CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/07/2024 del Tribunale di Biella, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino; letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Biella ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dell'art. 515 cod. pen. per frode nell'esercizio del commercio delle mascherine anti Covid con la formula per non aver commesso il fatto. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino lamenta l'illogicità o inesistenza della motivazione perché il Giudice non aveva indicato alcun elemento da cui si poteva ritenere che l'imputata fosse convinta della conformità alla normativa europea delle mascherine prodotte in Cina; d'altra parte, la motivazione, pur facendo riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo, aveva concluso nel senso che il fatto non era stato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza è perplessa perché si assume congetturalmente l'esclusione del dolo e si conclude incoerentemente con la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" anziché "perché il fatto non costituisce reato". Il Procuratore generale ha impugnato, ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen., una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché avente a oggetto un reato - la frode nell'esercizio del commercio - punito con la pena alternativa. Pertanto, l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Biella in diversa persona fisica. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Biella, in divers