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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02885/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 24997 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.

Is abella [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio in Roma presso il ridettodifensore in via Brenta n. 2/A –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - contr o ricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’ [OSCURATO:PERSONA]. 303 / 0 7 / 20 depositata i n data 24 / 0 2 /20 21 , Oggetto:ASD– requisiti – notificaattodi appello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la ASD [OSCURATO:PERSONA] riassumeva di fronte alla CTR il giudizioconseguente all'ordinanza n. 18975/2019 di questa Corte conla quale era cassata la sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n.187/2/2016; - l’Ufficio appellante censurava la sentenza di primo grado della CTP diRimini che aveva accolto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento per I va , Ires e Irap ri feriti agli anni 2006 2007 2008;la ASD resisteva; - con tali atti l'Ufficio contestava la indiretta distribuzione di utili agli associati e la conseguente decadenza dalla de - commercializzazione di cui all'art . 148 comma 3 TUIR e dalle agevolazionidi cui alla legge 398 del 1991; - con la sentenza q ui gravata la CTR riteneva che il pagamento di “rimborsi spese” in assenza di pezze giustificative perlopiù di 7.500euro celasse la non consentita distribuzione annuale di utili ad alcuni soci e che consentisse inoltre “un meccanismo che consentiva al Pie rani Giorgio di riottenere la disponibilità del denaroformalmente e contabilmente uscito dalle casse del circolo tennis è destinato ai soci del medesimo"; il giudice dell’appello ritenevainoltre accertato che i soci nominativamente elencati alle pagine13 e 14 del PVC avevano effettivamente svolto mansioni di manutenzione dei campi da tennis e dei locali; riteneva anche escluso che altri soci diversi da quelli indicati avessero mai prestato attività lavorativa a favore della ASD , pertanto, la elargizionedi somma ai soci che non avevano lavorato integrava una distribuzione di utili espressamente vietata dall’art. 148 c. 8 lett.a) TUIR; - ricorre a questa Corte la ASD con atto affidato a due motivi illustratida memoria; resiste con controricorso l' A mministr azione finanziaria; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - va in primo luogo disattesa l’istanza, proposta in memoria, di trattazionein Pubblica udienza, poiché le questioni poste in ricorso possonoagevolmente definirsi in questa sede camerale; - il primo motivo di ricorso cens ura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 143 disp. att. ne c.p.c. e dell’art.384 c.p.c., degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. ; dell'art. 17 deld.

Lgs. n. 564 del 1992, dell’art. 141 c.p.c., dell’art. 111 Cost. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimentoex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato non avendo riscontrato la inesistente notifica ai procuratori costituiti al domicilio eletto presso il loro studio in Rimini poiché l'atto di ap pello è stato spedito all'indirizzo del primo difensore deceduto;inoltre, la CTR non si sarebbe, secondo parte ricorrente, attenutaal comando impartito da questa Corte con l’ordinanza n. 18975del 2019; - il motivo è infondato; - risulta dalla lettura della pronuncia impugnata che la CTR in realtà ha accertato l’avvenuta conoscenza da parte dell’appellato dell’impugnazionedi controparte ; - sul punto è dato infatti rilevare che dalla sentenza impugnata risulta come la CTR abbia ritenuto “superflua una nu ova notificazione dell'atto di appello ormai pervenuto a conoscenza dell'appellata”; - e tale accertamento risulta operato e illustrato anche alla luce di quantotrascritto in controricorso alle pagine 4 e 5, dalle quali si evince - per piana ammissione dell a stessa parte contribuente i n persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] – che “l'Agenziadelle entrate ha impugnato la sentenza notificandolo il ricorsoal sottoscritto e al d eceduto r ag .

