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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 30975/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso 4930-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2017 R.G.N. 1066/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.r.g. n. 4930/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avendo accertato, ex art. 32 legge n. 183 del 2010, l'intervenuta decadenza dal potere di impugnare il contratto a termine intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368 del 2001.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che alla fattispecie trovasse applicazione il regime della decadenza disciplinato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e che, nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato quando il termine di 180 giorni decorrente dall'impugnazione stragiudiziale era oramai decorso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso.

Successivamente all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata fissata all'udienza odierna per la decisione.

Il Procuratore generale ha concluso - ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.l. 28.10.2020 n. 137 conv. in I. 18.12.2020 n. 176 - per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e si deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la disposizione citata fa riferimento alla nullità del termine apposto al contratto ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs n. 368 del 2001 e non anche all'art. 3 dello stesso decreto.

Sostiene che non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'art. 32 della legge n. 183 del 2010 con il quale è stato introdotto il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto a termine non richiama l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 e specificatamente il caso denunciato di omessa valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 trattandosi di nullità per contrarietà a norma imperativa e di violazione dotata di particolare disvalore in relazione al quale il termine si ha per non apposto ed il contratto è da considerare ab origine a tempo indeterminato e comunque r.g. n. 4930/2018 non potendosi applicare, in mancanza di un regime transitorio, la disciplina dettata in tema di decadenza dal ricordato art. 32.

5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per avere la Corte di merito trascurato di prendere in esame il motivo con il quale era denunciata la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la conseguente nullità del termine apposto al contratto.

6. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

6.1. Va premesso che la ricorrente, che fu assunta con contratto a termine in data 3 aprile 2013 e fino al 28.6.2013 ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs n. 368 del 2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, lo impugnò stragiudizialmente il 27 agosto 2013 nel termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto.

L'azione giudiziaria, invece, fu proposta solo il 29 ottobre 2015, quando il termine di 180 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 della legge n. 183 del 2010 e ss.mm . era oramai decorso.

6.2. Ciò di cui si discute è l'applicabilità del termine di decadenza introdotto dall'art. 32 comma 4 della legge n. 183 del 2010 ad una fattispecie che non è espressamente richiamata dalla norma citata.

In giudizio, infatti, era stata denunciata la nullità del termine apposto al contratto perché, in violazione dell'art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro sarebbe venuto meno all'obbligo, che su di lui incombeva, di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994.

Ai sensi dell'art. 3 lettera d), infatti, è vietata l'apposizione di un termine al contratto in caso di inadempimento di tale obbligo.

6.4. La ragione per la quale si dubita dell'applicabilità della decadenza introdotta dall'art. 32 comma 4 citato è ravvisata dalla ricorrente nel fatto che le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione e che la citata disposizione esplicitamente richiama altre disposizioni del d.lgs. n. 368 del 2001 (gli artt. 1, 2 e 4) ma non anche l'art. 3 che, come detto, sanziona con la nullità il termine apposto al contratto dal datore di lavoro che non abbia effettuato la previa valutazione dei rischi ed è valorizzato il fatto che, quella asseritamente violata, è norma imperativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.r.g. n. 4930/2018

6.5. Tanto premesso rileva il Collegio che il d.lgs. n. 368 del 2001 nei suoi primi quattro articoli regolamenta le modalità con le quali è possibile apporre legittimamente un termine di durata al contratto di lavoro.

6.6. Gli artt. 1, 2 e 4 del citato decreto dispongono, in positivo, quali sono i casi e le modalità con le quali si può procedere ad una legittima apposizione del termine.

6.7. In particolare, l'art. 1 comma 1 individua quale regola generale che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e dispone che il termine, ove apposto, sia privo di effetto qualora non risulti, direttamente o indirettamente, da un atto scritto nel quale siano specificate le dette ragioni (art. 1 comma 2).

L'unica eccezione prevista è quella dei contratti occasionali di durata non superiore a dodici giorni (art. 1 comma 4).

Il comma 3 dell'art. 1, poi, prevede che copia dell'atto scritto debba essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

6.8. Gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo regolamentano, poi, alcune fattispecie tipiche: l'art. 2 reca la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali e precisa quali sono i limiti temporali di durata dei contratti, quali le percentuali di c.d. contingentamento, calibrate sull'organico aziendale, e quali gli obblighi di comunicazione cui il datore di lavoro deve adempiere ai fini di una legittima apposizione del termine.

