo quando l'interlocutore faceva domande per approfondire le informazioni sulle effettiva operatività della ditta intestata a persona diversa, sui motivi dei prelievi in contanti e sulle richieste degli operatori di indicazione nelle causali di "saldo fattura" il numero di fattura cui si riferiva il prelievo di denaro che stava effet- tuando. Con motivazione logica e congrua, la Corte perugina, mostrando di colmare il deficit motivazionale dei colleghi marchigiani, dà atto che ci si trova di fronte a condotte che non possono qualificare la moglie (ed il fratello) dell'imputato quali semplici delegati di [OSCURATO:PERSONA], soggetti ignari e "ignoranti" delle condotte del con- giunto, che agivano su sua disposizione senza rendersi conto dell'effettivo signifi- cato delle operazioni compiute, che non avevano ad oggetto il mero incasso delle rilevanti somme in contanti prelevate dai conti correnti. Si trattava infatti di sog- getti delegati ad occuparsi dell'intero rapporto con gli istituti di credito di ognuna delle ditte individuali che di volta in volta si susseguivano nel tempo. Ciò è risultato alla luce della reiterazione delle condotte protrattesi per anni, delle tipologie delle operazioni, quali i prelievi per centinaia di migliaia di euro senza indicazione di causale, quali le modalità comportamentali che dimostravano l'intendimento di occultare il reale significato delle operazioni afferenti bonifici ef- fettuati al chiaro intento di eludere il fisco, come chiaramente percepito dai dipen- I / denti dei diversi istituti di credito. Ritiene la Corte come tali condotte dimostrino il pieno coinvolgimento nel so- dalizio criminoso nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva uno specifico ruolo a lei esclusivamente riservato che era quello di curare ì rapporti con gli istituti di credito; ruolo che è emerso come infungibile ed espressione di una attribuzione e di un apporto fondamentale e consapevole ai fini del raggiungimento dello scopo del programma criminoso; ruolo mai svolto dai formali titolari delle ditte individuali e mai svolto neppure dal marito e che non trova una logica e alternativa spiega- zione. Logico appare il rilievo che se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l'unico referente condotta criminos4 non si comprende il motivo in forza del quale, per numerosi anni, mai abbia instaurato rapporti personali con gli istituti di credito presso i quali transitava l'intera provvista di denaro delle ditte individuali da lui create, se non alla luce del fatto che tali incombenti costituivano le specifiche mansioni degli altri due associati, nel contempo rimanendo del tutto estranei i formali titolari dei conti correnti. Ruolo che non può certo essere escluso in considerazione dell'appartenenza di tutti e tre gli associati al medesimo contesto familiare; ed infatti "in tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per Io più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (conferente appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 48568//2016).Allo stesso modo se è emerso con chiarezza il ruolo di artefice principale della condotta criminosa in capo al [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio criminoso non può essere escluso alla luce della circostanza che costui fosse padrone della lingua italiana e del mondo imprenditoriale, alla luce del fatto che, come affermato dai testi anche la moglie ed il fratello avevano padronanza della lingua e, come sopra riferito, avevano operato non solo presso tutti gli istituti di credito ma anche, in qualche occasione, sostituito il congiunto in alcune attività direttamente afferenti la con- duzione di una delle ditte individuali. Motivata, pertanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, nel solco dei principi sanciti dalla sentenza rescindente, la conferma da parte dei giudici di ap- pello del giudizio già espresso dal giudice di primo grado in merito alla esistenza del vincolo associativo. 6. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Cort