G iunta Luciano ma non allostudio legale avv. [OSCURATO:PERSONA] L upo difensore domiciliatario elett o indata 4 - 09 - 2013”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - comprovata ed evidente quindi la effettiva conoscenza dell'atto di appello in capo alla parte contribuente; ciò verificato, dunque, correttamente la CTR ha proceduto all'esame del merito della controversia; - nel concreto, la notificazione in parola andava al più dichiarata nulla, non inesistente; il giudice del rinvio avrebbe dovuto disporre, così come richiesto dall’Agenzia delle entrate, la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. ( in argomento C ass. n. 18104 del 2018) , ma l’esecuzione di detto incombente è stat a ritenut a superflu a, proprio alla luce dell’ingresso concreto dell’atto di gravame nella sfera di conoscibilitàdell’appellata contribuente; - in diritto, è sufficiente ricordare che nel processo tributario la notifica degli atti effettuata alla parte personalmente, ai sensi dell'art.17 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, prevale sulla elezione di domicilio anche in grado di appello (Cass., sez. un., n . 14916/2016; Cass. sez. un., 13654/2011; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass.,25 settembre 2 019, n. 23881; recentemente Cass. 27 luglio 2021,n. 2 1544); - quanto poi all’asserita violazione del giudicato, la stessa non sussiste, in quanto rileva il Collegio come nel caso di cui all’ordinanza n. 18975 del 2019, questa Corte si è limitata a statuireche “la notifica dell'appello è stata indirizzata al d ifensore eletto nel giudizio di primo grado, rag. [OSCURATO:PERSONA] deceduto nell'agosto 2013 e all'associazione, presso il domicilio eletto del difensoredeceduto.

L'odierna intimata aveva nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio nel settembre 2 013, ancor prima della udienza davanti al CTP, come si evince dai dati provenientidalla Commissione Tributaria di Rimini e riprodotti nel ricorsoper cassazione.