L'art. 4, invece, regolamenta il caso della proroga del termine già apposto e la subordina in primo luogo al consenso del lavoratore.

Inoltre la autorizza solo per lo svolgimento della stessa attività per la quale il contratto era stato originariamente stipulato e la limita ad un arco temporale complessivo non superiore ai tre anni.

Limita il ricorso alla proroga per una sola volta e pone a carico del datore di lavoro la prova dell'esistenza delle ragioni che la giustificano.

6.9. L'art. 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, invece, ad ulteriore specificazione delle condizioni generali per la legittima apposizione del termine, individua i casi in cui, pur nel ricorso dei requisiti di legittimità già indicati, è comunque vietata l'apposizione del termine al contratto.

Il divieto riguarda la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (lett. a); l'adibizione a mansioni per le quali nei sei mesi precedenti siano stati disposti licenziamenti collettivi (con alcuni specifici correttivi) (lett. b); i contratti stipulati in unità produttive nelle quali operi una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale e per le r.g. n. 4930/2018 mansioni cui si riferisce il contratto a termine (lett. c) ed infine le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (lett. d).

6.10. Si tratta di divieti che si giustificano in ragione della necessità di assicurare particolare protezione alle situazioni di fatto cui si riferiscono: a protezione di diritti fondamentali quali il diritto di sciopero ed il diritto alla salute dei lavoratori; a garanzia di un corretto comportamento dell'impresa che si avvalga, per far fronte a situazioni di crisi, di strumenti che incidono direttamente sul diritto al lavoro e gravano anche sulle casse dello Stato.

6.11. Come affermato da questa Corte con specifico riferimento all'art. 3 lett. d) citato, il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro (cfr. Cass. 02/04/2014 n. 5241 ed anche Cass. 23/08/2019 n. 21863).

6.12. Si tratta di deroghe alla disciplina generale che regola l'apposizione di un termine al contratto di lavoro che, in via ordinaria, deve essere a tempo indeterminato.

6.13. In questa complessiva cornice normativa, allora, gli art. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 rappresentano il quadro generale di disciplina del contratto a termine e regolano i casi e le modalità con le quali i contratti di lavoro a termine devono essere stipulati mentre l'art. 3 individua ulteriori restrizioni o, più correttamente, i divieti.

6.14. Rileva allora il Collegio che non vi è alcuna ragione per escludere dalla procedimentalizzazione dell'impugnativa, cadenzata da rigorosi termini posti a pena di decadenza, introdotta per i licenziamenti introdotta con l'art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, ed estesa ai contratti a termine con il successivo comma 4.

6.15. La circostanza che per l'applicazione della decadenza si sia fatto riferimento ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, non esclude che la disposizione trovi applicazione anche per tutti quei contratti che pur astrattamente conformi alle regole dettate in generale per la legittima r.g. n. 4930/2018 apposizione del termine siano tuttavia illegittimi perché violino uno dei divieti dettati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo.

6.16. E' vero, e va qui confermato, che le disposizioni che stabiliscono una decadenza (qual è l'art. 32 della legge n. 183 del 2010) sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica (Cass. 28/10/2021 n. 30490).

6.17. Si è ritenuto infatti che la disposizione citata non trovi applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (cfr. Cass. 17/12/2021 n.40652 ed anche Cass. 28/10/2021 30490 per l'accertamento del rapporto di lavoro in capo al committente per l'appalto di manodopera ed ancora in tema di appalto Cass. 25/05/2017 n. 13179; Cass.31/03/2021 n. 8964 con riguardo al contratto di agenzia o alle cessioni di contratto di lavoro intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 2010 come stabilito da Cass. 09/03/2020 n. 6649 a fronte di una interpretazione letterale e sistematica della norma).

6.18. Tuttavia, ad avviso del Collegio, diverso è il caso in esame in cui si discute sempre di impugnazione di termine illegittimamente apposto al contratto qualunque ne sia la ragione.

