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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18832/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13283-2021 proposto da: 1Di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 0,44TualA j tA22A L úk(W C-V-1k ddià CDP-Z cht: ("A-2:(3Q, rà izz,-;iTate Q dALEQu ctairM. 10 ETA E W2A"15 a nt-royL:-ect"rehtuni avverso la sentenza n. 204/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza dell'I 1 marzo 2021, la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della natura subordinata dell'attività dalla stessa espletata con mansioni riconducibili al livello di quadro di cui al CCNL dipendenti [OSCURATO:PERSONA] nonché delle differenze retributive connesse; - la Corte, in particolare, ha condiviso l'iter argomentativo del primo giudice nella parte in cui aveva escluso i caratteri della eterodirezione e della sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, negando fossero emersi elementi, dall'istruttoria, che consentissero di reputare emergenti gli invocati indici della subordinazione; - avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione e l'apparenza della stessa censurandosi la decisione impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, alla luce degli artt.132 e 111 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; - con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2733 e 116 cod. proc. civ.; - tutti i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza degli indici rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un perva.sivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; nessuna violazione si ravvisa, nella specie, del disposto di cui all'art. 132 cod. proc. civ. atteso che la Corte ha ritenuto essere non ravvisabili gli elementi tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in considerazione di tutti gli elementi probatori acquisiti; tale valutazione, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va sottolineato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960) e tali ipotesi non ricorrono, come si vedrà, nel caso di specie; nel caso di specie, la parte, pur veicolando le proprie censure mediante il profilo della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivisitazione in fatto della vicenda, nonostante la motivazione della Corte in ordine alla insussistenza degli estremi del rapporto di lavoro subordinato; con riferimento, infine, alla lamentata lesione dell'art. 2733 cod. civ., la Corte ha approfonditamente dato conto dell'insussistenza del carattere confessori° in ordine all'esposto nei confronti della ricorrente inoltrato dall'intimato al Consiglio dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, in cui si riferiva di una collaborazione personale e diretta della [OSCURATO:PERSONA], ed ha escluso con valutazione anch'essa non censurabile in cassazione, che potesse arguirsene la volontà di riconoscere la natura subordinata del rapporto; deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15`)/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13283-2021 proposto da: 1Di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 0,44TualA j tA22A L úk(W C-V-1k ddià CDP-Z cht: ("A-2:(3Q, rà izz,-;iTate Q dALEQu ctairM. 10 ETA E W2A"15 a nt-royL:-ect"rehtuni avverso la sentenza n. 204/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza dell'I 1 marzo 2021, la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della natura subordinata dell'attività dalla stessa espletata con mansioni riconducibili al livello di quadro di cui al CCNL dipendenti [OSCURATO:PERSONA] nonché delle differenze retributive connesse; - la Corte, in particolare, ha condiviso l'iter argomentativo del primo giudice nella parte in cui aveva escluso i caratteri della eterodirezione e della sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, negando fossero emersi elementi, dall'istruttoria, che consentissero di reputare emergenti gli invocati indici della subordinazione; - avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione e l'apparenza della stessa censurandosi la decisione impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, alla luce degli artt.132 e 111 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; - con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2733 e 116 cod. proc. civ.; - tutti i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza degli indici rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un perva.sivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; nessuna violazione si ravvisa, nella specie, del disposto di cui all'art. 132 cod. proc. civ. atteso che la Corte ha ritenuto essere non ravvisabili gli elementi tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in considerazione di tutti gli elementi probatori acquisiti; tale valutazione, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va sottolineato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960) e tali ipotesi non ricorrono, come si vedrà, nel caso di specie; nel caso di specie, la parte, pur veicolando le proprie censure mediante il profilo della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivisitazione in fatto della vicenda, nonostante la motivazione della Corte in ordine alla insussistenza degli estremi del rapporto di lavoro subordinato; con riferimento, infine, alla lamentata lesione dell'art. 2733 cod. civ., la Corte ha approfonditamente dato conto dell'insussistenza del carattere confessori° in ordine all'esposto nei confronti della ricorrente inoltrato dall'intimato al Consiglio dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, in cui si riferiva di una collaborazione personale e diretta della [OSCURATO:PERSONA], ed ha escluso con valutazione anch'essa non censurabile in cassazione, che potesse arguirsene la volontà di riconoscere la natura subordinata del rapporto; deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15`)/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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