La nomina del nuovo difensore e del nuovo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 domicilio eletto era dunque, conosciuta dall'Agenzi a delle Entrate”; - rinviata quindi la controversia al giudice del merito, in forza della ridetta ordinanza, tale giudice ha pertanto verifica to se l’atto di appello era o non era effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità della contribuente ; e nel presente caso, come si è detto in precedenza, il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto regolarmente dalla notifica dell’impugnazione, quale legale rappresentantedella ASD contribuente; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il secondo mezzo d i impugnazione - con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla liquidazione delle spesenei differenti gradi del giudizio - è assorbito; - in concreto, infatti, qui la decisione assorbente – operata come sopraillustrato nell’esame del primo motivo, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni (Cass. n. 2193/2020; Cass. 12/11/2018, n. 28995; Cass. 28663; Cass.27/12/2013,n. 28995); - conclusivamente , il primo motivo ricorso è rigettato; il secondo risultaassorbito; le spese seguono la soccomb enza ; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 7.7 00,00 per compensi oltre allespese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24997 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Is abella [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio in Roma presso il ridettodifensore in via Brenta n. 2/A –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - contr o ricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’ [OSCURATO:PERSONA]. 303 / 0 7 / 20 depositata i n data 24 / 0 2 /20 21 , Oggetto:ASD– requisiti – notificaattodi appello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la ASD [OSCURATO:PERSONA] riassumeva di fronte alla CTR il giudizioconseguente all'ordinanza n. 18975/2019 di questa Corte conla quale era cassata la sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n.187/2/2016; - l’Ufficio appellante censurava la sentenza di primo grado della CTP diRimini che aveva accolto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento per I va , Ires e Irap ri feriti agli anni 2006 2007 2008;la ASD resisteva; - con tali atti l'Ufficio contestava la indiretta distribuzione di utili agli associati e la conseguente decadenza dalla de - commercializzazione di cui all'art . 148 comma 3 TUIR e dalle agevolazionidi cui alla legge 398 del 1991; - con la sentenza q ui gravata la CTR riteneva che il pagamento di “rimborsi spese” in assenza di pezze giustificative perlopiù di 7.500euro celasse la non consentita distribuzione annuale di utili ad alcuni soci e che consentisse inoltre “un meccanismo che consentiva al Pie rani Giorgio di riottenere la disponibilità del denaroformalmente e contabilmente uscito dalle casse del circolo tennis è destinato ai soci del medesimo"; il giudice dell’appello ritenevainoltre accertato che i soci nominativamente elencati alle pagine13 e 14 del PVC avevano effettivamente svolto mansioni di manutenzione dei campi da tennis e dei locali; riteneva anche escluso che altri soci diversi da quelli indicati avessero mai prestato attività lavorativa a favore della ASD , pertanto, la elargizionedi somma ai soci che non avevano lavorato integrava una distribuzione di utili espressamente vietata dall’art. 148 c. 8 lett.a) TUIR; - ricorre a questa Corte la ASD con atto affidato a due motivi illustratida memoria; resiste con controricorso l' A mministr azione finanziaria; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - va in primo luogo disattesa l’istanza, proposta in memoria, di trattazionein Pubblica udienza, poiché le questioni poste in ricorso possonoagevolmente definirsi in questa sede camerale; - il primo motivo di ricorso cens ura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 143 disp. att. ne c.p.c. e dell’art.384 c.p.c., degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. ; dell'art. 17 deld. Lgs. n. 564 del 1992, dell’art. 141 c.p.c., dell’art. 111 Cost. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimentoex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato non avendo riscontrato la inesistente notifica ai procuratori costituiti al domicilio eletto presso il loro studio in Rimini poiché l'atto di ap pello è stato spedito all'indirizzo del primo difensore deceduto;inoltre, la CTR non si sarebbe, secondo parte ricorrente, attenutaal comando impartito da questa Corte con l’ordinanza n. 18975del 2019; - il motivo è infondato; - risulta dalla lettura della pronuncia impugnata che la CTR in realtà ha accertato l’avvenuta conoscenza da parte dell’appellato dell’impugnazionedi controparte ; - sul punto è dato infatti rilevare che dalla sentenza impugnata risulta come la CTR abbia ritenuto “superflua una nu ova notificazione dell'atto di appello ormai pervenuto a conoscenza dell'appellata”; - e tale accertamento risulta operato e illustrato anche alla luce di quantotrascritto in controricorso alle pagine 4 e 5, dalle quali si evince - per piana ammissione dell a stessa parte contribuente i n persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] – che “l'Agenziadelle entrate ha impugnato la sentenza notificandolo il ricorsoal sottoscritto e al d eceduto r ag . G iunta Luciano ma non allostudio legale avv. [OSCURATO:PERSONA] L upo difensore domiciliatario elett o indata 4 - 09 - 2013”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - comprovata ed evidente quindi la effettiva conoscenza dell'atto di appello in capo alla parte contribuente; ciò verificato, dunque, correttamente la CTR ha proceduto all'esame del merito della controversia; - nel concreto, la notificazione in parola andava al più dichiarata nulla, non inesistente; il giudice del rinvio avrebbe dovuto disporre, così come richiesto dall’Agenzia delle entrate, la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. ( in argomento C ass. n. 18104 del 2018) , ma l’esecuzione di detto incombente è stat a ritenut a superflu a, proprio alla luce dell’ingresso concreto dell’atto di gravame nella sfera di conoscibilitàdell’appellata contribuente; - in diritto, è sufficiente ricordare che nel processo tributario la notifica degli atti effettuata alla parte personalmente, ai sensi dell'art.17 del d. Lgs. n. 546 del 1992, prevale sulla elezione di domicilio anche in grado di appello (Cass., sez. un., n . 14916/2016; Cass. sez. un., 13654/2011; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass.,25 settembre 2 019, n. 23881; recentemente Cass. 27 luglio 2021,n. 2 1544); - quanto poi all’asserita violazione del giudicato, la stessa non sussiste, in quanto rileva il Collegio come nel caso di cui all’ordinanza n. 18975 del 2019, questa Corte si è limitata a statuireche “la notifica dell'appello è stata indirizzata al d ifensore eletto nel giudizio di primo grado, rag. [OSCURATO:PERSONA] deceduto nell'agosto 2013 e all'associazione, presso il domicilio eletto del difensoredeceduto. L'odierna intimata aveva nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio nel settembre 2 013, ancor prima della udienza davanti al CTP, come si evince dai dati provenientidalla Commissione Tributaria di Rimini e riprodotti nel ricorsoper cassazione. La nomina del nuovo difensore e del nuovo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 domicilio eletto era dunque, conosciuta dall'Agenzi a delle Entrate”; - rinviata quindi la controversia al giudice del merito, in forza della ridetta ordinanza, tale giudice ha pertanto verifica to se l’atto di appello era o non era effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità della contribuente ; e nel presente caso, come si è detto in precedenza, il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto regolarmente dalla notifica dell’impugnazione, quale legale rappresentantedella ASD contribuente; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il secondo mezzo d i impugnazione - con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla liquidazione delle spesenei differenti gradi del giudizio - è assorbito; - in concreto, infatti, qui la decisione assorbente – operata come sopraillustrato nell’esame del primo motivo, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni (Cass. n. 2193/2020; Cass. 12/11/2018, n. 28995; Cass. 28663; Cass.27/12/2013,n. 28995); - conclusivamente , il primo motivo ricorso è rigettato; il secondo risultaassorbito; le spese seguono la soccomb enza ; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 7.7 00,00 per compensi oltre allespese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 200