6.19. Non sarebbe coerente con la ratio dell'art. 32 comma 4 d.lgs. n. 183 del 2010, che è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, un'interpretazione che escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia.

6.18. Interpretando la norma nel senso proposto, di escludere la necessità di impugnare il termine apposto al contratto - nei tempi e con le cadenze e modalità fissate dalla norma - nel caso in cui la nullità derivi dalla violazione dei divieti elencati nell'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 rispetto al caso in cui ad esempio si denunci invece l' insussistenza delle ragioni tecnico produttive, organizzative o sostitutive poste a fondamento della clausola limitativa della durata del contratto di lavoro, introdurrebbe elementi di grave incertezza incompatibili con la necessità di assicurare chiari termini di riferimento r.g. n. 4930/2018 nell'applicazione di disposizioni che incidono sulla stessa possibilità di azionare in giudizio il diritto.

6.19. Va qui sottolineato che non vi sono elementi che consentano di distinguere tra loro le diverse ipotesi di illegittima apposizione del termine.

In ogni caso il vizio della clausola limitativa della durata sarà accertato ex post e con onere a carico del datore di lavoro.

Irragionevolmente, perciò, il lavoratore sarebbe sottratto dall'onere di impugnare prima stragiudizialmente e poi giudizialmente l'illegittima apposizione del termine al contratto in ragione del vizio specifico che intenda denunciare.

6.20. Né si può ritenere che la violazione degli specifici divieti indicati nell'art. 3 più volte citato sia di difficile percezione da parte del lavoratore. 6.21.Con riguardo alla fattispecie che oggi viene in rilievo (quella della lettera d) dell'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001), infatti, va sottolineato che il procedimento per l'adozione del documento di valutazione dei rischi è caratterizzato da partecipazione e trasparenza.

Il documento viene adottato, e poi modificato quando ne ricorrano i presupposti, con procedimento che coinvolge il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante della sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a designare (art. 4 comma 6 del d.lgs. n. 626 del 1994) e deve essere custodito in azienda o presso l'unità produttiva (art. 4 comma 3 d.lgs. ult. cit.).

6.22. Non è diverso il ragionamento, poi, ove si faccia riferimento agli altri divieti previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001: la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero di cui alla lett. a; l'adibizione a mansioni per le quali nei sei mesi precedenti siano stati disposti licenziamenti collettivi (con alcuni specifici correttivi) previsto dalla lett. b; l'assunzione in unità produttive nelle quali operi una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale per le mansioni cui si riferisce il contratto a termine di cui alla lett. c).

6.23. Si tratta in tutti i casi di fenomeni che interessano in maniera importante la realtà aziendale e che non possono non essere evidenti anche a quel lavoratore che venga assunto per un periodo di tempo limitato.

6.24. In conclusione, poiché il comma 4 dell'art. 32 fa riferimento alla stipula del contratto, è per questa ragione che la norma richiama le disposizioni che tale stipula in generale regolano.

Ciò non comporta però che il contratto, stipulato ai sensi di quelle disposizioni, ma in violazione di uno dei divieti previsti dall'art. 3, sol per questo sia r.g. n. 4930/2018 sottratto alla disciplina generale prevista in generale per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine.

Si tratterebbe di una interpretazione irragionevole, generatrice di confusione e incertezza, ed in contrasto con il tenore anche testuale della norma che ha chiaramente inteso collegare la necessità di impugnare i contratti stipulati a tempo determinato entro definiti termini di decadenza.

6.25. Per le ragioni esposte, nel condividersi l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla norma in tema di decadenza dettata dal comma 4 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, la sentenza che ha accertato l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del termine deve essere confermata.

7. La conferma della intervenuta decadenza dalla facoltà di agire in giudizio rende inutile l'esame del secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole del fatto che la Corte di merito ha, a sua volta, trascurato di esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado che, nonostante l'accertamento dell'intervenuta decadenza aveva comunque ritenuto che fosse stata provata l'adozione del documento di valutazione dei rischi.

7.1. Esclusa l'ammissibilità dell'azione ogni ulteriore valutazione della fondatezza delle ulteriori questioni con essa proposte è infatti preclusa.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore r.g. n. 4930/2018 importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 4930-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2017 R.G.N. 1066/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.r.g. n. 4930/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avendo accertato, ex art. 32 legge n. 183 del 2010, l'intervenuta decadenza dal potere di impugnare il contratto a termine intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368 del 2001. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che alla fattispecie trovasse applicazione il regime della decadenza disciplinato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e che, nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato quando il termine di 180 giorni decorrente dall'impugnazione stragiudiziale era oramai decorso. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. Successivamente all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata fissata all'udienza odierna per la decisione. Il Procuratore generale ha concluso - ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.l. 28.10.2020 n. 137 conv. in I. 18.12.2020 n. 176 - per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e si deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la disposizione citata fa riferimento alla nullità del termine apposto al contratto ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs n. 368 del 2001 e non anche all'art. 3 dello stesso decreto. Sostiene che non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'art. 32 della legge n. 183 del 2010 con il quale è stato introdotto il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto a termine non richiama l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 e specificatamente il caso denunciato di omessa valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 trattandosi di nullità per contrarietà a norma imperativa e di violazione dotata di particolare disvalore in relazione al quale il termine si ha per non apposto ed il contratto è da considerare ab origine a tempo indeterminato e comunque r.g. n. 4930/2018 non potendosi applicare, in mancanza di un regime transitorio, la disciplina dettata in tema di decadenza dal ricordato art. 32. 5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per avere la Corte di merito trascurato di prendere in esame il motivo con il quale era denunciata la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la conseguente nullità del termine apposto al contratto. 6. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. 6.1. Va premesso che la ricorrente, che fu assunta con contratto a termine in data 3 aprile 2013 e fino al 28.6.2013 ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs n. 368 del 2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, lo impugnò stragiudizialmente il 27 agosto 2013 nel termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto. L'azione giudiziaria, invece, fu proposta solo il 29 ottobre 2015, quando il termine di 180 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 della legge n. 183 del 2010 e ss.mm . era oramai decorso. 6.2. Ciò di cui si discute è l'applicabilità del termine di decadenza introdotto dall'art. 32 comma 4 della legge n. 183 del 2010 ad una fattispecie che non è espressamente richiamata dalla norma citata. In giudizio, infatti, era stata denunciata la nullità del termine apposto al contratto perché, in violazione dell'art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro sarebbe venuto meno all'obbligo, che su di lui incombeva, di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994. Ai sensi dell'art. 3 lettera d), infatti, è vietata l'apposizione di un termine al contratto in caso di inadempimento di tale obbligo. 6.4. La ragione per la quale si dubita dell'applicabilità della decadenza introdotta dall'art. 32 comma 4 citato è ravvisata dalla ricorrente nel fatto che le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione e che la citata disposizione esplicitamente richiama altre disposizioni del d.lgs. n. 368 del 2001 (gli artt. 1, 2 e 4) ma non anche l'art. 3 che, come detto, sanziona con la nullità il termine apposto al contratto dal datore di lavoro che non abbia effettuato la previa valutazione dei rischi ed è valorizzato il fatto che, quella asseritamente violata, è norma imperativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.r.g. n. 4930/2018 6.5. Tanto premesso rileva il Collegio che il d.lgs. n. 368 del 2001 nei suoi primi quattro articoli regolamenta le modalità con le quali è possibile apporre legittimamente un termine di durata al contratto di lavoro. 6.6. Gli artt. 1, 2 e 4 del citato decreto dispongono, in positivo, quali sono i casi e le modalità con le quali si può procedere ad una legittima apposizione del termine. 6.7. In particolare, l'art. 1 comma 1 individua quale regola generale che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e dispone che il termine, ove apposto, sia privo di effetto qualora non risulti, direttamente o indirettamente, da un atto scritto nel quale siano specificate le dette ragioni (art. 1 comma 2). L'unica eccezione prevista è quella dei contratti occasionali di durata non superiore a dodici giorni (art. 1 comma 4). Il comma 3 dell'art. 1, poi, prevede che copia dell'atto scritto debba essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 6.8. Gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo regolamentano, poi, alcune fattispecie tipiche: l'art. 2 reca la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali e precisa quali sono i limiti temporali di durata dei contratti, quali le percentuali di c.d. contingentamento, calibrate sull'organico aziendale, e quali gli obblighi di comunicazione cui il datore di lavoro deve adempiere ai fini di una legittima apposizione del termine. L'art. 4, invece, regolamenta il caso della proroga del termine già apposto e la subordina in primo luogo al consenso del lavoratore. Inoltre la autorizza solo per lo svolgimento della stessa attività per la quale il contratto era stato originariamente stipulato e la limita ad un arco temporale complessivo non superiore ai tre anni. Limita il ricorso alla proroga per una sola volta e pone a carico del datore di lavoro la prova dell'esistenza delle ragioni che la giustificano. 6.9. L'art. 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, invece, ad ulteriore specificazione delle condizioni generali per la legittima apposizione del termine, individua i casi in cui, pur nel ricorso dei requisiti di legittimità già indicati, è comunque vietata l'apposizione del termine al contratto. Il divieto riguarda la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (lett. a); l'adibizione a mansioni per le quali nei sei mesi precedenti siano stati disposti licenziamenti collettivi (con alcuni specifici correttivi) (lett. b); i contratti stipulati in unità produttive nelle quali operi una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale e per le r.g. n. 4930/2018 mansioni cui si riferisce il contratto a termine (lett. c) ed infine le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (lett. d). 6.10. Si tratta di divieti che si giustificano in ragione della necessità di assicurare particolare protezione alle situazioni di fatto cui si riferiscono: a protezione di diritti fondamentali quali il diritto di sciopero ed il diritto alla salute dei lavoratori; a garanzia di un corretto comportamento dell'impresa che si avvalga, per far fronte a situazioni di crisi, di strumenti che incidono direttamente sul diritto al lavoro e gravano anche sulle casse dello Stato. 6.11. Come affermato da questa Corte con specifico riferimento all'art. 3 lett. d) citato, il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro (cfr. Cass. 02/04/2014 n. 5241 ed anche Cass. 23/08/2019 n. 21863). 6.12. Si tratta di deroghe alla disciplina generale che regola l'apposizione di un termine al contratto di lavoro che, in via ordinaria, deve essere a tempo indeterminato. 6.13. In questa complessiva cornice normativa, allora, gli art. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 rappresentano il quadro generale di disciplina del contratto a termine e regolano i casi e le modalità con le quali i contratti di lavoro a termine devono essere stipulati mentre l'art. 3 individua ulteriori restrizioni o, più correttamente, i divieti. 6.14. Rileva allora il Collegio che non vi è alcuna ragione per escludere dalla procedimentalizzazione dell'impugnativa, cadenzata da rigorosi termini posti a pena di decadenza, introdotta per i licenziamenti introdotta con l'art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, ed estesa ai contratti a termine con il successivo comma 4. 6.15. La circostanza che per l'applicazione della decadenza si sia fatto riferimento ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, non esclude che la disposizione trovi applicazione anche per tutti quei contratti che pur astrattamente conformi alle regole dettate in generale per la legittima r.g. n. 4930/2018 apposizione del termine siano tuttavia illegittimi perché violino uno dei divieti dettati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo. 6.16. E' vero, e va qui confermato, che le disposizioni che stabiliscono una decadenza (qual è l'art. 32 della legge n. 183 del 2010) sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica (Cass. 28/10/2021 n. 30490). 6.17. Si è ritenuto infatti che la disposizione citata non trovi applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (cfr. Cass. 17/12/2021 n.40652 ed anche Cass. 28/10/2021 30490 per l'accertamento del rapporto di lavoro in capo al committente per l'appalto di manodopera ed ancora in tema di appalto Cass. 25/05/2017 n. 13179; Cass.31/03/2021 n. 8964 con riguardo al contratto di agenzia o alle cessioni di contratto di lavoro intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 2010 come stabilito da Cass. 09/03/2020 n. 6649 a fronte di una interpretazione letterale e sistematica della norma). 6.18. Tuttavia, ad avviso del Collegio, diverso è il caso in esame in cui si discute sempre di impugnazione di termine illegittimamente apposto al contratto qualunque ne sia la ragione. 6.19. Non sarebbe coerente con la ratio dell'art. 32 comma 4 d.lgs. n. 183 del 2010, che è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, un'interpretazione che escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia. 6.18. Interpretando la norma nel senso proposto, di escludere la necessità di impugnare il termine apposto al contratto - nei tempi e con le cadenze e modalità fissate dalla norma - nel caso in cui la nullità derivi dalla violazione dei divieti elencati nell'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 rispetto al caso in cui ad esempio si denunci invece l' insussistenza delle ragioni tecnico produttive, organizzative o sostitutive poste a fondamento della clausola limitativa della durata del contratto di lavoro, introdurrebbe elementi di grave incertezza incompatibili con la necessità di assicurare chiari termini di riferimento r.g. n. 4930/2018 nell'applicazione di disposizioni che incidono sulla stessa possibilità di azionare in giudizio il diritto. 6.19. Va qui sottolineato che non vi sono elementi che consentano di distinguere tra loro le diverse ipotesi di illegittima apposizione del termine. In ogni caso il vizio della clausola limitativa della durata sarà accertato ex post e con onere a carico del datore di lavoro. Irragionevolmente, perciò, il lavoratore sarebbe sottratto dall'onere di impugnare prima stragiudizialmente e poi giudizialmente l'illegittima apposizione del termine al contratto in ragione del vizio specifico che intenda denunciare. 6.20. Né si può ritenere che la violazione degli specifici divieti indicati nell'art. 3 più volte citato sia di difficile percezione da parte del lavoratore. 6.21.Con riguardo alla fattispecie che oggi viene in rilievo (quella della lettera d) dell'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001), infatti, va sottolineato che il procedimento per l'adozione del documento di valutazione dei rischi è caratterizzato da partecipazione e trasparenza. Il documento viene adottato, e poi modificato quando ne ricorrano i presupposti, con procedimento che coinvolge il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante della sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a designare (art. 4 comma 6 del d.lgs. n. 626 del 1994) e deve essere custodito in azienda o presso l'unità produttiva (art. 4 comma 3 d.lgs. ult. cit.). 6.22. Non è diverso il ragionamento, poi, ove si faccia riferimento agli altri divieti previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001: la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero di cui alla lett. a; l'adibizione a mansioni per le quali nei sei mesi precedenti siano stati disposti licenziamenti collettivi (con alcuni specifici correttivi) previsto dalla lett. b; l'assunzione in unità produttive nelle quali operi una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale per le mansioni cui si riferisce il contratto a termine di cui alla lett. c). 6.23. Si tratta in tutti i casi di fenomeni che interessano in maniera importante la realtà aziendale e che non possono non essere evidenti anche a quel lavoratore che venga assunto per un periodo di tempo limitato. 6.24. In conclusione, poiché il comma 4 dell'art. 32 fa riferimento alla stipula del contratto, è per questa ragione che la norma richiama le disposizioni che tale stipula in generale regolano. Ciò non comporta però che il contratto, stipulato ai sensi di quelle disposizioni, ma in violazione di uno dei divieti previsti dall'art. 3, sol per questo sia r.g. n. 4930/2018 sottratto alla disciplina generale prevista in generale per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine. Si tratterebbe di una interpretazione irragionevole, generatrice di confusione e incertezza, ed in contrasto con il tenore anche testuale della norma che ha chiaramente inteso collegare la necessità di impugnare i contratti stipulati a tempo determinato entro definiti termini di decadenza. 6.25. Per le ragioni esposte, nel condividersi l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla norma in tema di decadenza dettata dal comma 4 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, la sentenza che ha accertato l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del termine deve essere confermata. 7. La conferma della intervenuta decadenza dalla facoltà di agire in giudizio rende inutile l'esame del secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole del fatto che la Corte di merito ha, a sua volta, trascurato di esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado che, nonostante l'accertamento dell'intervenuta decadenza aveva comunque ritenuto che fosse stata provata l'adozione del documento di valutazione dei rischi. 7.1. Esclusa l'ammissibilità dell'azione ogni ulteriore valutazione della fondatezza delle ulteriori questioni con essa proposte è infatti preclusa. 8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore r.g. n. 4930/2018 importo a titolo di contributo un
Sentenza Cassazione n. 30975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris